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Assolvimento dell'imposta di Bollo nelle Fatture Elettroniche


Assolvimento dell'imposta di Bollo nelle Fatture Elettroniche

Novità sulle modalità di determinazione e pagamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche e per i documenti fiscalmente rilevanti è quanto previsto dal Decreto del MEF del 28.12.2018 (pubblicato nella G.U. n.5 del 7.01.2019)
 
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La normativa relativa all'imposta di bollo è contenuta nel d.p.r. 642/1972, che all'articolo 13, prevede le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, sia nel caso si tratti  di una fattura analogica che di una  fattura elettronica;  in  tutti i casi in cui tale documento preveda al suo interno un importo escluso, esente o fuori campo IVA per un valore superiore ad euro 77,47 (come nel caso dei contribuenti minimi e forfettari), si applica un imposta di bollo in misura fissa  pari ad € 2,00.    Tra le operazioni che sono soggette all'imposta di bollo, troviamo:
  • operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5, del Dpr 633/1972);
  • operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto territoriale (articoli da 7 a 7-septies, del Dpr 633/1972);
  • operazioni escluse dalla base imponibile dell' Iva (articolo 15 Dpr 633/1972);
  • operazioni esenti da Iva (articolo 10, del Dpr 633/1972);
  • operazioni assimilate alle esportazioni (articolo 8-bis, del Dpr 633/1972),
  • cessioni ad esportatori abituali e esportazioni indirette (articolo 8, lettera c), del Dpr 633/1972)
  • operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del regime dei minimi (articolo 1, commi 96-117, della legge 244/2007 e articolo 27, commi 1-2, Dl 98/2011) e del regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014).
Il Decreto del MEF del 28 dicembre (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.5 del 7 gennaio 2019) ha introdotto novità sulle modalità di determinazione e pagamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche e per i documenti fiscalmente rilevanti; a  partire dal 1 gennaio 2019  gli importi del bollo sulle fatture trasmesse al Sistema di Interscambio che contengono al loro interno la specifica dicitura saranno calcolati direttamente dall'Agenzia delle Entrate, che predisporrà il modello F24 precompilato entro la scadenza stabilita per il pagamento.
Nell'area riservata del contribuente" Fatture e Corrispettivi", il contribuente troverà sia l'ammontare dell'imposta calcolata sulla base dei dati delle fatture emesse e trasmesse tramite Sdi sia il modello F24 precompilato; inoltre l'imposta potrà anche essere versata sia mediante il servizio presente online sia con addebito su conto corrente bancario o postale oppure mediante utilizzo del modello F24.
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo, dovranno riportare quindi l'annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del DM del 28 dicembre 2018.
Novità anche per i codici tributo di riferimento, infatti l'Amministrazione Finanziaria ha indicato nella Risoluzione nr 42/E, i codici che dovranno essere utilizzati dal contribuente per l'assolvimento dell'imposta:
2521: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
2522: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
2523: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
2524: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014.
La risoluzione riporta anche le istruzioni per la compilazione del modello F24:  i codici tributo devono essere inseriti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", con specifica dell'anno di riferimento.
Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
 
Articolo a cura di Unione Giovani Dottori Commercialisti di Firenze