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Regolamento per la disciplina dell'Albo online

Approvato con la Delibera di Consiglio n. 7/all. del 27 luglio 2021.
In vigore dal 1° novembre 2021.

Regolamento per la disciplina dell'Albo online

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, la forma e i limiti relativi alla tenuta dell'Albo on line (di seguito “Albo”) della Camera di Commercio di Firenze, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui alla legge n. 241/90, dei principi inerenti la tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/03 e smi, ed in applicazione dell'art. 32 della legge n. 69/09.
 
Art. 2 - Finalità dell'Albo
L'Albo online consiste nello spazio accessibile del sito web istituzionale della Camera di Commercio di Firenze, dedicato alla pubblicazione degli atti, dei provvedimenti, dei documenti, degli avvisi ecc. per i quali disposizioni di legge e/o di regolamento prevedono l'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale.
Ai sensi della richiamata normativa, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, aventi effetto di pubblicità legale, si intendono assolti con la loro pubblicazione all'interno del sito, ferma restando la possibilità di pubblicare anche provvedimenti la cui pubblicazione non ha effetto di pubblicità legale e fatta salva ogni forma di pubblicità sul sito prescritta dalla legge.
L'Albo online è accessibile dalla home page del sito istituzionale dell'Ente https://www.fi.camcom.gov.it/ attraverso apposito link alla sezione denominata “Albo online”.
 
Art. 3 - Struttura dell'Albo
L'Albo è organizzato in modo da rispettare i principi di accessibilità, usabilità, reperibilità anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità, così come previsto dall'articolo 53 del Codice dell'Amministrazione Digitale.
Nell'Albo viene data visibilità del fatto che le pubblicazioni avvengono nel rispetto delle norme sulla privacy e che ogni tipo di illecito sarà perseguito a norma del Codice Penale.
L'accesso all'Albo è consentito a chiunque, è gratuito e non vi sono obblighi di registrazione. Non viene posto alcun limite di traffico e di numero di visitatori.
I documenti sono elencati e visualizzati in ordine cronologico di pubblicazione con l'indicazione dello stato: “in corso di pubblicazione”, “scaduto”, “annullato” o simili.
 
Art. 4 - Responsabile e addetti del procedimento di pubblicazione
Il Segretario Generale o suo delegato è responsabile delle pubblicazioni e vigila sulla regolare tenuta dell'Albo.
I responsabili dei procedimenti amministrativi dell'Ente, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90, curano le pubblicazioni e sono responsabili di:
  1. redigere i documenti da pubblicare, con riferimento alla completezza, correttezza, pertinenza, indispensabilità dei dati personali rispetto alle finalità di pubblicazione;
  2. pubblicare i documenti nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti;
  3. conservare la prova dell'avvenuta pubblicazione.
Il responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico è responsabile delle pubblicazioni per conto di terzi, di cui al successivo Articolo 8.
Il responsabile dell'Ufficio Personale e Relazioni sindacali è responsabile delle pubblicazioni relative alle elezioni della RSU di cui all'allegato A.
InfoCamere, Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni, è il responsabile informatico della tenuta e della manutenzione dell'Albo, nonché della conservazione del relativo repertorio.
 
Art. 5 - Modalità di pubblicazione
L'Albo contiene: gli estremi del provvedimento (organo o struttura organizzativa competente, data e numero di adozione, oggetto), il testo e gli allegati non esclusi dalla pubblicazione, nonché l'indicazione del periodo di pubblicazione.
Gli atti sono di norma pubblicati nel loro contenuto integrale, comprensivo di tutti gli allegati.
Non si dà luogo alla pubblicazione integrale dei provvedimenti, qualora gli stessi contengano dati personali, sensibili e giudiziari per i quali il D.Lgs. n. 196/03 disponga specifiche limitazioni, al fine di tutelare il diritto alla riservatezza.
Nei casi in cui non sia possibile durante la predisposizione del provvedimento escludere le informazioni che possono ledere il diritto alla riservatezza, il testo del provvedimento deve espressamente prevedere l'omissione della pubblicazione di tutto o parte di esso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.
Il sistema informatico:
  1. registra i documenti sequenzialmente e senza soluzione di continuità, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore; la data di registrazione è assegnata automaticamente dal sistema;
  2. garantisce che le informazioni pubblicate sul sito corrispondano e siano conformi a quelle contenute nei documenti amministrativi originali (ex art.54 del Codice dell'Amministrazione Digitale);
  3. consente il reperimento delle informazioni che riguardano i documenti registrati;
  4. consente l'accesso alle informazioni del sistema da parte di soggetti interessati in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
  5. consente la produzione del repertorio giornaliero e annuale dell'Albo on line.
Il numero di repertorio dell'Albo on line è progressivo ed è costituito da almeno sette cifre numeriche; la numerazione è rinnovata ogni anno solare.
 
