Giocattoli
Con tale obiettivo e volendo assicurare il buon funzionamento del mercato interno alla Comunità Europea, è stata adottata la direttiva 2009/48/CE che ha abrogato, definitivamente nel 2013, la precedente direttiva 88/378/CE.
In Italia la Direttiva 2009/48/CE è stata attuata dal D.Lgs 11 aprile 2011, n. 54, nel quale è stato definito anche il relativo l’impianto sanzionatorio.
Ambito di applicazione
Tale definizione, leggermente diversa rispetto a quella presente nella precedente direttiva, introduce il concetto secondo il quale un prodotto, per essere considerato un giocattolo, non necessariamente deve servire esclusivamente al gioco, ma può avere anche altre funzioni. Analogamente permette di inserire nella classe dei giocattoli, prodotti aventi una funzione primaria diversa da quella ludica, purché l’utilizzo come gioco sia “ragionevolmente prevedibile” (ad esempio, portachiavi a forma di peluche, decorazioni per porte o borsette morbidi a forma di animale, bottiglie per saponi a forma di personaggi dei cartoni animati).
Non trattandosi purtroppo di una definizione univoca si determina una zona grigia, in cui l’applicabilità della direttiva ad uno specifico prodotto è soggetta a valutazione, soprattutto in quei casi in cui il valore ludico è escluso, secondo il suo fabbricante, ma ragionevolmente prevedibile secondo gli organi di vigilanza. Al fine di facilitare e uniformare tali valutazioni per tutti i soggetti operanti a vario titolo nel settore, sono disponibili documenti di orientamento redatti dalla Commissione europea.
Esclusioni
- attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
- macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
- veicoli-giocattolo con motore a combustione
- macchine a vapore giocattolo
- fionde e catapulte
Etichettatura
Marcatura CE
La marcatura CE deve rispettare graficamente i requisiti fissati nell’allegato II del regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento Europeo.
Il fabbricante può scegliere tra il giocattolo, l’imballaggio e l’etichetta affissa. Sono previste tuttavia delle deroghe per i giocattoli di piccole dimensioni. In tal caso, la marcatura CE può essere apposta, in alternativa, su un’etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora ciò risulti impossibile, nel caso di giocattoli di piccole dimensioni venduti in espositori, la marcatura CE deve essere affissa sull’espositore stesso. Può essere però affissa sull’espositore soltanto a condizione che quest’ultimo sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli.
Avvertenze
Un elenco specifico delle avvertenze ammesse è presente nell’allegato V della direttiva. Sono alcuni esempi:
- giocattolo non destinato a bambini di età inferiore ai 36 mesi: tale avvertenza può essere presente come «non adatto a bambini di età inferiore ai 36 mesi» o «non adatto a bambini di età inferiore ai tre anni» oppure mediante il seguente pittogramma in ogni caso accompagnata con una breve indicazione del pericolo specifico che impone tale precauzione (pericolo di soffocamento, contiene piccole parti etc);
- giochi di attività: «solo per uso domestico»
- giocattoli funzionali: «da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto»
Le avvertenze devono essere apposte in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile (nelle/nella lingua ufficiale dello stato in cui sono commercializzati i prodotti) ed accurato. La norma prevede inoltre che esse siano apposte sul giocattolo, su un’etichetta o sull’imballaggio.
Rientrano nel concetto di “etichetta” le etichette cucite sugli orsetti di peluche, i cartellini o le etichette adesive. In aggiunta, se del caso, le avvertenze devono essere riportate anche nelle istruzioni per l’uso di cui sono corredati i giocattoli. Se giocattoli di piccole dimensioni sono venduti senza imballaggio, le avvertenze devono essere apposte sul giocattolo stesso. A tal fine l’avvertenza può figurare sul giocattolo oppure su un’etichetta apposta sul giocattolo. Non è sufficiente che le avvertenze siano apposte, per esempio, su un espositore da banco. Ciò trova motivazione nel fatto che le avvertenze sono fondamentali per ridurre i rischi connessi all’uso del giocattolo e devono pertanto essere disponibili sempre in accompagnamento ad esso, anche quando questo esce dal negozio.
