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Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture (ai sensi dell’art.36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. c.d. Codice dei contratti pubblici)

Approvato con la Delibera di Consiglio n. 11/all. del 15 novembre 2021.

Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture (ai sensi dell’art.36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. c.d. Codice dei contratti pubblici)

 
 
 
 

 

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

 
Art. 1 - Definizioni
  1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
    1. <<Codice>>, il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (c.d. Codice dei contratti pubblici).
    2. <<Commissione>>, la Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell’art. 77 del Codice.
    3. <<RUP>>, il Responsabile Unico del Procedimento (rif. art. 4).
    4. <<Fornitore qualificato>>, l’operatore economico avente i requisiti richiesti nella determinazione a contrarre o nell’atto ad essa equivalente e in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice nonché dei requisiti minimi di: idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali.
    5. <<RdA>>, la Richiesta di Acquisto, documento con il quale una qualsiasi Unità dell’Ente fornisce l'input alla Area/Ufficio competente per iniziare le attività di approvvigionamento di un prodotto o servizio.
    6. <<RdO>>, la Richiesta di Offerta, documento che viene trasmesso a tutti i possibili fornitori qualificati contenente le caratteristiche tecniche ed economiche nonché le condizioni di fornitura del prodotto o servizio.
    7. <<CUP>>, il Codice Unico di Progetto, costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse.
    8. <<CIG>>, il Codice Identificativo Gara che consente l’identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio.
    9. <<D.P.R. n. 254/2005>>, il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 concernente “Regolamento per la disciplina patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio”.
    10. <<BDAP>>, Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.
  2. Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all’art. 3 del Codice.
 
Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione
  1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e procedure applicate dalla Camera di commercio di Firenze per l’affidamento e gestione dei contratti di appalto di valore stimato inferiore alle soglie comunitarie (c.d. contratti sotto soglia) così come definite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale (art. 35 del Codice). Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo trovano applicazione le indicazioni fornite dall’Anac nelle linee guida n. 4 dell’ANAC che non essendo vincolanti ne consentono un motivato scostamento.
  2. Il valore stimato dell’appalto è calcolato come indicato dall’art. 35 del Codice.
  3. Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari, o da disposizioni contenute in specifiche Linee Guida dell’ANAC. Le modifiche saranno curate direttamente dal Dirigente dell’area di supporto e successivamente comunicate al Consiglio Camerale.
  4. Sono fatte salve le minute spese disciplinate dal D.P.R. n. 254/2005. Il regolamento non si applica ai contratti esclusi dall’ambito di applicazione di cui al Titolo II del Codice.
  5. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’articolo 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all’articolo 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente Regolamento. Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 149, della legge 24.12.2012 n. 228 e all’art. 7 della legge 6.07.2012, n. 94 e all’art. 1, comma 130, della legge 145/2018.
  6. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base al medesimo, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati dalla Camera di commercio in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.
 
Art. 3 - Principi
  1. Nell’espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture vanno rispettati i principi previsti dagli artt. 30, 34, 36 e 42 del Codice come meglio specificati nelle Linee guida ANAC n. 4 vigenti.
  2. È necessario consentire un’effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti. 
  3. Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.
  4. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del Codice. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
  5. Nel caso di beni infungibili, gli stessi dovranno essere identificati nel rispetto di quanto indicato nella Linea Guida dell’ANAC n.8 per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili, approvata con Deliberazione dal Consiglio dell’Autorità in data 13/09/2017 n. 950 e smi.
 
Art. 4 - Rotazione affidamenti e inviti
  1. Il principio di rotazione comporta, nel solo caso di procedure non aperte, il divieto di invito e di affidamento all’operatore uscente e agli operatori invitati e non affidatari dell’appalto immediatamente precedente a quello di cui si tratti, purché entrambi gli affidamenti siano:
    1. ricompresi nel medesimo settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero nello stesso settore di servizi;
    2. appartengano alla medesima fascia economica di cui al comma 2.
  1. La Camera di commercio di Firenze individua ai fini dell’applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche:
 
FORNITURE DI BENI E SERVIZI
LAVORI
A
fino a € 5.000
fino a € 20.000
B
> € 5.000 fino a € 20.000
> € 20.000 e < € 40.000
C
> € 20.000 e < € 40.000
> € 40.000 e inferiore a € 150.000
D
da € 40.000 fino alla soglia comunitaria
> € 150.000 e fino a € 258.000
E
 
> € 258.000 e fino a € 516.000
F
 
> € 516.000 fino alla soglia comunitaria
  1. L’applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:
    1. arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; 
    2. ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto;
    3. alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.
  1. La Camera di commercio di Firenze deve applicare il principio di rotazione anche in caso di acquisti effettuati sul portale https://www.acquistinretepa.it o su altri mercati elettronici nel caso di procedure non aperte.
  2. La Camera di commercio di Firenze può derogare all’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti a fronte di: 
    1. particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.) sulla base delle indicazioni di cui alle Linee Guida Anac n.8;
    2. servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere, che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all’Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative sulla base delle indicazioni di cui alle Linee Guida Anac n.8;
    3. circostanze di somma urgenza di cui all’articolo 163 del Codice;
    4. numero di operatori economici iscritti nell’Elenco fornitori ove fosse costituito, in possesso dei requisiti necessari, inferiore a quello minimo di soggetti da invitare - in base all’articolo 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice;
    5. particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative;
    6. affidamenti di importi inferiori a 1.000 euro, con motivazione sintetica da indicare nella determinazione a contrarre o nell’atto equivalente.
  1. L’affidamento o il reinvito al contraente uscente deve avere carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente.
  2. Il riaffidamento o il reinvito al contraente uscente deve, altresì, tener conto del grado di soddisfazione maturato in precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, rispetto dei tempi e costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto al mercato di riferimento, nonché dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
 
Art. 5 - Il Responsabile Unico del Procedimento
  1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice e nel rispetto delle indicazioni fornite nelle linee Guida ANAC n.3 di attuazione del Codice, recanti <<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni>> approvata con Deliberazione ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 e s.m.i., un Responsabile Unico del Procedimento (RUP);  ove la natura della prestazione o eventuali esigenze organizzative lo richiedano, è nominato, altresì, un Direttore dell'esecuzione del contratto e/o un direttore dei lavori. Il RUP viene individuato contestualmente all’attività di progettazione preliminare alla programmazione o nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’art. 21, comma 1, del Codice, ovvero nell’atto di avvio relativo a ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione. Ove non diversamente stabilito, il RUP si identifica, ai sensi dell’art. 5 della legge 7.08.1990, n. 241 s.m.i., nella persona del Dirigente responsabile dell’attività e del relativo budget.
  2. II RUP deve essere di categoria apicale, tra i dipendenti di ruolo della Camera di commercio di Firenze, dotato del necessario inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.
  3. II RUP, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi o soggetti come previsto dall’art. 7.
  4. II RUP riferisce immediatamente al soggetto o all'organo che lo ha nominato su qualsiasi circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine, fatto salvo che il RUP non coincida con il Dirigente responsabile della spesa poiché in tal caso provvede direttamente.
  5. II RUP, qualora non sia preposto anche allo svolgimento dell'attività di controllo, segnala al soggetto o all'organo competente tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare l'esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali, fatto salvo che il RUP non coincida con il Dirigente responsabile della spesa poiché in tal caso provvede direttamente.
  6. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.
  7. La Camera di Commercio adotta apposito Regolamento per le modalità e i criteri di erogazione degli incentivi di cui all’art. 113 del Codice.
  8. Il RUP, oltre ai compiti previsti dal Codice, svolge anche i seguenti compiti:
    1. formulare proposte e fornire dati ed informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell’avviso di pre e post-informazione laddove dovuti;
    2. propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
    3. propone l’indizione e/o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
    4. verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
 
Art. 6 - Commissione giudicatrice
  1. Nel caso di procedure di affidamento di lavori, beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000, il cui criterio prescelto di affidamento sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per rilevanza e/o complessità dell’oggetto dell'appalto) - la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, i cui componenti - fino alla completa attuazione della disciplina di cui all’art. 78 del Codice - possono essere nominati tra i dipendenti di ruolo dell’Ente in possesso dei requisiti necessari ed esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione.
  2. Il controllo della documentazione amministrativa è, invece, svolto dal RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 3, che si può avvalere degli uffici camerali per le verifiche da effettuare.
  3. La Commissione può supportare - se indicato nel bando di gara - il RUP nella valutazione delle offerte anormalmente basse.
  4. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del Codice, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice con specifico atto, dall'organo camerale competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto. La Camera di commercio di Firenze pubblica nella sezione Amministrazione trasparente la composizione della Commissione e i curricula dei componenti. Dopo l’istituzione del citato Albo, il Presidente della Commissione dovrà essere esterno e ivi iscritto.
  5. Nei rimanenti casi, in particolare se l’apertura delle buste di gara avviene in seduta pubblica, il Dirigente competente per la spesa (o suo delegato) può essere coadiuvato da almeno un testimone/funzionario.
  6. Il lavoro della Commissione è improntato alla massima trasparenza e deve svolgersi con attinenza scrupolosa al metodo di valutazione individuato negli atti di gara.
  7. La Commissione redige con tempestività e completezza il verbale di gara.
 
Art. 7 - Il Direttore dell’esecuzione del contratto
  1. Nell’ambito delle soglie delle prestazioni per gli affidamenti aventi ad oggetto l’acquisizione di beni, servizi e forniture, il RUP, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto.
  2. Qualora non vi sia tale coincidenza, il Direttore dell’esecuzione del contratto è nominato dal Dirigente competente per la spesa, su proposta del RUP, poiché esperto nella materia oggetto della fornitura.
  3. Il Direttore di esecuzione del contratto, ove diverso dal Responsabile del Procedimento, è indicato nel contratto con cui si formalizza l’affidamento della fornitura di beni e servizi o in altro atto trasmesso tempestivamente al fornitore.
  4. Al Direttore di esecuzione del contratto sono affidate le funzioni indicate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e nelle linee guida ANAC n.3.
 

SEZIONE II - PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

 
Art. 8 - Programmazione e avvio della procedura di affidamento – Beni e servizi standardizzabili o ricorrenti
  1. L'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, rilevanti ai fini del presente Regolamento avviene coerentemente con:
    1. la programmazione triennale dei lavori di importo unitario stimato pari o superiore a 100.000 euro, di cui all’articolo 21, comma 3, del Codice;
    2. la programmazione biennale dei servizi e forniture di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro di cui all’articolo 21, comma 6, del Codice;
    3. le procedure e gli schemi-tipo previsti dal Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 e s.m.i. 
  2. Le attività istruttorie, propositive e preparatorie della programmazione dei fabbisogni di cui al comma 1, sono di competenza del Dirigente dell’Area responsabile della spesa, anche su proposta di altro ufficio, supportati dagli uffici deputati alla programmazione secondo le disposizioni organizzative interne.
  3. I programmi di cui alla lettera a) e b) del comma 1 sono redatti in coerenza con il budget direzionale approvato ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R n. 254/2005 e adottati con determinazione del Segretario Generale, entro 90 giorni dall’approvazione del preventivo economico. Gli eventuali aggiornamenti sono apportati con la medesima modalità.
  4. I programmi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono redatti dal referente unico dell’Amministrazione per la BDAP ai sensi dell’art. 3, comma 14 e art. 6 comma 13 del Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 1
 
Art. 9 - Avvio della procedura di affidamento – Beni e servizi standardizzabili o ricorrenti
  1. L’avvio delle procedure di affidamento può avvenire mediante una Richiesta di Acquisto (RdA) autorizzata dal Dirigente e trasmessa all’UO Provveditorato. Gli elementi da inserire nella RdA vengono di seguito specificati distinguendo per ciascuno di essi quelli aventi finalità interna da quelli ritenuti essenziali per la determina a contrarre o atto equivalente, sulla base di quanto indicato nel presente regolamento:
    1. nominativo e area organizzativa del richiedente (interna);
    2. data di presentazione della richiesta (interna);
    3. l’interesse pubblico che si intende soddisfare;
    4. caratteristiche delle opere, beni e servizi ed eventuali specifiche tecniche del lavoro/servizio/fornitura, eventuale riferimento ad elaborati di ordine progettuale per i lavori di maggiore complessità (essenziale), con il rispetto dei CAM (criteri ambientali minimi, essenziale);
    5. fornitore esclusivista (art. 63 del Codice) /motivazioni (essenziale);
    6. importo massimo stimato per l’acquisto e/o disponibilità economica nel budget (essenziale);
    7. durata contrattuale (essenziale);
    8. requisiti professionali e di capacità economico-finanziari richiesti (essenziale), eventuali requisiti minimi di qualificazione dell’operatore economico (requisiti speciali);
    9. criteri di selezione e la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni se il Dirigente richiedente è competente per la spesa (essenziale);
    10. i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
    11. principali condizioni contrattuali o rinvio condizioni generali di contratto ove esistenti(essenziale);
    12. indicazione del CUP e/o del CIG ove presente (essenziale);
    13. nominativo del RUP in relazione all’oggetto del contratto (essenziale);
    14. eventuali modalità di finanziamento previste  (interno);
    15. indicazione se trattasi di attività pianificata o di urgenza sopravvenuta (interno);
    16. eventuale presenza o meno dell’acquisto nel programma biennale di forniture e servizi per le prestazione di importi superiori a 40.000,00 euro (interno);
    17. eventuale presenza o meno dell’acquisto nel programma triennale dei lavori per gli appalti di importi superiori a 100.000,00 euro (interno).
    18. l’eventuale richiesta della garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 del Codice e della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice;
    19. l’evidenza se vi sia o meno un interesse transfrontaliero certo (es.: luogo dell’esecuzione, importanza economica, caratteristiche del settore).
  2. A seguito della presentazione della RDA, gli elementi essenziali di cui al comma 3, sono inseriti in una procedura di acquisto da sottoporre agli operatori economici che si intendono consultare per gli affidamenti diretti o invitare ad una procedura negoziata.
  3. Per gli acquisti di beni e servizi standardizzabili e/o ricorrenti dell’ente, eventualmente presenti nel programma biennale di forniture e servizi e nel programma triennale dei lavori, è possibile approvare, coerentemente al budget direzionale di cui all’articolo 8 del D.P.R. n. 254/2005, una determina quadro annuale o periodica dai contenuti previsti per la determina a contrarre, secondo quanto indicato nel presente regolamento.
 

SEZIONE III - FORNITURE DI BENI E SERVIZI

 
Art. 10 - Tipologie di forniture e servizi
  1. In relazione alle esigenze della Camera di Commercio I.A.A. di Firenze, è possibile procedere all’affidamento diretto ai sensi del presente Regolamento per le seguenti forniture di beni e di servizi:
BENI
1) arredi, mobili e attrezzature non informatiche;
2) opere d’arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge 29/7/1948, n.717 e al decreto ministeriale 23/3/2006;
3) automezzi, autovetture, motoveicoli e altri mezzi di trasporto;
4) libri, riviste, giornali e pubblicazioni anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico;
5) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio, farmaci, materiale sanitario e di pronto soccorso;
6) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione, la pubblicità istituzionale;
7) stampati, modelli, locandine, pubblicazioni, vetrofanie e altri prodotti per la l’attività istituzionale e promozionale;
8) vestiario di servizio e dispositivi di protezione per i dipendenti;
9) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli arredi;
10) materiale e attrezzature per arredo, verde e giardinaggio, piante, fiori, corone e addobbi vari;
11) coppe, trofei medaglie, targhe, oggetti ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni, onorificenze, riconoscimenti, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari in occasione di specifici eventi;
12) contrassegni, sigilli, bolli francobolli e altri valori bollati, etichette ufficio metrico;
 
SERVIZI
1) servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di mobili, arredi attrezzature, impianti e mezzi;
2) servizi di corriere, spedizione e consegna, servizio di consegna e ritiro posta, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
3) servizi di telecomunicazione;
4) servizi assicurativi e di brokeraggio, bancari e finanziari, servizio di cassa, contratti di leasing, servizi di riscossione tributi;
5) servizi di caricamento dati;
6) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
7) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, tenuta e aggiornamento degli inventari,
8) servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria, contributiva e tecnica, prestazioni di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario, servizi intellettuali e o professionali;
9) servizi per la trascrizione e la traduzione di verbali, di relazioni in occasione di convegni, seminari, congressi;
10) servizi di interpretariato;
11) servizi di agenzie di viaggio, alberghieri di ristorazione e di catering;
12) servizi di trasporto per ferrovia, per via acqua e via aerea;
13) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi, bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione mediante acquisto dei relativi spazi;
14) servizi di consulenza gestionale e affini;
15) servizi ordinari di pulizia degli immobili, come disciplinati dall’articolo 286 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici;
16) servizi di rimozione, trattamento e smaltimento di rifiuti, anche speciali, servizi di espurgo, nonché servizi di sgombero neve e affini;
17) servizi di derattizzazione, disinfestazione e altri servizi straordinari di pulizia, se (lavanderia, lavaggio ecc.);
18) servizi di gestione degli immobili di proprietà e in uso, servizio di guardiania e reception;
19) servizi di grafica, di editoria e di stampa, compresi i servizi di tipografia, legatoria, serigrafia, litografia, fotografia, fotoriproduzione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, traduzione e trascrizione;
20) servizi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008;
21) servizi relativi ad adempimenti per la gestione della sicurezza delle informazioni;
22) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili e di manifestazioni;
23) servizi per la gestione di corsi di formazione e tutoraggio;
24) servizi di noleggio e affitto di attrezzature, anche con ausilio di personale specializzato e autoveicoli con e senza conducente;
25) servizi di facchinaggio, imballaggio e trasloco;
26) servizi per la partecipazione e organizzazione di cerimonie, convegni, meeting, conferenze, mostre, fiere, corsi seminari, esami e concorsi, riunioni, manifestazioni di interesse e nell’interesse della Camera di Commercio I.A.A. di Firenze, compresi gli allestimenti per fiere, eventi e manifestazioni varie;
27) servizi di noleggio e affitto sale e/ attrezzature, anche con l'ausilio di personale specializzato;
28) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazioni, trascrizioni e volture di atti;
29) prestazioni di supporto al responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31, comma 11, del Codice dei contratti pubblici;
30) servizi sostitutivi di mensa;
31) servizi per il funzionamento delle commissioni presenti nel sistema camerale;
32) servizi e consulenze connesse alle concessioni di agevolazioni alle imprese o a progetti di sviluppo a favore delle imprese;
33) servizi di analisi/laboratorio;
34) servizi legati all’analisi del benessere organizzativo aziendale e ai cicli di gestione della performance;
35) servizi legati alla gestione e sviluppo dell’ufficio stampa, media press office, media relations/media management e tutte le attività connesse alla comunicazione dell’ente;
36) servizio affissioni;
37) servizio di assistenza alla gestione delle sale.
 

