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Ristrutturazioni edilizie, le detrazioni fiscali se cambia il possesso


Ristrutturazioni edilizie, le detrazioni fiscali se cambia il possesso

L’articolo 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi) disciplina l’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia. L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. 

Per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio. Tale maggiore importo delle detrazioni è stato più volte prorogato fino al 31/12/2017. Dal 1° gennaio 2018, salvo ulteriore proroga, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare. 

Un aspetto spesso non esaminato con la dovuta attenzione, vista anche la durata decennale della detrazione, è la pianificazione dell’eventuale soggetto che effettua materialmente gli interventi rispetto a eventuali cambi di possesso del bene. Infatti in caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non fruita in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”. 

L’agenzia delle Entrate nella guida sulle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, disponibile nel proprio sito, specifica che la condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione. Se, per esempio, l’erede che deteneva direttamente l’immobile ereditato successivamente concede in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene. 

Potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione. In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente o donatario, neanche quando la vendita o la donazione sono effettuate nello stesso anno di accettazione dell’eredità. 

Diversa sorte ha il trasferimento per atto tra vivi infatti se l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio è venduto prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica). In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita quindi, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile. 

Per stabilire chi può fruire della quota di detrazione relativa a un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno. La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento 

Articolo curato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze