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Strumenti automatici per pesare e preimballaggi


Strumenti automatici per pesare e preimballaggi

Sommario

- I preimballaggi
- Gli strumenti automatici per pesare

I preimballaggi

Cos'è un preimballaggio
Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme costituito dal prodotto e dal suo contenitore. Un prodotto si dice preconfezionato quando l'operazione di confezionamento viene effettuata in assenza dell'acquirente, secondo quantitativi standard determinati in anticipo e tali da non poter essere modificati senza alterare l'imballaggio stesso. Il quantitativo in massa o volume riportato sull'imballaggio prende il nome di "valore nominale" che va distinto dal peso effettivo del prodotto.
Un pacco di pasta, una bottiglia di olio o vino, una scatola di pelati o conserve sono esempi di preimballaggi in quanto la loro preparazione viene effettuata in assenza dell'acquirente, il quantitativo contenuto ha valori standard e non può essere modificato senza manometterne il contenitore.
I prodotti confezionati in assenza dell'acquirente sui quali non è indicato un quantitativo standard ma il peso effettivo, si chiamano "prepesati". Sono esempi di questa categoria vaschette di carne, pesce, formaggi o frutta nei reparti di vendita prodotto fresco (cioè non surgelato).
 
Come produrre un preimballaggio
Le normative che regolano la produzione dei preimballaggi possono essere comunitarie o nazionali, si parla quindi di preimballaggi CEE e di preimballaggi nazionali. Si possono in termini generali identificare tre gruppi di preimballaggi:
  • preimballaggi CEE - liquidi alimentari
  • preimballaggi CEE - prodotti diversi dai liquidi alimentari
  • preimballaggi nazionali
I fabbricanti e gli importatori di preimballaggi, di tipo diverso da quelli CEE, prima d'iniziare la produzione o l'importazione sono obbligati a comunicare al Ministero dello sviluppo economico, tramite la Camera di commercio:
  • il codice della sigla identificativa dei loro prodotti;
  • il luogo di applicazione di tale sigla e se essa si riferisce alla produzione oraria ed alla macchina confezionatrice oppure a parametri differenti.
La normativa vigente, fissa una serie di principi e di requisiti in base ai quali un preimballaggio può essere ritenuto conforme alle relative disposizioni di legge, in particolare per quanto riguarda la conformità del contenuto effettivo con quello nominale. La quantità di prodotto contenuta in un imballaggio è misurata sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento, rispettando le regole seguenti:
  • in un lotto di confezionamento il contenuto medio effettivo dev'essere maggiore o uguale a quello nominale indicato sull'imballaggio;
  • per ciascun lotto è ammissibile solo un certo numero di prodotti difettosi (definito dalla legge in base alla numerosità del lotto) che presentino un peso effettivo inferiore a quello nominale entro le tolleranze fissate dalla norma
  • i prodotti il cui contenuto effettivo presenti un errore, in meno, doppio rispetto a quello tollerato, non possono essere commercializzati.
 
L'attività della Camera di commercio
L'ufficio Metrico della Camera di Commercio è incaricato della vigilanza sul rispetto delle norme applicabili alla categoria dei preimballaggi, nonché della sorveglianza sulle quantità effettive contenute nei singoli preimballaggi e sulle iscrizioni metrologiche, anche sui prodotti già immessi nel mercato, in particolare mediante i controlli:
  • delle quantità di prodotto effettivamente contenute nelle singole confezioni
  • delle procedure adottate dalle aziende produttrici per garantire la conformità dei lotti di confezionamento alla normativa.
 

Strumenti automatici per pesare (Automatic Weighing Instruments)

Cos'è un AWI
In termini generali gli strumenti automatici per pesare (AWI) sono strumenti che determinano la massa di un prodotto senza l'intervento di un operatore e che seguono un programma predeterminato di processi automatici finalizzato al: riempimento di un preimballaggio, etichettatura peso/prezzo, selezione su base peso dei prodotti, determinazione del peso per oggetti in movimento. La norma definisce le seguenti tipologie di strumenti:
  • Selezionatrice ponderale: strumento automatico che determina la massa di carichi discreti (ad esempio preconfezionati) o di singoli carichi di materiale sfuso
  • Dosatrice ponderale: strumento automatico che determina la massa dell'oggetto e separa i prodotti di peso differente in due o più sottoinsiemi in funzione della differenza tra la massa misurata e il valore nominale fissato
  • Etichettatrice peso/prezzo: strumento automatico che determina la massa dei singoli articoli apponendovi un etichetta con indicazione del peso ed eventualmente del prezzo
  • Riempitrice gravimetrica: strumento automatico che riempie contenitori con quantitativi di prodotto in grani, predeterminati e virtualmente costanti in massa.
  • Totalizzatore a funzionamento discontinuo: strumento automatico che determina la massa di un prodotto in grani, suddividendolo in carichi discreti e determinando la massa totale del prodotto come somma di quella dei sottoinsiemi riuniti poi in un unico ammasso.
  • Totalizzatore a funzionamento continuo:strumento automatico che determina la massa di un prodotto sfuso posto su un nastro trasportatore, senza necessità di partizionare il prodotto o arrestare il nastro
  • Pesa a ponte per veicoli ferroviari: strumento automatico dotato di ricevitore di carico comprensivo di binari, su cui transitano i veicoli ferroviari sottoposti a pesatura
Gli strumenti automatici per pesare sono dunque impiegati, in larga parte, come apparecchi di controllo o riempimento dei preimballaggi.
In base alla definizione di strumento di misura avente funzione di misura legale, formìnita dal Decreto 21 aprile 2017, n. 93, tutti gli strumenti precedentemente descritti sono soggetti alla verificazione periodica.
 
