Benvenuto nel sito della camera di Firenze
 
ti trovi in:

Tu sei qui

» Rottamazione bis delle cartelle esattoriali

Rottamazione bis delle cartelle esattoriali


Rottamazione bis delle cartelle esattoriali

Riaperti i termini per usufruire della definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo per debiti erariali. I suggerimenti dei commercialisti.
 
logo commercialisti
 
 
Con il decreto legge n. 148/2017 sono stati riaperti i termini per usufruire della definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo per debiti erariali, contributi previdenziali e sanzioni al codice della strada, non pagate negli ordinari termini di scadenza.
In primo luogo, la nuova misura, è volta a rimettere nei termini coloro i quali hanno già presentato la domanda di definizione in base al D.L. 193/2016, relativamente ai ruoli affidati agli Agenti della Riscossione fra il 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2016, senza poi ottemperare al pagamento della prima o dell’unica rata scaduta lo scorso 31 luglio o della seconda rata scaduta il 30 settembre scorso, nel caso si fosse scelto il pagamento rateale.
 
Pertanto chi si era visto accogliere la domanda e poi non ha adempiuto ai versamenti, può continuare a godere dei benefici previsti dalla rottamazione pagando l’unica rata o la prima e la seconda rata, entro il prossimo 30 novembre 2017 senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all’Agenzia Entrate Riscossione (di seguito AER).
 
Grazie allo slittamento al 30 novembre prossimo, la definizione agevolata resta valida anche nei casi in cui il contribuente abbia già versato seppur in ritardo le rate di luglio e settembre.
 
Alla luce della recente normativa, il cronoprogramma delle scadenze di pagamento per coloro che erano decaduti dai benefici della domanda di definizione presentata in base al D.L. 193/2016 è il seguente:
- entro il 30 novembre 2017, prima e unica rata e/o seconda rata non pagata e terza rata;
- entro il 30 aprile 2018, quarta rata;
- entro il 30 settembre 2018, quinta ed ultima rata.
 
Il decreto legge 148/2017 prevede inoltre un ampliamento dell’arco temporale del beneficio, permettendo l’ammissione alla rottamazione bis di tutti i carichi affidati all’agente della riscossione fino alla data del 30 settembre 2017, purché relativi a tributi erariali, contributi previdenziali e multe da codice della strada.
 
Per le nuove cartelle si deve presentare, entro il 15 maggio 2018, la propria richiesta di adesione compilando il modello DA-2017 disponibile sul portale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Per le cartelle non ancora notificate sarà inviata una comunicazione per posta ordinaria, entro il 31 marzo 2018, con l'indicazione di tutte le somme dovute. Il modello suddetto può essere presentato agli sportelli di AER o via pec, insieme alla copia del documento di identità, all’indirizzo PEC della direzione regionale di riferimento. Si potrà scegliere di pagare in un'unica soluzione a luglio 2018, o in un massimo di cinque rate a luglio, settembre, ottobre e novembre 2018, e febbraio 2019. Entro il 30 giugno 2018 l’Agenzia invierà la comunicazione con l’importo da versare ed i bollettini di pagamento suddivisi in base al piano di rate indicato.
 
Le scadenze della rottamazione 2017 sono le seguenti:
- entro il 15 maggio 2017, invio richiesta di adesione;
- entro il 30 giugno 2017, AER comunica l’importo da versare;
- entro il 31 luglio 2018, versamento della prima o unica rata;
- entro il 30 settembre 2018, versamento della seconda rata
- entro il 31 ottobre 2018, versamento della terza rata;
- entro il 30 novembre 2018, versamento della quarta rata;
- entro il 28 febbraio 2019, versamento della quinta ed ultima rata.
 
Infine, sono riammessi al beneficio anche coloro i quali, pur avendo presentato domanda entro il 21 aprile scorso, si erano visti rifiutare la domanda esclusivamente per il mancato adempimento della previsione di cui all’ 6, comma 8, del D.L. 193/2016 (mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016). Questi soggetti, per avere diritto al nuovo beneficio, devono ripresentare una nuova domanda entro il 31 dicembre 2017 compilando il modello DA-R disponibile sul portale, pressi gli sportelli dell’AER o via pec, insieme alla copia del documento di identità, all’indirizzo pec della direzione regionale di riferimento. L’AER comunicherà gli importi delle rate scadute, ricomprese nei piani di dilazione già concessi, che dovranno essere pagate in unica soluzione entro il 31 maggio 2018. Una volta saldate le rate, l’AER invierà una successiva comunicazione entro il 31 luglio 2018 con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione o l’eventuale diniego. Sarà possibile effettuare il pagamento in un'unica volta o in un massimo di tre rate nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018.
 
Le scadenze della nuova rottamazione sono così previste:
- entro il 31 dicembre 2017, invio domanda di regolarizzazione;
- entro il 31 marzo 2018, AER comunica le rate scadute oggetto di rateazione in corso;
- entro il 31 maggio 2018, versamento delle rate scadute oggetto di rateazione;
- entro il 31 luglio 2018, AER comunica le somme dovute ai fini della definizione agevolata;
- entro il 30 settembre 2018, versamento della prima o unica rata;
- entro il 31 ottobre 2018, versamento della seconda rata;
- entro il 30 novembre 2018, versamento della terza ed ultima rata.
 
Si ricorda che, una volta reimmessi nei termini della vecchia rottamazione, così come ottenuto l’accoglimento della nuova domanda, il mancato o ritardato pagamento dell’unica rata o anche di una sola di quelle comprese nel piano di dilazione entro la scadenza stabilita, comporta la decadenza dal beneficio e, sia le sanzioni, sia gli interessi di mora maturati sui ruoli ritornano a vivere nella loro intera misura.
 
Articolo curato da ANC Firenze