SEZIONE IV - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

 
Art. 11 - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro
  1. Gli affidamenti di prestazioni di servizi e forniture e di lavori per importi inferiori a 40.000 euro possono avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
  2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi enunciati nell’art. 3, gli oneri motivazionali relativi all’economicità, alla proporzionalità e al rispetto dei principi di concorrenza possono essere soddisfatti come di seguito indicati, fatta salva l’adesione a convenzioni nazionali o regionali e l’obbligo di utilizzo dei canali di approvvigionamento elettronici richiamati all’art. 2, comma 5:
    • mediante una valutazione comparativa dei preventivi di spesa, acquisiti tramite un’indagine esplorativa condotta tra elenchi fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico (comma1, lettera bbbb) dell’art. 3 del Codice);
    • indagine informale effettuata mediante una consultazione della rete o di altri canali di informazione, nonché dai prezzi risultanti dai cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento;
    • listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica;
    • analisi di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni;
    • eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza (n.d.r. storico ed indagini di mercato).
  3. Si ricorre, di norma, alla consultazione di un unico operatore economico nei seguenti casi:
    1. il bene o servizio è considerato infungibile in base a opportuni riscontri di tipo oggettivo e/o documentato (un bene o servizio è infungibile se è l’unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno per ragioni di tipo tecnico o di privativa industriale ovvero che, se venisse fornito o eseguito da soggetti diversi da quelli a cui è stato affidato il precedente contratto, possa recare grave pregiudizio all’Amministrazione);
    2. il bene o servizio è acquisito mediante ordine diretto sul mercato elettronico nel rispetto del principio di rotazione, al prezzo più basso tra le offerte a catalogo;
    3. il bene o servizio è acquisito sul mercato elettronico, accompagnato da apposita motivazione sulla scelta effettuata tra le offerte pubblicate in base a considerazioni sul rapporto qualità/prezzo;
    4. se esistono strumenti alternativi di verifica della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, rispetto alla richiesta di un ulteriore preventivo quali, ad esempio, quelli indicati al precedente comma 2.
  4. In base all’art. 32, comma 2, del Codice, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, la determina a contrarre e quella di affidamento possono essere formalizzate mediante un unico atto, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, la motivazione della scelta dell’affidatario nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali ove richiesti; il possesso dei requisiti di carattere generale è garantito dall’adozione delle procedure di cui al successivo comma 10.
  5. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è facoltà della stazione appaltante non richiedere né la garanzia provvisoria né la garanzia definitiva (art. 93 comma 1 e art. 103, comma 11, del Codice).
  6. In alternativa alla determinazione semplificata di affidamento di cui al comma 4 e successiva stipulazione del contratto è possibile procedere con un Ordinativo estratto da sistemi informatici di acquisto della Camera di commercio, qualora completo, insieme ad eventuali allegati, degli elementi essenziali individuati nel comma 4 dell’art. 32 del Codice.
  7. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con l’Ente devono possedere i requisiti di carattere generale ex art. 80 del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria. A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell’offerta, devono confermare, sotto la propria responsabilità, i predetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 su apposito modulo coerente con il modello del DGUE, ovvero in alternativa secondo i modelli presenti sulle piattaforme telematiche. 
  8. I requisiti di cui al comma 7 devono essere proporzionati all’oggetto dell’affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.
  9. I procedimenti di verifica dei requisiti generali e speciali vengono effettuati dalla Camera di commercio secondo le indicazioni di cui ai punti 4.2.2, 4.2.3.e 4.2.4 delle Linee guida ANAC n.4. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 7, saranno controllate ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine la Camera si dota di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.
  10. Non saranno sottoposti a controllo a campione i fornitori selezionati mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in quanto, in forza dell’art. 36, comma 6 bis, del Codice dei contratti pubblici, tale adempimento è già svolto dal soggetto responsabile dell’ammissione e permanenza al mercato elettronico.
  11. Non si procederà al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.
  12. La dichiarazione di cui all’art. 80 del Codice, resa dall’Operatore Economico individuato quale affidatario diretto sarà sottoposta a verifica prima della stipula del contratto (o dell’emissione dell’ordinativo) e, nelle more della creazione della Banca dati di cui al comma 5 dell’art. 81 del Codice, l’Ente effettuerà le seguenti verifiche semplificate secondo quanto di seguito indicato:
    1. per gli affidamenti diretti di importo fino a € 5.000,00:
      • mediante l’acquisizione del DURC in corso di validità;
      • attraverso consultazione del casellario ANAC;
    2. per le altre tipologie di affidamenti, dovranno essere svolte tutte le verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;
In tutti i casi dovrà essere eseguita, a prescindere dall’importo dell’affidamento, la verifica dei requisiti speciali, ove previsti nella richiesta di offerta, delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012);
  1. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro non risulta obbligatoria la verifica di cui all’art. 97 del Codice; tuttavia la Camera di commercio di Firenze potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
 
