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Attività ricettive: obbligo di registrazione degli alloggiati


Attività ricettive: obbligo di registrazione degli alloggiati

La Prefettura di Firenze richiama l'attenzione di tutti coloro che operano nel settore delle attività ricettive sull'obbligo di registrazione degli alloggiati.
 
registro per la contabilità
 
 
L'articolo 109 TULPS stabilisce l'obbligo di registrazione degli alloggiati e trova applicazione non solo nei confronti dei gestori professionali, ma anche di coloro che svolgono attività ricettive con carattere saltuario. Per questo è necessario richiamare gli orientamenti formulati con la circolare 29 luglio 2005 n. 557, che chiarisce l'applicazione dell'art. 109 anche alle "strutture di accoglienza non convenzionale", categoria "aperta" nella quale devono ricomprendersi anche gli esercizi di bed and breakfast, indipendentemente dal fatto che le prestazioni ivi erogate abbiano un carattere professionale o occasionale.
 
L'articolo 19 bis del D.L. 113/2018 viene adesso a chiarire e confermare, come indicato anche dalla successiva circolare n. 0004023 che specifica l'obbligo anche per la locazione per usi turistici o altri scopi di appartamenti (ammobiliati o meno) per periodi di tempo più o meno brevi, che gli obblighi sopra indicati e previsti dall'art. 109 TULPS si applicano anche ai soggetti che cedono in locazione o in sublocazione immobili con contratti della durata inferiore a 30 giorni.
 
L'intervento normativo viene a ricomprendere sotto il proprio ambito di operatività tutte le cessioni di immobili o parti di essi, per periodi infra-mensili che avvengono sulla base di rapporti locatizi, suscettibili di iscriversi nelle tipologie negoziali di cui agli articoli 1571 e 1594 cc.
 
Continuano, invece, ad essere sottratti agli obblighi di cui all'art. 109 le cessioni della predetta durata che avvengono a titolo di liberalità o sulla base di rapporti di carattere gratuito.
 
Si ricorda che l'art. 109 TULPS stabilisce che la comunicazione al Questore dei dati delle persone alloggiate dove avvenire esclusivamente secondo le modalità individuate dal D.M. 7 gennaio 2013, cioè tramite mezzi informatici o telematici, previa abilitazione all'inserimento dei dati nel sistema informatico istituito dal Ministero dell'Interno rilasciata dalla Questura territorialmente competente.