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Istituti di vigilanza: obbligo di certificato di qualità e conformità


Istituti di vigilanza: obbligo di certificato di qualità e conformità

La Prefettura di Firenze rende noto che tutte imprese che svolgono attività di istituti di vigilanza dovrebbero aver completato il processo di regolarizzazione rispetto all'obbligo di munirsi del certificato di qualità e conformità.
L'atto di indirizzo del 6 luglio 2017 ha ricondotto i vari casi di istituti non ancora certificati in quattro principali ipotesi base:
 
A) Primo rilascio della licenza ex art. 134 TULPS per lo svolgimento delle attività di vigilanza privata
Necessità di presentare al Prefetto da parte titolare della licenza entro il termine perentorio di sei mesi il certificato di qualità e conformità.
Qualora l'interessato alla scadenza dei sei mesi di legge, non produca il certificato, incorrerà, nel rispetto delle previsioni degli artt. dal 7 al 10 dalla legge 241/90, nell'avvio del procedimento di ritiro della licenza.
 
B) Rinnovo triennale della licenza ex art 134 TULPS
Si tratta del caso in cui si sia presentato il rinnovo triennale della licenza senza aver presentato il certificato di qualità e conformità.
In tale caso l'istanza è incompleta e se non viene regolarizzata in tempo utile, come stabilito dal provvedimento di sospensione dei termini del procedimento, si incorrerà nel diniego del rinnovo del titolo di polizia.
 
C) Licenze ex art. 134 TULPS rilasciate o rinnovate dopo l'entrata in vigore del DM 115/2014 e non ritirate a causa del decorso del termine di 18 mesi previsto dall'art. 21 nonies della legge 241/90
Gli istituti che versano in queste condizioni devono munirsi del certificato di qualità e conformità pena il diniego del rinnovo.
 
D) Istituti di vigilanza che operano in assenza del certificato di qualità e conformità a seguito dei termini assegnati dalle Prefetture per la messa in regola
La messa in regola degli istituti come indicato nell'atto di indirizzo del 6 luglio 2917 doveva concludersi entro il 31 gennaio 2018.
In linea di principio può darsi l'eventualità che le Prefetture abbiano assegnato termini per l'adempimento dell'obbligo più lunghi alla luce delle situazioni del territorio.
Viene data indicazione che non saranno accordate ulteriori proroghe oltre quelle già concesse per evitare situazioni di incertezza.
 
 
Contenuto aggiornato al:Mercoledì, 10 Aprile, 2019 - 13:13