Art. 12 - Affidamenti di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del Codice
  1. L’affidamento è l’atto conclusivo di una procedura negoziata di cui all’art. 36 c. 2 lett. b) che prevede la consultazione di almeno cinque operatori economici per servizi/forniture e dieci operatori economici per i lavori, ove esistenti, così individuati:
    1. tramite elenco fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e del regolamento camerale dell’elenco degli operatori economici;
    2. sulla base di indagini di mercato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10 del presente regolamento.
  2. La procedura di affidamento per i lavori in amministrazione diretta può essere eseguita, a patto che si applichi la procedura negoziata per l’acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
  3. La procedura prende l’avvio mediante una determina a contrarre, anche successiva all’indagine di mercato di cui all’art, 10,  a firma del Dirigente responsabile della spesa che deve riportare i seguenti elementi: l’indicazione dell’interesse pubblico da soddisfare, le caratteristiche dei lavori o beni e servizi da affidare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire, le motivazioni della scelta della procedura, gli eventuali motivi legati alla volontà di invitare l’aggiudicatario uscente e/o operatori precedentemente invitati qualora la procedura preveda in qualche modo una limitazione degli operatori economici aventi i requisiti richiesti, i requisiti generali e speciali, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, le principali condizioni contrattuali, la richiesta o meno della garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 del Codice e della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice.
  4. La pubblicità della procedura deve consistere in un avviso sul sito della Camera di commercio nella sezione “Amministrazione trasparente”, nel quale devono essere riportati gli elementi di cui alle linee guida ANAC n. 4 (paragrafo dedicato al “confronto competitivo”); la durata della pubblicazione è stabilita per almeno 15 giorni, che potranno essere ridotti a non meno di cinque giorni, per motivate ragioni di urgenza.
  5. L’avviso contiene di norma i seguenti elementi:
    1. l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’Iva e dei costi della sicurezza previsti dall’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008;
    2. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;
    3. il termine di presentazione delle offerte ed il periodo di validità della stessa;
    4. l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
    5. il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dell’art 95 del Nuovo Codice dei Contratti e secondo le Linee Guida n. 2 dell’ANAC adottate con Deliberazione n. 1005 del 21/09/2016 recante disposizioni in materia di “Offerta economicamente più vantaggiosa”, nonché motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4 del Codice;
    6. gli elementi di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiosa;
    7. la misura delle penali;
    8. l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
    9. le garanzie richieste (cauzione provvisoria e definitiva, polizze assicurative) ovvero l’eventuale esonero;
    10. il nominativo del RUP;
    11. la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 97, comma 8, del Codice “anomalia delle offerte”, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
    12. l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;
    13. l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
    14. lo schema di contratto e capitolato speciale (se predisposti);
    15. la data della prima seduta pubblica;
    16. il codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
    17. l’obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende subaffittare a terzi;
    18. l’obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta tecnico progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how;
    19. la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale contenuto della lettera di ordinazione idonea a perfezionare il contratto ai sensi dell'art. 334, comma 2, DPR n. 207/2010;
    20. l’eventuale opzione di proroga tecnica del contratto (in tal caso occorre computare nel valore complessivo del contratto anche l'importo presunto riferito alla proroga, ai fini della verifica del rispetto della soglia massima di ammissibilità).
  6. L’avviso deve contenere altresì indicazioni in merito agli oneri di sicurezza e DUVRI ove necessari.
  7. Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
  8. La proposta di aggiudicazione deve essere trasmessa al Dirigente responsabile della spesa dal RUP (se diverso dal dirigente competente) congiuntamente al verbale di gara redatto dalla Commissione giudicatrice.
  9. La determina di affidamento, a seguito della verifica dei requisiti dell’aggiudicatario di cui all’art. 36 comma 5, del Codice, deve essere emanata dal Dirigente responsabile della spesa e deve essere adeguatamente motivata in ragione della individuazione dell’operatore economico scelto mediante la procedura di selezione.
  10. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con l’Ente devono possedere i requisiti di carattere generale ex art. 80 del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria. A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell’offerta, dovranno confermare sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 secondo il modello del DGUE. 
 
