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Termini e modalità di pagamento


Termini e modalità di pagamento

 

Scadenze tributo

Imprese di nuova iscrizione
Il versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.
Imprese di vecchia iscrizione
Il termine di versamento è quello del primo acconto delle imposte sui redditi (D.P.R. 07/12/2001, n. 435 modificato con D.L. 22/10/2016, n. 193)
ovvero:
  • Per i soggetti che approvano il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il termine è l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
  • Per i soggetti che possono approvare il bilancio entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, il termine è l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio
  • Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito o non è approvato affatto, il versamento deve essere comunque effettuato entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
quindi:
  • Per le società con esercizio coincidente con l'anno solare (chiusura esercizio al 31/12) il termine per il versamento del diritto annuale sarà quello del 30 giugno
  • Per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare il termine sarà prorogato in base alla chiusura d'esercizio. Esempio: scadenza esercizio al 30/09 (bilancio approvato nei quattro mesi) - scadenza versamento del diritto annuale 2019: 31/03/2020. Le società con esercizio non coincidente con l'anno solare hanno sempre una scadenza del diritto annuale posticipata rispetto alle altre
Per le società con 1° esercizio maggiore di 12 mesi Circolare MAP 25/07/2003
  • il diritto annuale relativo al primo anno di iscrizione dovrà essere versato in misura minima in sede di iscrizione (entro 30 giorni dalla trasmissione della pratica telmatica di iscrizione)
  • il diritto annuale relativo al secondo anno di iscrizione andrà comunque pagato entro il primo termine per il versamento delle imposte sui redditi di quell'anno, sempre in misura minima, non essendo ancora maturato alcun fatturato di riferimento
  • il diritto annuale dal terzo anno di iscrizione in poi seguirà il termine di scadenza ordinario del primo acconto delle imposte sui redditi in funzione del fatturato
Entro il 30° giorno successivo al termine ordinario é comunque possibile effettuare il versamento, maggiorando l'importo dello 0,40% (interessi corrispettivi), con arrotondamento al centesimo di euro. In tal caso l'importo dello 0,40% va sommato all'importo del diritto da versare, compilando un unico rigo del modello F24.
La maggiorazione dello 0,40% è dovuta anche se il pagamento avviene tramite compensazione con crediti di tributi e/o contributi relativi allo Stato o altri Enti, ivi compresi i crediti verso Camere di Commercio diverse da quelle di Firenze. Pertanto lo 0,40% non è dovuto solo nel caso di compensazione con crediti di diritto annuale vantati nei confronti della Camera di Commercio di Firenze.

Modalità di pagamento

Il diritto annuale deve essere obbligatoriamente versato in un'unica soluzione e non è frazionabile in alcun caso in proporzione ai mesi di iscrizione ai mesi di iscrizione o al REA.
  • Tramite modello F24 (senza commissioni a carico)
    Tutti i titolari di partita IVA hanno l'obbligo di presentare il modello F24 con modalità telematiche (mediante i canali Entratel o Fisconline messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o i servizi di internet banking). Si mettono comunque a disposizione le due tipologie di modello F24 compilabile per la presentazione cartacea agli sportelli bancari o postali:
     
  • Tramite la piattaforma PagoPA (con commissioni a carico)
    In alternativa al modello F24 è stato predisposto un sito unico nazionale per il calcolo e il versamento online del diritto annuale dovuto a tutte le camere di commercio. Anche qualora si intenda pagare con F24 il sito effettua il conteggio e produce il modello F24 precompilato. Per effettuare il conteggio si dovrà:
    - inserire il codice fiscale dell'impresa; il sistema verificherà che questa disponga di una casella PEC valida (salvo i soggetti non obbligati alla PEC);
    - inserire una eventuale seconda mail non certificata, e il dato del fatturato per tutte le imprese che non pagano in misura fissa (società);
    - gli importi da versare saranno visualizzati a video e su richiesta inviati alla PEC (o mail) dell'impresa con tutti i codici necessari per il pagamento con modello F24. In alternativa, partendo da questa stessa schermata, è possibile pagare il tributo direttamente online utilizzando i servizi di PAGOPA (con carta di credito o, per alcune banche anche con addebito diretto in conto corrente per i propri correntisti).

     


Contatti: 

Diritto annuale

Diritto annuale
Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze
Telefono: 
055.23.92.144 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.00
Email: 
diritto.annuale@fi.camcom.it
Orari di apertura: 
su appuntamento lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.00
Contenuto aggiornato al:Giovedì, 21 Dicembre, 2023 - 12:37
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Contenuto aggiornato al:Martedì, 20 Dicembre, 2022 - 10:31