Art. 6 - Atti soggetti a pubblicità per disposizione di legge o regolamentare
Gli atti, i provvedimenti e le informazioni soggetti a pubblicazione all'Albo sono indicati nell'Allegato A, unitamente agli estremi normativi e regolamentari che ne prevedono la pubblicazione.
Il Segretario Generale dispone, comunque, la pubblicità legale degli atti, provvedimenti ed informazioni di cui sopra secondo le disposizioni al tempo vigenti ed aggiorna con proprio atto, l'elenco di cui all'Allegato A.
 
Art. 7 - Atti esclusi dalla pubblicità
La pubblicazione di documenti sul sito della Camera di Commercio di Firenze deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Non sono soggetti a pubblicità atti che contengono informazioni che, pur costituendo dato comune ai sensi del D.Lgs. 196/03, non possono essere divulgate per motivi di riservatezza degli interessati e dei terzi.
A puro titolo indicativo, non sono soggetti a pubblicità i seguenti atti:
  • gli atti dirigenziali riguardanti il personale della Camera di Commercio di Firenze, sia esso in servizio o in quiescenza;
  • le ordinanze di ingiunzione emesse ai sensi della legge 689/81;
  • gli atti non conclusivi di procedimenti amministrativi (c.d. atti endoprocedimentali) con l'eccezione di quelli la cui pubblicazione sia prevista da leggi o regolamenti o per disposizione del soggetto competente all'adozione dell'atto;
  • gli atti aventi rilevanza meramente interna (es. autorizzazioni e liquidazioni di spesa, rimborsi ecc.);
  • gli atti che contengono dati relativi a documentazione amministrativa, tecnico scientifica, progettuale o culturale, presentata da terzi e utilizzata dalla Camera, dalla cui divulgazione possa derivare, relativamente all'attività professionale, commerciale, industriale, economica o patrimoniale di persone, gruppi o imprese un pregiudizio alla riservatezza o alla posizione professionale degli interessati;
  • atti che contengono informazioni tecniche concernenti imprese pubbliche o private, la cui divulgazione possa dare luogo ad indebita concorrenza, ovvero relative a progetti, studi e realizzazioni tutelati dalla normativa in sede di brevetto;
  • atti defensionali relativi alla difesa tecnica in giudizio dell'ente ed atti tecnici preordinati ad attività legali (es. precontenzioso, contenzioso, consulenze, pareri ecc.);
  • atti, diversi dalle delibere, che promuovono azioni di responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile ad atti che attengono a rapporto o denunce agli organi giudiziari o alla Corte dei Conti, quando siano nominativamente individuati soggetti per i quali si configuri la sussistenza di responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile;
  • denunce di terzi che abbiano fatto nascere un'indagine o un'ispezione degli uffici camerali nei confronti del denunciato;
  • determinazioni relative ai procedimenti del Registro Informatico dei Protesti.
Art. 8 - Pubblicazioni per conto di terzi
La Camera di Commercio può pubblicare all'Albo anche atti, provvedimenti e comunicazioni di altre Pubbliche Amministrazioni per cui la pubblicazione sia richiesta a fini di pubblicità legale. Gli atti da pubblicarsi devono essere trasmessi alla Camera di Commercio unitamente ad una nota in cui siano indicati:
  • gli estremi dell'atto da pubblicare;
  • il termine iniziale e finale di pubblicazione richiesto;
  • la norma di legge e/o regolamento che prevede la pubblicazione dell'atto anche da parte della Camera di Commercio.
Il responsabile delle pubblicazioni per conto di terzi, individuato nel responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico provvede, di norma, alla restituzione dell'atto con gli estremi di pubblicazione entro i dieci giorni lavorativi successivi al termine finale di pubblicazione, salvo il caso che non sia stata richiesta la restituzione d'urgenza.
 