Le avvertenze che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, devono figurare sull’imballaggio venduto al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell’acquisto. Ciò vale anche per gli acquisti on-line e, pertanto, queste avvertenze devono essere visibili sul sito prima dell’acquisto.
Tracciabilità
- il numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione univoca del prodotto
- il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo dove poter essere contattato, che deve essere unico con l'indicazione "il punto di contatto unico ai sensi della direttiva 2009/48/CE è…". L'indicazione di un sito internet è da considerarsi informazione aggiuntiva.
- il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo dove poter essere contattato, che deve essere unico "il punto di contatto unico ai sensi della direttiva 2009/48/CE è…". L'indicazione di un sito internet è da considerarsi informazione aggiuntiva.
Obblighi degli operatori economici
In termini generali gli operatori economici notificano, su richiesta, alle autorità di vigilanza: qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un giocattolo, qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un giocattolo. La documentazione inerente tali informazioni deve essere detenuta per 10 anni dall’atto di immissione sul mercato per i fabbricanti, per 10 anni dalla fornitura per gli altri soggetti. Sono inoltre tenuti a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente di cooperare con quest’ultima e a fornire tutta la documentazione e le informazioni necessarie a dimostrare la conformità del giocattolo.
Obblighi del fabbricante
Oltre agli obblighi di indicazione dei dati relativi alla tracciabilità, la presenza del marchio CE e delle avvertenze, i fabbricanti sono tenuti a:
- Eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità, applicabile in base alla norma
- Preparare e conservare per 10 anni dall’immissione sul mercato, la documentazione tecnica contenente tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati per garantire la conformità del giocattolo
- Redigere la dichiarazione CE di conformità
- Garantire che i giocattoli prodotti siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite nella lingua ufficiale del paese in cui sono commercializzati (italiano per l’Italia)
Il fabbricante può, mediante mandato scritto, designare un proprio rappresentante autorizzato all’interno della Comunità, il quale assume per conto del fabbricante soltanto gli oneri relativi la messa a disposizione dell’autorità nazionali di vigilanza, la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica, nonché offre la cooperazione richiesta per l’accertamento della conformità dei giocattoli.
Obblighi dell’importatore
E’ compito dell’importatore immettere sul mercato solo prodotti conformi, accertandosi che il fabbricante abbia:
- eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità
- preparato la documentazione tecnica
- compilato la dichiarazione CE di conformità
- riportato tutte le indicazioni relative alla tracciabilità, la presenza del marchio CE e le avvertenze
- indicare sul prodotto o (dove non possibile) sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo: il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo dove poter essere contattato, che deve essere unico
- garantire che per la durata del tempo durante il quale un giocattolo è sotto la propria responsabilità non sia stata messa a rischio la conformità del giocattolo per condizioni di immagazzinamento o trasporto
- conservare per 10 anni dalla data di immissione la dichiarazione CE di conformità e garantire che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile su richiesta dell’autorità di vigilanza
Obblighi del distributore
E’ compito del distributore rendere disponibili alla vendita solo prodotti conformi, accertandosi che i giocattoli riportino le indicazioni in italiano (in Italia) relative alle avvertenze, la marcatura CE, le istruzioni sulla sicurezza e alla tracciabilità (sia per quanto riguarda i dati del fabbricante che dell’importatore). Devono inoltre garantire che per la durata del tempo durante il quale un giocattolo è sotto la propria responsabilità non sia stata messa a rischio la conformità del giocattolo per condizioni di immagazzinamento o trasporto.
Il distributore che ritiene o ha motivo di credere che un prodotto da lui messo a disposizione sul mercato non sia conforme deve assicurarsi che vengano immediatamente intraprese le azioni correttive necessarie per conformare il prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi; qualora inoltre presenti un rischio è tenuto a darne notizia all’autorità competente (il Ministero dello Sviluppo Economico in Italia).
E’ bene evidenziare che un importatore o un distributore che commercializza un prodotto a proprio nome o col proprio marchio commerciale è considerato ai fini della direttiva, come un fabbricante ed è soggetto a tutti agli obblighi relativi.