Dal 1 gradi gennaio 2011 l'obbligo di pubblicazione di atti e provvedimenti aventi effetto di pubblicita legale e assolto mediante la pubblicazione sui siti istituzionali degli enti pubblici (L. 69/2009, art. 32).
Decorso il periodo di pubblicazione, gli atti possono essere consultati con le modalita previste dal Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ultima modifica
Gio, 11/07/2024 - 15:48