Art. 13 - Affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro
  1. La procedura di affidamento consiste in una procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. c) del Codice previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, così individuati:
    1. tramite elenco fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
    2. sulla base di indagini di mercato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10 del presente regolamento.
  2. La procedura prende l’avvio mediante una determina a contrarre a firma del Dirigente responsabile della spesa e deve riportare i seguenti elementi: l’indicazione dell’interesse pubblico da soddisfare, le caratteristiche dei lavori da affidare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire, le motivazioni della scelta della procedura, i motivi legati alla volontà di invitare l’aggiudicatario uscente, i requisiti generali e speciali, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, le principali condizioni contrattuali, la richiesta o meno della garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 del Codice e della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice.
  3. La pubblicità della procedura deve consistere in un avviso sul sito della Camera di commercio nella sezione “Amministrazione trasparente”, “Bandi e contratti”; la durata della pubblicazione è stabilita per almeno 15 giorni, che potranno essere ridotti a non meno di cinque giorni, per motivate ragioni di urgenza.
  4. L’avviso contiene di norma i seguenti elementi:
    1. l valore stimato dell’affidamento,
    2. gli elementi essenziali del contratto,
    3. i requisiti professionali per la partecipazione (es; iscrizione al mercato elettronico),
    4. eventuale numero massimo di operatori che verranno invitati alla procedura,
    5. eventuali modalità del sorteggio o altre modalità di selezione dei partecipanti,
    6. modalità per comunicare con la Camera di Commercio di Firenze.
  5. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
  6. Il verbale di gara deve essere trasmessa al Dirigente responsabile della spesa dal RUP (se diverso dal dirigente competente) ovvero dalla Commissione giudicatrice.
  7. Gli operatori economici, una volta individuati secondo i criteri previsti dalla determina di cui al comma 2, sono invitati contemporaneamente a presentare la propria offerta, mediante PEC o apposite piattaforme telematiche ove disponibili.
  8. La determina di affidamento, a seguito della verifica dei requisiti dell’aggiudicatario di cui all’art. 36 comma 5 del Codice, deve essere emanata dal Dirigente responsabile della spesa e deve essere adeguatamente motivata in ragione della individuazione dell’operatore economico selezionato e in ragione del requisito della convenienza.
  9. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con l’Ente devono possedere i requisiti di carattere generale ex art. 80 del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria. A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell’offerta, dovranno confermare sotto la propria responsabilità i requisiti predetti, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 secondo il modello del DGUE. Per l’affidamento di contratti disciplinati dal presente articolo i requisiti sono comprovati dall’attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica, da definire in ragione dei lavori oggetto dell’affidamento.
 
Art. 14 - Indagini di mercato ex art. 36 comma 2
  1. L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Camera di Commercio di Firenze. Tale fase non impegna contrattualmente l’Ente, né gli operatori possono far valere alcun diritto in merito all’affidamento sul successivo invito alla procedura.
  2. Tale procedura di cui al comma 1 viene svolta preventivamente e si darà atto delle risultanze dell’indagine stessa nella determina a contrarre, fatto salvo la riservatezza sui dati trasmessi dagli invitati relativi all’organizzazione aziendale, know-how e tutto ciò che potrebbe recare pregiudizio all’impresa invitata.
  3. L’indagine di mercato è prevista dalle norme per gli affidamenti pari o superiori ad € 40.000,00, qualora la selezione dei fornitori da invitare al confronto competitivo non avvenga tramite consultazione di Elenchi di fornitori propri o di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico o qualora gli iscritti ai suddetti elenchi siano in numero inferiore rispetto al minimo previsto dal Codice.
  4. L’indagine di mercato per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può essere svolta ove ritenuta necessaria, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità, in relazione all’oggetto o alla complessità dell’affidamento.
  5. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
  6. La Camera di Commercio di Firenze assicura l’opportuna pubblicità dell’indagine del mercato e a tal fine la stessa pubblica un avviso in “bandi e contratti” nella sezione “amministrazione trasparente”. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
  7. L’avviso indica il valore massimo stimato dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante. Nella selezione dei soggetti da invitare per l’affidamento di forniture di beni, di servizi o di lavori ai sensi dell’articolo 36 del Codice l’Amministrazione applica il principio di rotazione, secondo le modalità specificate all’articolo 4.
  8. Nel caso in cui nella determinazione a contrarre sia stato previsto un numero massimo di operatori economici da invitare al successivo confronto competitivo, la selezione dei candidati risultati idonei all’indagine di mercato avverrà di norma per sorteggio pubblico (può essere previsto un altro metodo oggettivo di selezione, il quale deve essere precisato nella determinazione a contrarre). La data del sorteggio, qualora non prevista già nell’avviso, è comunicata ai candidati via PEC, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi. Il sorteggio è eseguito da una commissione composta dal Dirigente competente per la spesa (o suo delegato) e da altri due dipendenti camerali appartenenti al servizio cui la spesa afferisce. Dell’esito del sorteggio sarà redatto apposito verbale, da tenere agli atti della procedura.
  9. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dall’Ente, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determina a contrarre o dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. L’Ente deve comunque tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
  10. L’Ente assicura l’opportuna pubblicità dell’attività esplorativa del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici.
  11. I risultati dell’indagine di mercato sono riportati negli atti del procedimento, che devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” unitamente all’esito della procedura di affidamento.
 
