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Il fondo patrimoniale, strumento di tutela semplice ma efficace


Il fondo patrimoniale, strumento di tutela semplice ma efficace

Come funziona il metodo che permette di destinare un patrimonio ai bisogni della famiglia escludendolo dalle eventuali azioni esecutive dei creditori.
 
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Il fondo patrimoniale rappresenta tutt’ora un valido strumento che permette di destinare un patrimonio e relativi frutti al soddisfacimento di bisogni esclusivi della famiglia e che, in tal senso, tutela i beni ivi destinati contro le azioni esecutive poste in essere dai creditori per le obbligazioni contratte.
 
Il fondo patrimoniale è stato introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975 e comporta un limite di disponibilità di determinati beni, vincolati a soddisfare esclusivamente i bisogni della famiglia. E’ stato chiarito che l’espressione "bisogni della famiglia vada intesa nel senso di comprendere anche le complesse e varie esigenze del nucleo familiare considerato anche sotto il profilo dinamico e teleologico in relazione al futuro incremento del benessere economico della famiglia", risultando escluse "solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da meri interessi speculativi".
 
L’effetto è quello di difendere i beni familiari dalle eventuali azioni dei creditori nell'ipotesi in cui l'attività imprenditoriale o professionale, svolta da uno dei coniugi, entri in crisi irreversibile o, addirittura, fallimentare.
 
Il fondo patrimoniale consiste, dunque, nella individuazione di un vincolo (da parte di uno dei coniugi, di entrambi o di un terzo) grazie al quale determinati beni, immobili, o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito vengono destinati per far fronte ai bisogni esclusivi della famiglia.
 
Il fondo patrimoniale presuppone l'esistenza del vincolo coniugale del matrimonio o dell’unione civile con la conseguenza che l'annullamento o il divorzio comportano la cessazione del fondo. Nel caso in cui vi siano figli minori il fondo avrà vita sino al raggiungimento della maggiore età dell'ultimo figlio.
 
La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta, salvo pattuizione diversa, a entrambi i coniugi.  In costanza di fondo patrimoniale non è possibile alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice.
Perché il vincolo di destinazione sia opponibile ai terzi, è richiesta l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e si raccomanda la verifica della trascrizione del vincolo per gli immobili.
 
Nel fondo patrimoniale possono essere assegnati beni immobili, mobili registrati quali automobile, azioni di società per azioni, titoli di credito e, secondo parte della giurisprudenza e dottrina, anche le quote di società a responsabilità limitata.
 
Articolo curato da ANC Firenze