Il visto poteri di firma puo essere apposto su documenti formati in Italia ovvero su fatture eventualmente collegate alla richiesta di un certificato di origine e su dichiarazioni (non certificazioni) rilasciate su carta intestata dell'impresa direttamente dal richiedente (legale rappresentante o procuratore di un'impresa).
Visto poteri di firma su fatture
Le fatture che vengono presentate con la semplice indicazione del valore delle merci o con dichiarazioni che stabiliscono la conformita di questo valore, sia con i prezzi interni, sia con i prezzi praticati dallo speditore, o che contengono altre precisazioni relative al valore e per le quali viene richiesto un visto della Camera di Commercio, daranno luogo al visto poteri di firma del dichiarante, in base alle informazioni contenute e verificabili dal Registro delle imprese o da atti notarili presentati agli uffici camerali, e non piu al "visto congruita prezzi". Disposizioni in tal senso sono fornite dalla nota Circolare n. 62321 del 18/3/2019 del Ministero dello Sviluppo Economico.
La fattura deve essere presentata tramite la piattaforma Cert'o, attraverso la procedura "
stampa in azienda [1]". La fattura dovra essere munita di firma digitale e olografa del soggetto aziendale che detiene i poteri e la Camera di Commercio potra procedere con l'apposizione del relativo visto poteri di firma, in quanto in grado di identificare il soggetto che ha apposto la firma digitale.
Si precisa che in materia e ammessa l'apposizione del timbro "Poteri di Firma" anche sulla fattura proforma e sul Packing list.
La richiesta di apposizione del visto su fattura puo essere contestuale a quella di un certificato d'origine. In casi eccezionali,
puo essere richiesta una liberatoria (debitamente sottoscritta digitalmente)
relativa ad eventuali scritte aggiuntive. Nel caso di visto poteri di firma su fattura (anche proforma) e/o packing list non collegato alla richiesta di un certificato di origine, nel timbro sara riportato il numero e la data del documento stesso.
Visto poteri di firma su dichiarazioni del legale rappresentante
Qualora, invece, la richiesta di visto riguardi
dichiarazioni (non attestati di libera vendita o certificazione del Ministero della Salute) rilasciate sulla propria carta intestata direttamente dal richiedente (legale rappresentante o procuratore), la Camera di Commercio apporra un timbro con la dicitura "visto poteri di firma" del dichiarante, in base alle informazioni riscontrabili e verificabili nel Registro delle imprese o in atti notarili presentati agli uffici camerali. Se la dichiarazione e richiesta in lingua straniera e necessario allegare anche la relativa traduzione in lingua Italiana.
Anche il visto poteri di firma sulle
dichiarazioni del legale rappresentante deve essere richiesto tramite la
piattaforma Cert'o [1], ma
tale richiesta non puo essere contestuale a quella di emissione di un certificato d'origine e deve costituire pratica a se stante.
Entrambi i sopracitati documenti vistati saranno restituiti telematicamente ad eccezione di quelli che necessitano dell'Apostille. Questi ultimi, sui quali sara apposta la firma olografa dell'addetto camerale, potranno essere ritirati presso la portineria della Camera di Commercio dalle 8.00 alle 18.30 dal giorno successivo a quello in cui la pratica risultera chiusa.
Visto su Exporter Registry Form per la Turchia
Timbri di congiunzione su documenti commerciali
Come chiarito da Unioncamere Nazionale, la Camera di Commercio non appone il timbro camerale di congiunzione sugli atti commerciali delle imprese (fatture commerciali, fatture proforma, packing list).
In alternativa l'impresa potra presentare la documentazione cartacea munita dei propri timbri di congiunzione e la Camera se necessario apporra il timbro "Poteri di Firma".
Costi
Il costo ammonta a EUR 3,00 per diritti di segreteria.