Art. 9 - Durata della pubblicazione
Gli atti, i provvedimenti e le informazioni di cui all'articolo 6 sono pubblicati limitatamente al periodo previsto dalla normativa o dal regolamento che ne prevede la pubblicazione; quelli di cui all'articolo 8 limitatamente al periodo indicato dall'Ente che ne ha fatto richiesta.
Durante il periodo di pubblicazione non è possibile sostituire e/o modificare informalmente il contenuto dei documenti. E' ammessa la formula “errata corrige” esclusivamente per mero errore materiale o refuso. Qualora debbano essere apportate modifiche e/o rettifiche agli atti pubblicati, con adeguata motivazione, il responsabile del procedimento può richiedere l'annullamento di una pubblicazione.
In caso di errori od omissioni nel documento pubblicato, la registrazione del documento è annullata e, se necessario, viene contestualmente pubblicato il documento corretto, con il computo dei giorni di pubblicazione che inizia nuovamente dalla data dell'annullamento. La registrazione è annullata nel repertorio dell'Albo on line apponendo la dicitura “annullato” in corrispondenza dell'atto che deve continuare ad apparire sul sito web nella versione originaria fino alla scadenza dei termini precedentemente assegnati, tranne nel caso in cui l'annullamento sia motivato da una possibile violazione di legge.
Limitatamente al periodo di pubblicazione, l'acquisizione in forma digitale dei documenti pubblicati da parte dell'utenza avviene gratuitamente e senza formalità. Decorso il periodo di pubblicazione, gli atti possono essere consultati con le modalità previste dal Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso.
 
Art. 10 - Ritiro e relata di pubblicazione
Decorso il termine di pubblicazione i documenti vengono ritirati automaticamente dall'Albo.
Terminata la pubblicazione, la relata, contenente la dichiarazione di regolare avvenuta pubblicazione, l'indicazione del periodo di pubblicazione e il numero di registrazione a repertorio, è firmata digitalmente dal responsabile della pubblicazione per la successiva archiviazione.
 
Art. 11 - Copia degli atti pubblicati
Decorsi i termini di pubblicazione, per ottenere copia degli atti e dei provvedimenti si applicano le norme vigenti in materia di accesso agli atti, con le modalità previste dal Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso.
 
Art. 12 - Entrata in vigore
Il presente regolamento sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito Internet della Camera di Commercio ed entrerà in vigore, in conseguenza alle tempistiche richieste per gli adeguamenti informatici, il 1/11/2021.

 

Allegato A - ATTI, PROVVEDIMENTI E INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICITA' LEGALE
  • Deliberazioni di Giunta                         
Art.62 R.D. n.2011 del 20/09/34
  • Deliberazioni di Consiglio
Art.62 R.D. n.2011 del 20/09/34
  • Deliberazioni presidenziali d'urgenza
Art.62 R.D. n.2011 del 20/09/34
  • Bandi di gara o avvisi connessi
Artt.70-73 D.Lgs. 50/2016
  • Provvedimenti dirigenziali di approvazione dei disciplinari e dei bandi
Artt.5-6 Regolamento per la concessione dei contributi
  • Avviso pubblico avvio procedimento rinnovo organi
Art.2 D.M. 501/96
  • Statuto e regolamenti
Art.54 D.Lgs. 82/05
  • Atti attinenti alle procedure concorsuali e selettive del personale
Art.54 D.Lgs. 82/05
  • Comunicazioni di avvio e Provvedimenti conclusivi di procedimenti d'ufficio del Registro Imprese
Artt.2 e 3 D.P.R. 247/04
Artt. 8 e 21bis Legge 241/1990
Regolamento procedimenti d'ufficio del Registro delle Imprese
  • Registro assegnatari marchi metalli preziosi
Art. 14 D.Lgs. 251/99
  • Nomina commissione esami mediatori
Art. 1 DM 300/1990
  • Elenco pubblici ufficiali levatori di protesti nella provincia di Firenze
Art.4 D.M. 316/00
  • Elezioni RSU (indizione elezioni e scadenza termini presentazione liste, luogo e modalità di votazione, liste candidati e risultati votazione)
Accordo quadro 7/8/1998
Circolare Aran n.1/2018
 
 
 
 
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Contenuto aggiornato al:Martedì, 2 Novembre, 2021 - 16:41