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Giocattoli


Giocattoli

L’esperienza che il sistema nel suo complesso (operatori del settore, consumatori, Autorità e organi di vigilanza, legislatore), ha maturato nel periodo di applicazione della “vecchia” direttiva 88/378/CEE sulla sicurezza dei giocattoli ha consentito nel 2009 di giungere alla conclusione che era necessario aggiornare e integrare i requisiti relativi alla sicurezza, in particolare per quanto riguarda aspetti quali il rumore e le sostanze chimiche presenti nei giocattoli, oltre che i pericoli di soffocamento posti dai giocattoli contenuti nei prodotti alimentari.
Con tale obiettivo e volendo assicurare il buon funzionamento del mercato interno alla Comunità Europea, è stata adottata la direttiva 2009/48/CE che ha abrogato, definitivamente nel 2013, la precedente direttiva 88/378/CE.

In Italia la Direttiva 2009/48/CE è stata attuata dal D.Lgs 11 aprile 2011, n. 54, nel quale è stato definito anche il relativo l’impianto sanzionatorio.

 

Ambito di applicazione

La direttiva 2009/48/CE si applica “ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni”.
Tale definizione, leggermente diversa rispetto a quella presente nella precedente direttiva, introduce il concetto secondo il quale un prodotto, per essere considerato un giocattolo, non necessariamente deve servire esclusivamente al gioco, ma può avere anche altre funzioni. Analogamente permette di inserire nella classe dei giocattoli, prodotti aventi una funzione primaria diversa da quella ludica, purché l’utilizzo come gioco sia “ragionevolmente prevedibile” (ad esempio, portachiavi a forma di peluche, decorazioni per porte o borsette morbidi a forma di animale, bottiglie per saponi a forma di personaggi dei cartoni animati).
Non trattandosi purtroppo di una definizione univoca si determina una zona grigia, in cui l’applicabilità della direttiva ad uno specifico prodotto è soggetta a valutazione, soprattutto in quei casi in cui il valore ludico è escluso, secondo il suo fabbricante, ma ragionevolmente prevedibile secondo gli organi di vigilanza. Al fine di facilitare e uniformare tali valutazioni per tutti i soggetti operanti a vario titolo nel settore, sono disponibili documenti di orientamento redatti dalla Commissione europea.

 

Esclusioni

Nella direttiva viene riportato un elenco esaustivo contenente alcuni prodotti che pur avendo finalità ludiche e coincidendo con la definizione di giocattolo, sono stati esclusi dalla sua applicazione:
  1. attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
  2. macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
  3. veicoli-giocattolo con motore a combustione
  4. macchine a vapore giocattolo
  5. fionde e catapulte
sono altresì esclusi alcuni prodotti che non sono invece da considerarsi giocattoli (vedi allegato I della direttiva).

 

Etichettatura

La direttiva individua, in conformità alla decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 768/2008/CE, precisi obblighi per gli operatori economici, individuando le seguenti figure: fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore. In termini generali l’etichettatura del prodotto ricade tra gli obblighi del fabbricante, ma richiede attenzione anche da parte di importatori e distributori, che nel momento in cui contribuiscano all’immissione o alla distribuzione di prodotti riportanti etichettatura non conforme sono passibili di sanzioni rilevanti (sanzioni (formato PDF - dimensione 17 Kb)).

 

Marcatura CE

I giocattoli resi disponibili sul mercato europeo devono obbligatoriamente riportare il marchio “CE”, la cui presenza è indice che il prodotto rispetta i requisiti della direttiva 2009/48/CE e le eventuali direttive applicabili e che il responsabile della sua immissione sul mercato europeo, ha operato secondo le corrette procedure di valutazione dei rischi producendo un giocattolo sicuro.

La marcatura CE deve rispettare graficamente i requisiti fissati nell’allegato II del regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento Europeo.

marchio CE
 

 
 
La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un’etichetta affissa, o sull’imballaggio.
Il fabbricante può scegliere tra il giocattolo, l’imballaggio e l’etichetta affissa. Sono previste tuttavia delle deroghe per i giocattoli di piccole dimensioni. In tal caso, la marcatura CE può essere apposta, in alternativa, su un’etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora ciò risulti impossibile, nel caso di giocattoli di piccole dimensioni venduti in espositori, la marcatura CE deve essere affissa sull’espositore stesso. Può essere però affissa sull’espositore soltanto a condizione che quest’ultimo sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli.