Art. 15 - Lavori di somma urgenza
  1. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il responsabile del procedimento o il tecnico all’uopo incaricato provvedono alla redazione del verbale, di cui all’art. 163 del Codice in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo e può disporre l’immediata esecuzione dei lavori, entro il limite di euro 200.000,00 al netto degli oneri fiscali, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
  2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico incaricato.
  3. I prezzi delle prestazioni ordinate sono definiti consensualmente con l’affidatario.
  4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al dirigente competente per l’approvazione dei lavori e la relativa copertura della spesa.
  5. Qualora i lavori non conseguano l’approvazione, il responsabile del procedimento provvede all’immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione degli oneri relativi agli interventi già eseguiti.
 
Art. 16 - Collaudo e verifica di conformità
  1. I lavori sono soggetti al collaudo e l’affidamento di servizi e forniture è soggetto alla verifica di conformità ai sensi del comma 2 dell’art. 102 del Codice per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
  2. Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dei lavori, per i lavori, e al Direttore dell’esecuzione del contratto, per i servizi e forniture, ove nominati. Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 102 del Codice.
 
Art. 17 - Esecuzione e Pagamenti
  1. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del Codice l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso sia divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, se ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni di cui all’art.15. 
  2. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.
  3. Le fatture/documento fiscale sono liquidate dall’ente camerale con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite, così come previsto dall’articolo 102 del Codice.
  4. Il certificato di pagamento relativo agli acconti viene emesso ai fini del rilascio della fattura, ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, solo per i lavori e in caso necessiti il collaudo al posto della regolare esecuzione.
  5. La ritenuta dello 0,50% viene trattenuta a garanzia dei lavori in fase di pagamento dei SAL (stato avanzamento lavori) e viene svincolata in sede di liquidazione finale dell’opera a seguito di regolare collaudo e di DURC. La ritenuta dello 0,50% non viene trattenuta in caso di forniture e servizi che si risolvono in un unico adempimento o in prestazioni intermedie conclusive di contratti di durata.
  6. Il pagamento della fattura/documento fiscale è subordinato alla verifica del DURC regolare dell’affidatario o del subappaltatore. In caso di irregolarità contributiva e/o retributiva l’affidatario viene invitato alla regolarizzazione entro 15 giorni. In caso di inadempimento la Camera di commercio di Firenze provvede al versamento dell’importo dovuto agli enti previdenziali e al personale preposto ai sensi dell’art. 30 del Codice.
  7. I pagamenti sono disposti, salvo diversa pattuizione ai sensi dell’art. 4, cc. 3-4-5 del Codice, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.
  8. Per agevolare il monitoraggio dell’Ente dei termini di pagamento rispetto alle scadenze contrattuali, la Camera di Commercio di Firenze ritiene di uniformare in caso di ordini a seguito di affidamento diretto/procedura negoziata la scadenza massima in 60 gg per il pagamento delle fatture/documenti fiscali (30 gg per la regolare esecuzione + 30 gg per il pagamento) quale termine convenzionale, salvo motivata sospensione del termine e salvo esigenze contrattuali diverse.
 
Art. 18 - Forma del contratto
  1. La stipula del contratto avviene a seguito di determina di affidamento o atto equivalente semplificato.
  2. Per le procedure oggetto del presente regolamento il termine dilatorio di 35 giorni di cui all’art. 32 comma 9 del Codice, trova applicazione solo per gli affidamenti di lavori superiori a 150.000 euro.
  3. I contratti, in caso di procedura negoziata o affidamento diretto, sono stipulati in modalità elettronica mediante scambio di lettere, anche tramite piattaforma elettronica, oppure mediante scrittura privata.
  4. Il contratto o l'ordinativo (anche in appositi allegati quali ad esempio condizioni generali di contratto)  dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine della prestazione o fornitura, le modalità di pagamento, il CIG, il CUP se richiesto, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
  5. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall’operatore, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
 
Art. 19 - Affidamenti in House
  1. Nel caso la camera di commercio di Firenze abbia la necessità di ricorrere a degli affidamenti a società in house del sistema camerale dovrà procedere ai sensi di quanto disposto dall’art.5 e 192 del Codice e previa verifica del tipo di controllo posseduto rispetto alla società in house alla quale intende affidare il servizio. A tale proposito dovrà essere motivato nella determinazione a contrarre il tipo di controllo posseduto rispetto alla società in house nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Linee Guida dell’ANAC n.7 in materia di iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, approvato con Delibera ANAC del 15/02/2017.
 
Art. 20 - Entrata in vigore
  1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della formale approvazione da parte del Consiglio camerale ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet.
 
 
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Contenuto aggiornato al:Giovedì, 25 Novembre, 2021 - 16:12