La Camera di Commercio di Firenze ha deliberato su tali importi (delibera di Consiglio n. 17 del 27/11/2019), come in passato, la maggiorazione del 20% (art. 18, c. 10 della L. 580/93), valida per l’intero triennio 2020-2022.
Le Camere che per il triennio
2020-2022 hanno applicato una maggiorazione camerale rispetto agli importi nazionali sono elencate nella tabella
Maggiorazioni 2020-2022 . Praticamente tutte hanno applicato la stessa maggiorazione pari al 20%, rispetto a cui le camere della Sicilia hanno integrato nel 2021 un ulteriore 50%. A tal proposito si ricorda che per le localizzazioni ubicate in Sicilia, nei termini di scadenza 2021 è dovuta anche l'integrazione di maggiorazione del 50% per l'anno 2020 approvata nel 2021.
Termini di pagamento 2022
Il versamento del diritto 2022 per le imprese che si iscrivono o aprono nuove unità locali o sedi secondarie nell’anno deve essere effettuato direttamente
in cassa automatica scegliendo l'opzione "addebito contestuale alla pratica" in sede di iscrizione o, nei
30 giorni successivi, con
modello F24 .
Tutte le imprese che al
1° gennaio 2022 sono già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) devono versare il diritto annuale 2022 alla Camera di Commercio entro la scadenza ordinaria del
30 GIUGNO 2022 oppure entro il
22 AGOSTO 2022 (slittamento dal 30 luglio ai sensi dell’art. 3 quater del D.L. 16/2012) con la
maggiorazione dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro) a titolo corrispettivo. Per le società che hanno la chiusura dell'esercizio non coincidente con l'anno solare, vale il diverso
termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Il versamento del diritto per le imprese già iscritte deve avvenire con modello F24 o tramite la piattaforma Calcola e Paga Online .
Termini di pagamento 2021
Il versamento del diritto 2021 per le imprese che si iscrivono o aprono nuove unità locali o sedi secondarie nell’anno deve essere effettuato direttamente
in cassa automatica scegliendo l'opzione "addebito contestuale alla pratica" in sede di iscrizione o, nei
30 giorni successivi, con
modello F24 .
Tutte le imprese che al
1° gennaio 2021 erano già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo)
che non rientrano nella casistica di cui sopra, devono invece versare il diritto annuale 2021 entro la scadenza ordinaria del
30 GIUGNO 2021 oppure entro il
30 LUGLIO 2021 con la
maggiorazione dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro) a titolo corrispettivo, fatto salvo il diverso
termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per le società con chiusura dell'esercizio non coincidente con l'anno solare.
Per i contribuenti ISA e FORFETTARI: proroga del pagamento dal 30 GIUGNO al 15 SETTEMBRE 2021, senza alcuna maggiorazione.
La proroga 2021 per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, definita dall'art 9 ter D.L. n. 73/2021 convertito con Legge n. 106/2021 (GU n. 176 del 24/07/2021) è valida anche per il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per l’anno 2021 (
Nota MISE 227788 del 28/07/2021 ). Pertanto, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice (o presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi coloro che adottano i regimi forfettario o di imprenditoria giovanile e chi partecipa a società che dichiarano redditi per trasprenza) possono pagare fino al
15 settembre 2021, senza incorrere in alcuna sanzione.
Per chi usufruisce di tale proroga, NON è invece possibile il versamento dell’importo con la maggiorazione dello 0,40% nei trenta giorni successivi.
Il versamento del diritto per le imprese già iscritte deve avvenire con modello F24 o tramite la piattaforma Calcola e Paga Online
Termini di pagamento 2020
Le imprese nuove iscritte che anteriormente al 27/03/2020 avevano già correttamente pagato (addebito contestuale all’iscrizione o nei 30 giorni successivi con modello F24) l’importo del diritto 2020 privo della maggiorazione camerale del 20%, erano tenute a integrare la maggiorazione entro il 30 novembre 2020 (saldo imposte sui redditi), senza aggiunta di interessi o sanzioni.
Tutte le imprese che al 1° gennaio 2020 erano già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) che non rientrano nella casistica di cui sopra, devono invece versare il diritto annuale 2020 entro la scadenza ordinaria del 30 GIUGNO 2020 oppure entro il 30 LUGLIO 2020 con la maggiorazione dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro) a titolo corrispettivo, fatto salvo il diverso termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per le società con chiusura dell'esercizio non coincidente con l'anno solare.
Per i contribuenti ISA e FORFETTARI: proroga del pagamento dal 30 GIUGNO al 20 LUGLIO 2020
La proroga 2020 per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, definita dal
D.P.C.M. 27 giugno 2020 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, è valida anche per il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per l’anno 2020 (
Nota MISE 160731 del 09/07/2020 ). Pertanto, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice (o presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi coloro che adottano i regimi forfettario o di imprenditoria giovanile e chi partecipa a società che dichiarano redditi per trasprenza) possono pagare fino al
20 LUGLIO 2020, senza incorrere in alcuna sanzione.
Per chi usufruiva di tale proroga, dal 21 LUGLIO al 20 AGOSTO 2020 era anche possibile il versamento dell’importo con la maggiorazione dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro) a titolo di interesse corrispettivo.