Nuovo Regolamento metrico - cosa cambia
Con l'entrata in vigore del decreto 21 aprile 2017, n. 93 anche per gli AWI di approvazione nazionale è stato introdotto il libretto metrologico, nel quale sono riportate le informazioni minime indicate dall'allegato V del decreto 93/2017 e che laddove non vi abbia provveduto il fabbricante, dovrà essere fornito dal primo soggetto (organismo abilitato o Camera di Commercio) che effettuerà la prima verificazione periodica dopo l'entrata in vigore del decreto (18 settembre). Il libretto costituisce parte integrante della documentazione dello strumento e come tale dovrà essere conservata con cura dal titolare dello stesso. Sul libretto dovranno essere riportate tutte le attività di: verifica, vigilanza e riparazione (che comporti la rimozione di sigilli).
A partire dal 30 ottobre 2016 non è più concessa la messa in servizio o la commercializzazione di AWI di approvazione nazionale, è però concesso (in base all'art.13 del nuovo regolamento) per gli strumenti già messi in servizio, lo spostamento da un luogo di utilizzo all'altro senza necessità di nuova verificazione periodica (o collaudo di posa in opera) fino alla naturale scadenza della verificazione, purchè non ci sia stata alterazione dei sigilli metrici.
Lo spostamento di uno strumento metrico, l'installazione o la sua rimozione definitiva devono essere comunicate dal titolare dello strumento alla Camera di commercio competente territorialmente, entro 30 giorni dall'operazione compiuta.
 
La verificazione periodica effettuata dalla camera
A partire dal 19/03/2019, per il termine del periodo transitorio fissato dal Decreto 21 aprile 2017, n. 93, le Camere di commercio non hanno più la competenza all'esecuzione della verificazione periodica, che è demandata agli organismi accreditati. L'elenco completo degli organismi è consultabile sul sito di Unioncamere.
 
Obblighi dei titolari di AWI
Il titolare ha l’obbligo in ogni caso di garantire il corretto funzionamento degli strumenti che impiega con funzioni di misura legale:
  • comunicando entro 30 giorni alla Camera di commercio, la data di inizio utilizzo e fine utilizzo degli strumenti e tutti gli elementi previsti dall'art.9 del regolamento;
  • mantenendo l’integrità del contrasegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo (anche elettronico) o elemento di protezione;
  • curando l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
  • curando il corretto funzionamento dei propri strumenti e non utilizzandoli in caso di evidenti difettosità o non conformità;
  • conservando il libretto metrologico e verificando che esso venga aggiornato con i dati della riparazione, della verifica periodica o delle vigilanze;
  • sottoponendo a verificazione periodica, entro i termini previsti dal regolamento, gli strumenti di cui è titolare
Il titolare di strumenti riscontrati difettosi e sottoposti a riparazione può porli nuovamente in uso se muniti di sigilli provvisori, per un massimo di 10 giorni e, successivamente alla richiesta di una nuova verificazione periodica, fino all'esecuzione della verificazione stessa. Qualora la riparazione sia stata effettuata su uno strumento non ancora dotato di libretto metrologico il titolare deve esigere dal riparatore una dichiarazione contenente la descrizione dell'intervento effettuato e indicazione dei sigilli provvisori applicati.
Gli strumenti nuovi non sono più soggetti alla verifica periodica entro 60 giorni dal primo utilizzo; in base infatti all'art. 4 del decreto 93/2017, purchè messi in servizio entro due anni dalla marcatura CE e dalla marcatura metrologica supplementare, sono sottoposti alla verificazione periodica entro un anno per selezionatrici ponderali ed etichettatrici peso/prezzo, entro due anni in tutti gli altri casi.
 
 
Obblighi dei riparatori
Con l'introduzione del libretto metrologico anche per gli strumenti di approvazione nazionale, ogni intervento che comporti la rimozione dei sigilli metrici deve essere annotato su tale libretto, è pertanto obbligo per i riparatori accertare la presenza dello stesso e laddove risulti non ancora rilasciato per lo strumento, compilare la dichiarazione relativa alla riparazione lasciandone copia presso il titolare e inviandone copia alla Camera di commercio. Dal 30 ottobre 2016 non è più consentita la messa in servizio di AWI di approvazione nazionale ma è ora possibile lo spostamento da un luogo di utilizzo all'altro senza necessità di nuova verificazione periodica, fino alla naturale scadenza della verificazione, purchè non ci sia stata alterazione dei sigilli metrici.
 
Contatti: 

Metrologia legale e sicurezza prodotti (ex ufficio metrico)

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Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze
Telefono: 
055.23.92.146
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su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.00
Contenuto aggiornato al:Mercoledì, 20 Dicembre, 2023 - 15:42
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Contenuto aggiornato al:Giovedì, 5 Gennaio, 2023 - 15:49