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Calzature


Calzature

Per poter liberamente circolare all’interno dell’Unione Europea le calzature devono essere dotate di una etichetta (stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato alla calzatura) che fornisca informazioni al consumatore finale, riguardanti:
  • la composizione dei materiali delle tre parti che compongono la calzatura (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna)
  • i dati forniti dal produttore per consentire la riferibilità o tracciabilità del prodotto ai fini della sicurezza dello stesso.

Composizione dei materiali

La più recente norma che disciplina l'etichettatura di composizione per le calzature è costituita dalla direttiva 94/11/CE, recepita in Italia dal D.M. 11 aprile 1996.
Con il D.Lgs. 190/2017, in vigore dal 04/01/2018, è stato definito l’impianto sanzionatorio relativo a questo settore fissando specifiche sanzioni tanto per il produttore o l'importatore, responsabili dell'immissione sul mercato di calzature, quanto per il distributore, responsabile della messa a disposizione e della trasparenza nei confronti della clientela finale. La mancata conformità delle calzature in termini di indicazione della composizione è ora sanzionabile.
 

Ambito di applicazione

La direttiva 94/11/CE è applicabile all’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore finale.
Per “calzature” si intendono tutti i prodotti dotati di suole intesi a proteggere o coprire il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna).
Un elenco esemplificativo (ma non esaustivo) di calzature comprende:

1) Scarpe con o senza tacco da portare all’interno o all’esterno;
2) Stivali fino alla caviglia, stivali a metà gamba, stivali fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce;
3) Sandali di vario tipo, “espradrilles” (scarpe con tomaia in tela e suole in materiale vegetale intrecciato), scarpe da tennis, scarpe da jogging e per altre attività sportive, scarpe da bagno e altre calzature di tipo sportivo;
4) Calzature speciali concepite per attività sportive e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo;
5) Scarpe da ballo;
6) Calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica, esclusi gli articoli “usa e getta” in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc senza suole riportate);
7) Calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco;
8) Calzature usa e getta con suole riportate concepite in genere per essere usate una sola volta;
9) Calzature ortopediche;

Le informazioni riportate in etichetta devono riguardare i materiali che costituiscono almeno l’80% della superfice della tomaia, del rivestimento della tomaia e della suola interna e almeno l’80% del volume della suola esterna.

A scelta del produttore possono essere riportate in etichetta i simboli o le informazioni scritte nella lingua dello Stato membro di consumo del prodotto (in italiano per l’Italia), secondo l’allegato I della direttiva.
Nei luoghi di vendita deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo (formato PDF - dimensione 455 Kb) della simbologia adottata sull'etichetta delle calzature, pena una sanzione amministrativa al distributore da € 200,00 a € 1000,00.
 

Esclusioni

L’obbligo di etichettatura di composizione non si applica:
  1. alle calzature d’occasione, usate;
  2. le calzature di protezione che rientrano nell’ambito della direttiva del Consiglio 89/686/CEE (scarpe antifortunistiche)
  3. le calzature contemplate dalla direttiva del Consiglio 76/769/CEE
  4. le calzature aventi carattere di giocattolo
Da evidenziare che se, pur in assenza di obbligo, per i suddetti prodotti il fabbricante sceglie di applicare a quest'ultimi l’etichettatura di composizione, questa deve rispettare i criteri di conformità ad essa applicabili.
 

Tracciabilità del prodotto

Il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206 (Codice del Consumo) attuativo della Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, disciplina, tra le altre cose, quali siano i contenuti obbligatori delle indicazioni in etichetta per i prodotti normalmente disponibili in commercio.
Parlando di Codice del Consumo, per quel che concerne l'etichettatura, si deve distinguere tra prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o altre disposizioni comunitarie (e nelle relative norme nazionali di recepimento) e quelli che non lo sono. Ai primi (tra cui le calzature) sono applicabili solo gli artt. 102-113 che definiscono gli obblighi relativi alla sicurezza, che spettano agli operatori economici coinvolti nella immissione sul mercato e la messa a disposizione del prodotto al consumatore e le relative sanzioni; mentre i secondi (da cui le calzature sono escluse) sono disciplinati anche dagli artt. 6-12, in cui sono definiti i contenuti informativi minimi che i prodotti non coperti da direttive specifiche devono rendere disponibili in etichetta o in confezione e il relativo regime sanzionatorio applicabile.
In base al Codice del Consumo dunque, il fabbricante (o il suo mandatario) definito sul territorio comunitario, ha l’obbligo di indicare sul prodotto o (dove non possibile) sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento:
  • il numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione univoca del prodotto
  • il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo dove poter essere contattato, che deve essere unico
Il distributore a sua volta è tenuto ad agire con la dovuta diligenza nello svolgimento della sua attività, ciò significa che prima di rendere disponibile sul mercato un determinato prodotto deve accertarsi che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle prescrizioni che li riguardano, verificando che per il prodotto siano presenti tutte le marcature di conformità, le documentazioni e le informazioni prescritte.
A tal proposito la dove si trovi in commercio un prodotto che non reca in maniera completa i dati del fabbricante o quelli relativi alla composizione, risultano passibili di sanzione tanto il produttore che si è reso responsabile dell’immissione sul mercato di un prodotto non conforme, che il distributore (e gli eventuali grossisti che lo hanno preceduto) che ha messo a disposizione del mercato un prodotto senza controllare che risultasse conforme.
Infine un importatore o un distributore che commercializza un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale è soggetto agli obblighi del fabbricante.
 
 
 
 
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Contenuto aggiornato al:Mercoledì, 20 Dicembre, 2023 - 15:42
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Contenuto aggiornato al:Mercoledì, 4 Gennaio, 2023 - 16:57