 

Avvertenze

Ove opportuno per la sicurezza dell’uso del giocattolo, questo deve essere corredato dalle avvertenze che indichino le opportune restrizioni relative agli utilizzatori. Ciò significa anche che si deve ricorrere a tali avvertenze soltanto se necessario per garantire l’uso sicuro. Se l’avvertenza non aggiunge alcunché alla sicurezza del giocattolo, non dovrebbe essere impiegata. Questo per evitarne un utilizzo abusivo col quale eludere gli obblighi riguardanti l’uso di piccole parti connessi ai giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi.
Un elenco specifico delle avvertenze ammesse è presente nell’allegato V della direttiva. Sono alcuni esempi:
  • giocattolo non destinato a bambini di età inferiore ai 36 mesi: tale avvertenza può essere presente come «non adatto a bambini di età inferiore ai 36 mesi» o «non adatto a bambini di età inferiore ai tre anni» oppure mediante il seguente pittogramma in ogni caso accompagnata con una breve indicazione del pericolo specifico che impone tale precauzione (pericolo di soffocamento, contiene piccole parti etc);
  • giochi di attività: «solo per uso domestico»
  • giocattoli funzionali: «da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto»
Le avvertenze, siano esse costituite da testo o pittogrammi, devono sempre essere precedute dalla parola “avvertenza (o avvertenze)”, per consentire al consumatore di comprenderne la natura e non confonderle con semplici raccomandazioni (per esempio sull’età consigliata).

Le avvertenze devono essere apposte in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile (nelle/nella lingua ufficiale dello stato in cui sono commercializzati i prodotti) ed accurato. La norma prevede inoltre che esse siano apposte sul giocattolo, su un’etichetta o sull’imballaggio.
Rientrano nel concetto di “etichetta” le etichette cucite sugli orsetti di peluche, i cartellini o le etichette adesive. In aggiunta, se del caso, le avvertenze devono essere riportate anche nelle istruzioni per l’uso di cui sono corredati i giocattoli. Se giocattoli di piccole dimensioni sono venduti senza imballaggio, le avvertenze devono essere apposte sul giocattolo stesso. A tal fine l’avvertenza può figurare sul giocattolo oppure su un’etichetta apposta sul giocattolo. Non è sufficiente che le avvertenze siano apposte, per esempio, su un espositore da banco. Ciò trova motivazione nel fatto che le avvertenze sono fondamentali per ridurre i rischi connessi all’uso del giocattolo e devono pertanto essere disponibili sempre in accompagnamento ad esso, anche quando questo esce dal negozio.

Le avvertenze che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, devono figurare sull’imballaggio venduto al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell’acquisto. Ciò vale anche per gli acquisti on-line e, pertanto, queste avvertenze devono essere visibili sul sito prima dell’acquisto.

 

Tracciabilità

Il fabbricante definito sul territorio comunitario, ha l’obbligo di indicare sul prodotto o (dove non possibile) sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo:
  • il numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione univoca del prodotto
  • il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo dove poter essere contattato, che deve essere unico con l'indicazione "il punto di contatto unico ai sensi della direttiva 2009/48/CE è…". L'indicazione di un sito internet è da considerarsi informazione aggiuntiva.
Analogamente l'importatore ha l'obbligo di indicare sui prodotti di cui opera l'immissione sul mercato europeo o (dove non possibile) sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo:
  • il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo dove poter essere contattato, che deve essere unico "il punto di contatto unico ai sensi della direttiva 2009/48/CE è…". L'indicazione di un sito internet è da considerarsi informazione aggiuntiva.
 

Obblighi degli operatori economici

Come accennato, i soggetti che partecipano alla produzione, immissione e distribuzione di giocattoli sul mercato europeo, hanno precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina responsabilità e sanzioni in ambito amministrativo e penale (sanzioni applicabili).
In termini generali gli operatori economici notificano, su richiesta, alle autorità di vigilanza: qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un giocattolo, qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un giocattolo. La documentazione inerente tali informazioni deve essere detenuta per 10 anni dall’atto di immissione sul mercato per i fabbricanti, per 10 anni dalla fornitura per gli altri soggetti. Sono inoltre tenuti a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente di cooperare con quest’ultima e a fornire tutta la documentazione e le informazioni necessarie a dimostrare la conformità del giocattolo.

