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Ecco l'OCC per risolvere le crisi da sovraindebitamento


Ecco l'OCC per risolvere le crisi da sovraindebitamento

immagine di una bilancia davanti all'immagine del planisfero
 
 
Si chiama OCC ed è un organismo imparziale e indipendente al quale è possibile rivolgersi per far fronte all'eccessiva e non sostenibile esposizione debitoria con i propri creditori. Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l'esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di accordo del debitore o al piano del consumatore, tramite una ristrutturazione del debito complessivo. Si può ottenere pertanto la liberazione di tutti i debiti pregressi. Con l'iscrizione nell'apposito registro del Ministero della Giustizia (numero 110) è nato ufficialmente l'Organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC) della Camera di Commercio di Firenze.
 
Il debitore, con l'assistenza di un professionista gestore della crisi nominato dall'OCC, sotto il controllo del Tribunale – può alternativamente:
 
a) formulare una proposta di accordo con i creditori, ai quali viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito;
 
b) proporre – solo se riveste la qualifica di consumatore – un piano di ristrutturazione dei debiti; funziona come l'accordo, ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso;
 
 
c) chiedere la liquidazione del patrimonio: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
Soltanto le seguenti categorie di soggetti sono legittimate ad avvalersi dell'OCC:
- consumatori;
- imprenditori agricoli;
- start up innovative;
- imprenditori commerciali sotto soglia art. 1 LF (negli ultimi tre esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300mila euro, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);
- imprenditori cessati;
- soci illimitatamente responsabili di società di persone;
- professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
- società professionali ex L. 183/2011;
- associazioni professionali o studi professionali associati;
- società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
- enti privati non commerciali.
 
Non vi possono, invece, ricorrere i seguenti soggetti:
- l'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
- chi, nei cinque anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
- chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
- chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.
 
Il debitore può rivolgersi esclusivamente ad organismi aventi sede nel circondario del Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore stesso.