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Regolamento degli Avvocati addetti all’Unità Operativa Legale della Camera di Commercio di Firenze

Approvato con la delibera di Consiglio n. 14/all. del 29 ottobre 2015

Regolamento degli Avvocati addetti all’Unità Operativa Legale della Camera di Commercio di Firenze

Art. 1 NORMA DI PRINCIPIO
 
1. Il presente regolamento disciplina l’Unità Operativa Legale secondo i criteri di autonomia e indipendenza delle Avvocature Pubbliche, in conformità con i principi contenuti nella legge 247 del 31.12.2012 e successive modifiche.
 
2. L’Unità Operativa Legale risponde al Segretario Generale ed al Presidente con i quali si rapporta direttamente per le modalità di svolgimento del servizio.
 
 
Art. 2 COMPITI DEGLI AVVOCATI ADDETTI ALL’UNITÀ OPERATIVA LEGALE
 
1. Agli avvocati addetti all’Unità Operativa Legale dell’Ente spettano la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio dell’Amministrazione Camerale sia nelle cause attive che passive, sia nelle procedure di conciliazione che arbitrali, nonché le attività di consulenza.
 
 
Art. 3 FUNZIONE DI CONSULENZA STRAGIUDIZIALE
 
1. Gli avvocati interni svolgono altresì attività di consulenza legale agli organi istituzionali ed agli uffici dell’Ente con la formulazione di pareri.
 
2. La richiesta è formulata, per ciascun settore, dal relativo Dirigente, il quale l’accompagna con una relazione del Responsabile dell’Ufficio ed è evasa previo assenso del Segretario Generale.
 
 
Art. 4 COMPOSIZIONE E RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA LEGALE
 
1. Gli avvocati interni dell’Ente sono dipendenti della categoria D, abilitati ad esercitare la professione legale, iscritti all’Elenco Speciale annesso all’Albo degli avvocati, ai sensi dell’art. 23, legge 31.12.2012 n. 247.
 
2. Tutte le spese, anche d'iscrizione al predetto Albo e di copertura assicurativa professionale obbligatoria, sono a carico dell’Ente, essendo l'esercizio della professione obbligatoriamente svolta nell'interesse esclusivo dell'Ente medesimo.
 
3. Gli affari consultivi che saranno sottoposti all’Ufficio saranno ripartiti fra i legali sulla base del carico di lavoro, delle scadenze e delle priorità.
 
4. L’assegnazione del contenzioso avverrà tramite Determinazione del Segretario Generale ed apposito conferimento di mandato da parte del rappresentante dell’Ente e comunque secondo le previsioni dello Statuto camerale.
 
5. Normalmente il mandato sarà conferito ai legali dell’ufficio in via congiunta e disgiunta.
 
6. La Responsabilità dell’Ufficio è affidata ad un avvocato che, salvaguardando l’autonomia e l’indipendenza dell’azione professionale e di giudizio intellettuale di ciascun avvocato, coordinerà l’attività interna.
 
 
Art. 5 DIRITTO AL COMPENSO PROFESSIONALE
 
1. Ai legali dell’Avvocatura interna spettano i compensi professionali a seguito di sentenza favorevole all’Ente.
 
2. Per sentenze si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali e amministrativi comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori (a titolo esemplificativo: Giudice civile, penale e amministrativo, Giudici speciali, Collegi arbitrali, Presidente della Repubblica) idonei a definire la controversia in via provvisoria o definitiva, nonché, tra gli atti extragiudiziali, le transazioni.
 
3. Sono considerate sentenze favorevoli anche le sentenze che, pur non pronunciando sul merito della controversia e sulle competenze del giudizio, definiscono la causa con esito favorevole all’Ente come, a titolo esemplificativo, le sentenze che dichiarano la nullità o la irricevibilità del ricorso, le sentenze che dichiarano l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, agli atti del giudizio e/o alla domanda da parte del ricorrente e/o attore avversario dell’Ente, i provvedimenti giudiziali di perenzione del processo amministrativo ai quali consegue la conferma degli atti amministrativi, le sentenze che pronunciano la improcedibilità e/o la inammissibilità del ricorso anche per cessazione della materia del contendere, per carenza di interesse, per mancata comparizione delle parti, per difetto di legittimazione ad agire.
 
 
Art. 6 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
 
1. Recupero delle spese. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, commi 3 e 5, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero, anche parziale, delle spese a carico delle controparti, le somme recuperate - che devono confluire sull’apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali degli Avvocati dell’Ente - sono ripartite secondo i seguenti criteri:
    • 100% a favore del legale che ha avuto l’incarico di curare lo studio del caso e la redazione degli atti difensivi della lite;
    • nel caso in cui le attività siano state svolte da più avvocati il compenso sarà diviso fra loro in misura uguale.
 
2. Compensazione delle spese. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 6, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di sentenza favorevole e pronunciata integrale compensazione delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, agli avvocati dipendenti è dovuta la liquidazione del compenso, determinato ai sensi del vigente D.M. n. 55/2014, previa predisposizione di apposita nota a cura del legale incaricato, ai valori medi decurtati del 50%.
 
3. Nei casi di pronunciata compensazione delle spese agli avvocati sono corrisposti compensi professionali nel limite dello stanziamento corrispondente per l’anno 2013.
 
4. I compensi di cui al presente Regolamento si intendono al netto degli oneri previdenziali, come previsto dall’art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 33 del 6.2.2009.
 
5. I compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo ed inoltre sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all’articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
 
6. L’erogazione dei compensi è effettuata a condizione della positiva valutazione del rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto della puntualità degli adempimenti processuali.
 
7. In particolare spetta al Dirigente Responsabile dell’Ufficio valutare, prima della liquidazione dei compensi, il rendimento individuale secondo i criteri anzidetti e, in caso negativo, segnalare, tramite specifica relazione appositamente motivata e circostanziata, lo scarso rendimento al Dirigente di riferimento.
 
8. La liquidazione dei compensi spettanti a norma del presente Regolamento è disposta con Determinazione del Segretario Generale.
 
 
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Contenuto aggiornato al:Lunedì, 4 Gennaio, 2021 - 16:27