 

Obblighi del fabbricante

Si definisce fabbricante la persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.
Oltre agli obblighi di indicazione dei dati relativi alla tracciabilità, la presenza del marchio CE e delle avvertenze, i fabbricanti sono tenuti a:
  • Eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità, applicabile in base alla norma
  • Preparare e conservare per 10 anni dall’immissione sul mercato, la documentazione tecnica contenente tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati per garantire la conformità del giocattolo
  • Redigere la dichiarazione CE di conformità
  • Garantire che i giocattoli prodotti siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite nella lingua ufficiale del paese in cui sono commercializzati (italiano per l’Italia)
Il fabbricante infine che ritiene o ha motivo di credere che un prodotto da lui immesso sul mercato non sia conforme deve immediatamente intraprendere le azioni correttive necessarie per conformare il prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi; qualora inoltre presenti un rischio è tenuto a darne notizia all’autorità competente (il Ministero dello Sviluppo Economico in Italia).
Il fabbricante può, mediante mandato scritto, designare un proprio rappresentante autorizzato all’interno della Comunità, il quale assume per conto del fabbricante soltanto gli oneri relativi la messa a disposizione dell’autorità nazionali di vigilanza, la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica, nonché offre la cooperazione richiesta per l’accertamento della conformità dei giocattoli.

 

Obblighi dell’importatore

Si definisce importatore la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità europea, che immette sul mercato comunitario un giocattolo originario di un paese terzo.
E’ compito dell’importatore immettere sul mercato solo prodotti conformi, accertandosi che il fabbricante abbia:
  • eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità
  • preparato la documentazione tecnica
  • compilato la dichiarazione CE di conformità
  • riportato tutte le indicazioni relative alla tracciabilità, la presenza del marchio CE e le avvertenze
L’importatore deve inoltre:
  • indicare sul prodotto o (dove non possibile) sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo: il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo dove poter essere contattato, che deve essere unico
  • garantire che per la durata del tempo durante il quale un giocattolo è sotto la propria responsabilità non sia stata messa a rischio la conformità del giocattolo per condizioni di immagazzinamento o trasporto
  • conservare per 10 anni dalla data di immissione la dichiarazione CE di conformità e garantire che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile su richiesta dell’autorità di vigilanza
L'importatore infine che ritiene o ha motivo di credere che un prodotto da lui immesso sul mercato non sia conforme deve immediatamente intraprendere le azioni correttive necessarie per conformare il prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi; qualora inoltre presenti un rischio è tenuto a darne notizia all’autorità competente (il Ministero dello Sviluppo Economico in Italia).

 

Obblighi del distributore

Si definisce distributore la persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo.
E’ compito del distributore rendere disponibili alla vendita solo prodotti conformi, accertandosi che i giocattoli riportino le indicazioni in italiano (in Italia) relative alle avvertenze, la marcatura CE, le istruzioni sulla sicurezza e alla tracciabilità (sia per quanto riguarda i dati del fabbricante che dell’importatore). Devono inoltre garantire che per la durata del tempo durante il quale un giocattolo è sotto la propria responsabilità non sia stata messa a rischio la conformità del giocattolo per condizioni di immagazzinamento o trasporto.

Il distributore che ritiene o ha motivo di credere che un prodotto da lui messo a disposizione sul mercato non sia conforme deve assicurarsi che vengano immediatamente intraprese le azioni correttive necessarie per conformare il prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi; qualora inoltre presenti un rischio è tenuto a darne notizia all’autorità competente (il Ministero dello Sviluppo Economico in Italia).

E’ bene evidenziare che un importatore o un distributore che commercializza un prodotto a proprio nome o col proprio marchio commerciale è considerato ai fini della direttiva, come un fabbricante ed è soggetto a tutti agli obblighi relativi.

Normativa comunitaria:
Direttiva 2009/48/CE (formato PDF - dimensione 994 Kb)

Normativa nazionale:
D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 (formato PDF - dimensione 195 Kb)
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)

Guide:
Guida esplicativa sulla Direttiva rev. 1.9 (formato PDF - dimensione 3 Mb)

Contatti: 

Metrologia legale e sicurezza prodotti (ex ufficio metrico)

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su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.00
Contenuto aggiornato al:Mercoledì, 20 Dicembre, 2023 - 15:42
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Contenuto aggiornato al:Giovedì, 5 Gennaio, 2023 - 09:15