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Contenimento dell'epidemia da Covid-19

Green pass
Le indicazioni della Prefettura di Firenze sulle principali novità introdotte dal D.L. n. 172 del 26 novembre 2021.

Contenimento dell'epidemia da Covid-19

Per favorire la piena applicazione delle nuove disposizioni finalizzate al contenimento della pandemia, la Prefettura di Firenze fornisce indicazioni sulle principali novità introdotte dal D.L. n. 172 del 26 novembre 2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.
 
L’art. 3 comma 1 stabilisce che dal 15 dicembre 2021 il green pass ha validità di nove mesi decorrenti dalla data di completamento del ciclo di vaccinazione primario, dalla data di avvenuta guarigione (per i soggetti ammalatisi di Covid oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo), o dalla data di somministrazione della dose di richiamo.
Resta ferma la durata di sei mesi del green pass per le persone guarite e mai vaccinatesi.
 
Con la modifica degli artt. 9-bis e 9-quater del D.L. n. 52/2021 ad opera dell’art. 4 del D.L. n. 172/2021, dal 6 dicembre, si aggiungono agli ambiti e ai servizi a cui è possibile accedere esclusivamente se muniti di green pass i seguenti:
  1. gli alberghi e le altre strutture ricettive, compresi i relativi servizi di ristorazione riservati ai clienti ivi alloggiati;
  2. gli spazi adibiti a spogliatoi e docce per lo svolgimento anche di attività sportive all’aperto, con esclusione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti per ragioni di età o disabilità;
  3. il trasporto locale, regionale, interregionale, compresi navi e traghetti;
  4. i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale effettuati mediante autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente.
 
Gli artt. 5 e 6 del D.L. n. 172 introducono una distinzione tra le certificazioni verdi generate a seguito di vaccinazione o guarigione (c.d. green pass rafforzato) e le certificazioni generate in base a un test molecolare o antigenico rapido.
 
In base all’art. 5, infatti, dal 29 novembre scorso, nelle zone gialla e arancione, solo i soggetti in possesso del green pass rafforzato possono fruire dei servizi, svolgere le attività ed effettuare gli spostamenti per i quali, nelle medesime zone, siano previste limitazioni ulteriori rispetto a quelle della zona bianca. Gli stessi servizi, attività e spostamenti saranno assoggettati alla disciplina, di minor rigore, prevista per la zona bianca.
Dal 6 dicembre, l’accesso ai servizi di ristorazione svolti all’interno di alberghi e strutture ricettive e riservati ai clienti ivi alloggiati è consentito ai possessori di certificazione verde non rafforzata. Sono esclusi dall’obbligo di green pass rafforzato anche le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale.
 
In base all’art. 6, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, in zona bianca, solo i possessori di green pass rafforzato potranno svolgere le attività e accedere ai servizi per i quali la normativa prevede, in zona gialla, limitazioni o sospensioni: potranno accedere a spettacoli, eventi sportivi in qualità di spettatori, ristoranti al chiuso, feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose), cerimonie pubbliche, sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
La fruizione di servizi di ristorazione svolti all’interno di alberghi e strutture ricettive e riservati ai clienti ivi alloggiati, l’accesso alle mense e ai servizi di catering continuativo su base contrattuale sarà possibile anche ai possessori di certificazione verde non rafforzata.
 
La disciplina in materia di green pass, compreso quello rafforzato, non si applica ai minori di dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
 
 
Contenuto aggiornato al:Martedì, 7 Dicembre, 2021 - 11:48