Sostituzione delle carte tachigrafiche del conducente
Un’importante novità riguarda gli operatori che guidano mezzi soggetti all'obbligo del tachigrafo sia analogico che digitale, di ogni generazione: dal 31 dicembre 2024 l’operatore che utilizza le carte tachigrafiche, nell'ambito dei controlli su strada, dovrà dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti (art. 36 Regolamento U.E 165/2014, come modificato dall’art. 2 del Regolamento UE 1054/2020).
Si segnala che solo le carte tachigrafiche omologate da luglio 2023 hanno memoria sufficiente per la registrazione di 56 giorni di attività; le altre hanno una memoria di 28 giorni.
I conducenti non sono obbligati dalla normativa a sostituire la carta.
Nel caso il conducente sia in possesso di una carta prodotta prima del 21 luglio 2023, per assolvere all’obbligo normativo, può:
- dotarsi di una carta di nuova generazione con pagamento dei diritti segreteria
oppure
- tenere a bordo una stampa cartacea della registrazione dell'attività dei 56 giorni precedenti per garantire i controlli di legge fino al momento della sostituzione della carta tachigrafica.
In caso di sostituzione, si ricorda che la nuova carta inizierà a registrare i dati dal primo utilizzo. Questo comporta necessariamente che, prima della restituzione alla Camera della carta precedente, i titolari dovranno aver scaricato i dati in essa contenuti.
Si suggerisce, comunque, nella prima fase di utilizzo della nuova carta tachigrafica, di conservare a bordo una stampa cartacea dei 56 giorni precedenti di attività.
Si invitano gli operatori a prenotare l’appuntamento per la sostituzione della carta tachigrafica conducente alla Camera di Commercio di Firenze al link www.fi.camcom.gov.it/Agenda-sportello-multifunzionale.
Per informazioni:
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