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Cancellazioni ex art. 2191 c.c. di iscrizioni al R.I. avvenute in assenza dei presupposti di legge

La cancellazione d’ufficio di una notizia già iscritta e pubblicizzata nel Registro delle Imprese, può essere attivata, con ricorso al Giudice del Registro, d'ufficio o su istanza di parte, quando un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge; il Giudice, sentiti gli interessati, ordina, con proprio decreto, la cancellazione dell'iscrizione eseguita nel Registro, senza i presupposti di legge.
 
Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice del Registro Imprese di Firenze - Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale Civile di Firenze (per informazioni rivolgersi all'indirizzo: volontariagiurisdizione.tribunale.firenze@giustizia.it [1]).
 
 
 
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Contenuto aggiornato al:Mercoledì, 20 Dicembre, 2023 - 14:17
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