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Distributori di carburante


Distributori di carburante

 

Nuovo regolamento metrico - cosa cambia

Con l'entrata in vigore del decreto 21 aprile 2017, n. 93 sono state uniformate le tolleranze tra distributori di approvazione nazionale e MID, adeguandosi a quelle fissate dalla classe di accuratezza di quest'ultimi. Sono stati inoltre abrogati diversi decreti, in particolare quelli inerenti la convivenza di dispositivi o erogatori MID con strumenti e sistemi ausiliari nazionali, riassumendo nella scheda D dell'allegato III del decreto, le modalità generali da seguire per l'associazione tra distributori di carburante e apparecchiature ausiliarie.
Anche per gli erogatori nazionali è stato introdotto il libretto metrologico, nel quale sono riportate le informazioni minime indicate dall'allegato V del decreto 93/2017 e che dovrà essere fornito dal primo soggetto (organismo abilitato o Camera di Commercio) che effettuerà la prima verifica periodica dopo l'entrata in vigore del decreto (18 settembre). Il libretto costituisce parte integrante della documentazione dello strumento e come tale dovrà essere conservata con cura dal titolare dello stesso. Sul libretto dovranno essere riportate tutte le attività di: verifica, vigilanza e riparazione (che comporti la rimozione di sigilli).
A partire dal 31 ottobre 2016 non è più concessa la messa in servizio o la commercializzazione di strumenti metrici di approvazione nazionale di cui esistono omologhi di tipo MID; è però concesso (in base all'art.13 del nuovo regolamento) per gli strumenti già messi in servizio, lo spostamento da un luogo di utilizzo all'altro senza necessità di nuova verificazione periodica fino alla naturale scadenza della verificazione, purchè non ci sia stata alterazione dei sigilli metrici.
Lo spostamento di uno strumento metrico, l'installazione o la sua rimozione definitiva devono essere comunicate dal titolare dello strumento alla Camera di commercio competente territorialmente, entro 30 giorni dall'operazione compiuta.
 
 

La verificazione periodica effettuata dalla Camera

A partire dal 19/03/2019, per il termine del periodo transitorio fissato dal Decreto 21 aprile 2017, n. 93, le Camere di commercio non hanno più la competenza all'esecuzione della verificazione periodica, che è demandata agli organismi accreditati. L'elenco completo degli organismi è consultabile sul sito di Unioncamere.
 
 

Obblighi dei titolari di distributori

Il titolare ha l’obbligo in ogni caso di garantire il corretto funzionamento degli strumenti che impiega con funzioni di misura legale:
  • comunicando entro 30 giorni alla Camera di commercio, la data di inizio utilizzo e fine utilizzo degli strumenti e tutti gli elementi previsti dall'art.9 del regolamento;
  • mantenendo l’integrità del contrasegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo (anche elettronico) o elemento di protezione;
  • curando l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
  • curando il corretto funzionamento dei propri strumenti e non utilizzandoli in caso di evidenti difettosità o non conformità;
  • conservando il libretto metrologico e verificando che esso venga aggiornato con i dati della riparazione, della verifica periodica o delle vigilanze;
  • sottoponendo a verificazione periodica, entro i termini previsti dal regolamento, gli strumenti di cui è titolare
Il titolare di strumenti riscontrati difettosi e sottoposti a riparazione può porli nuovamente in uso se muniti di sigilli provvisori, per un massimo di 10 giorni e, successivamente alla richiesta di una nuova verificazione periodica, fino all'esecuzione della verificazione stessa. Qualora la riparazione sia stata effettuata su uno strumento non ancora dotato di libretto metrologico il titolare deve esigere dal riparatore una dichiarazione contenente la descrizione dell'intervento effettuato e indicazione dei sigilli provvisori applicati.
Gli strumenti MID nuovi non sono più soggetti alla verifica periodica entro 60 giorni dal primo utilizzo; in base infatti all'art. 4 del decreto 93/2017, purchè installati entro due anni dalla marcatura CE e dalla marcatura metrologica supplementare, sono sottoposti alla verificazione periodica due anni dopo la loro messa in servizio.
 

Obblighi dei riparatori

Con l'introduzione del libretto metrologico anche per i distributori di tipo nazionale, ogni intervento che comporti la rimozione dei sigilli metrici deve essere annotato su tale libretto, è pertanto obbligo per i riparatori accertare la presenza dello stesso e laddove risulti non ancora rilasciato per lo strumento, compilare la dichiarazione relativa alla riparazione lasciandone copia presso l'impianto e inviandone copia alla Camera di commercio. Dal 31 ottobre 2016 non è più possibile la messa in servizio di distributori di approvazione nazionale, ma è possibile lo spostamento da un luogo di utilizzo all'altro senza necessità di nuova verificazione periodica fino alla naturale scadenza della verificazione, purchè non ci sia stata alterazione dei sigilli metrici.
 
Contatti: 

Metrologia legale e sicurezza prodotti (ex ufficio metrico)

Metrologia legale e sicurezza prodotti (ex ufficio metrico)
Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze
Telefono: 
055.23.92.146
Email: 
attivita.ispettive@fi.camcom.it
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su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.00
Contenuto aggiornato al:Mercoledì, 20 Dicembre, 2023 - 15:42
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Contenuto aggiornato al:Giovedì, 5 Gennaio, 2023 - 14:55