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Annotazione imprese artigiane

Le imprese che esercitano un’attività artigiana, aventi sede nel territorio provinciale devono essere annotate nell'apposita sezione del registro delle imprese
L'annotazione è obbligatoria, con esclusione delle s.r.l. pluripersonali.
 
Secondo la Legge Regionale Toscana n. 53 del 22.10.2008 (come modificata dalla legge 66/2011, finanziaria 2012), sono annotati nell'apposita sezione gli imprenditori e le imprese che hanno i requisiti previsti dalla legge.
 
La stessa legge definisce:
 
- imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente, ed in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
 
- impresa artigiana quella che, esercitata dall’imprenditore artigiano, risponde ai seguenti requisiti:
  • lo scopo prevalente è lo svolgimento di attività di produzione e di trasformazione dei beni, anche semilavorati , e attività di prestazione di servizi;
  • l’impresa è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell’imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità fissati all’art. 230 bis del codice civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell’impresa abbia funzione preminente sul capitale;
  • l’impresa rispetta i limiti dimensionali fissati dall’art. 9 della L. 53/2008.
L'annotazione nell'apposita sezione delle imprese artigiane è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
 
I soggetti interessati
Requisiti
Cosa fare
Guida Regionale Artigianato
 

I soggetti interessati

 
Possono ottenere l'annotazione nell'apposita sezione delle imprese artigiane:
- le imprese individuali
- le società in nome collettivo, purché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due, sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, L. R. 53/2008
- le società in accomandita semplice, purché tutti i soci accomandatari siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, L. R. 53/2008, e non siano soci unici di s.r.l. o soci accomandatari in un'altra s.a.s.
- società a responsabilità limitata con unico socio, purché il socio sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, L. R. 53/2008 e non sia socio unico di altra s.r.l. o socio accomandatario di s.a.s.
- le società cooperative, purché la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, L. R. 53/2008
- le società a responsabilità limitata pluripersonale, purché la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due, sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, L. R. 53/2008 e possegga la maggioranza del capitale e degli organi deliberanti.
 
Sono inoltre soggetti ad annotazione:
 
- i consorzi e le società consortili costituiti fra imprese artigiane
- i consorzi e le società consortili cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni, purché in numero non superiore ad un terzo
- gli enti pubblici e privati di ricerca e assistenza finanziaria e tecnica, sempreché le imprese detengano la maggioranza degli organi deliberanti.
 

Requisiti

Requisiti personali
 
a) partecipazione manuale al processo produttivo
b) possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività regolamentate da apposite leggi (parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchini, panificatori, manutentori del verde, autotrasportatori, lavanderie). In tali trova applicazione l'art. 5, c. 2 della L. R. Toscana, ai fini del riconoscimento dei requisiti artigiani. Pertanto, il Responsabile tecnico/preposto/gestore in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esericizo delle attività che lo prevedono, deve coincidere con il titolare dell'impresa individuale o con un socio partecipante di società di persone o di Srl.
c) maggiore età
d) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea
e) per i cittadini extracomunitari, possesso di un permesso di soggiorno per:
- lavoro autonomo
- lavoro subordinato (non stagionale)
- “assistenza minore”
- asilo
- attesa di occupazione
- protezione sussidiaria
 
Requisiti dimensionali d'impresa
 
Per le imprese che non lavorano in serie:
un massimo di 18 dipendenti compresi gli apprendisti, che non devono essere più di 9; il numero massimo può essere elevato a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

Per le imprese che lavorano in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:
un massimo di 9 dipendenti compresi gli apprendisti, che non devono essere più di 5; il numero massimo può essere elevato a 12 dipendenti a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

Per le imprese che svolgono attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura:
un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti che non devono essere più di 16; il numero massimo può essere elevato a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

Per le imprese di trasporto:
un massimo di 8 dipendenti;

Per le imprese di costruzioni edili:
un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti che non devono essere più di 5; il numero massimo può essere elevato a 14, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
 

Cosa fare

 
Iscrizioni, Modifiche, Cancellazioni
Si ricorda che dal 29 ottobre 2009 l’Albo delle Imprese Artigiane è tenuto con le modalità previste per il Registro delle Imprese, per cui, dal 1° aprile 2010, tutte le denunce artigiane devono essere inviate solo telematicamente. Si ricorda a questo proposito che, oltre a ComUnica [1], è stato predispostol'applicativo on line DIRE [2], espressamente dedicato alle imprese artigiane.
 
Per le imprese artigiane gli importi dovuti per diritti di segreteria sono indicati in questa Tabella [3]
 

La guida regionale dell'artigianato

 
Normativa di riferimento:
- Legge n. 67 del 31.12.1987 - Disciplina dell’artigiano.
- Legge n. 241 del 7.08.1990, art. 19 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come modificata dalla Legge n. 69 del 18.06.2009.
- Legge n. 57 del 5.03.2001 - Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.
- Legge Regionale Toscana n. 53 del 22.10.2008 - Norme in materia di artigianato.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 7 ottobre 2009, n. 55/R –Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 7 agosto 2012, n. 46/R (Modifiche al regolamento emanato con D.P.G.R. 7 ottobre 2009, n. 55/R)
 
 
 
 

 

 
Contatti: 

Registro delle imprese, REA, artigianato

Registro delle imprese, REA, artigianato
Per informazioni su pratiche presentate o da presentare e per fissare appuntamenti telefonici è disponibile "SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese" all'indirizzo https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/fi
Email: 
registro.imprese@fi.camcom.it
Contenuto aggiornato al:Mercoledì, 20 Dicembre, 2023 - 16:02
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Contenuto aggiornato al:Lunedì, 9 Settembre, 2024 - 12:15

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Links
[1] https://www.fi.camcom.gov.it/registri-albi-e-certificazioni/registro-delle-imprese/sportello-telematico/comunica
[2] http://dire.registroimprese.it/
[3] https://www.fi.camcom.gov.it/sites/default/files/uploads/Registri_Albi_Certificazioni/Registro_Imprese/DIRITTI%20ARTIGIANI_2022.pdf