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Mancato pagamento e sanzioni


Mancato pagamento e sanzioni

Mancato Pagamento

A partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del diritto, alle imprese che non hanno ancora effettuato il versamento, non verrà rilasciato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (art. 24, co. 35, L. 27/12/1997, n. 449).
L'omesso (parziale o totale) o tardato pagamento del diritto annuale, comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni stabilite dalla legge 580/93, dal D.M. 27/01/2005, n. 54 e dal regolamento camerale che ha recepito le disposizioni della circolare Ag. Entrate, n. 27 del 2 agosto 2013 (Nota MISE n. 172574 del 22 ottobre 2013).
La misura della sanzione è compresa tra il 10 e il 100% dell'ammontare del diritto dovuto (art. 4, co. 1, D.M. 27/01/2005, n. 54).

Nei casi di pagamento nei 30 gg. dalla scadenza:

  • per le imprese di nuova iscrizione si applica la sanzione del 10% sul pagato (art. 4, co. 2, D.M. 27/01/2005, n. 54) e del 30% su quanto non pagato
  • per le imprese già iscritte si applica la sanzione del 30% solo su quanto non pagato rispetto al dovuto con la maggiorazione dello 0,40%.
Nei casi di omesso o tardato versamento oltre 30 gg. dalla scadenza si applica la sanzione del 30% (art. 4, c. 3, D.M. 27/01/2005, n. 54).
 

Sanzioni e Ruoli

Entro un anno dalla scadenza prevista per il pagamento del diritto annuale, è possibile regolarizzare il pagamento con il ravvedimento operoso.
Oltre un anno, le sanzioni saranno irrogate mediante iscrizione diretta a ruolo, senza previa contestazione (art. 17, c. 3, D.Lgs. 472/1997, richiamato dall'art. 8 del D.M. 54/2005).

In seguito all'emissione del ruolo, il competente agente della riscossione è Agenzia Entrate-Riscossione (ex Equitalia S.p.A.) che notifica una cartella di pagamento così composta:

  • L’intestazione contiene i dati del contribuente: nome o denominazione, indirizzo, codice fiscale,...ecc. Nel caso di Società di persone la cartella viene notificata anche ai soci in qualità di coobbligati in solido al pagamento. In tal caso il pagamento di una sola delle cartelle notificate (sia che si tratti di quella intestata alla società od a uno dei soci), estingue totalmente il debito. Per le società di capitali in liquidazione è prevista la notifica al liquidatore.
  • La parte tabellare presenta una riga per ogni codice tributo:
  • il codice tributo 961 indica il diritto annuale da versare parzialmente o totalmente a seconda dei casi; a fianco del codice è indicato l’anno di competenza a cui si riferisce;
  • il codice 962 si riferisce alla sanzione applicata in base a quanto previsto dal decreto 54/2005;
  • il codice 992 si riferisce agli interessi, calcolati dalla scadenza del diritto annuale al giorno di pagamento e/o, per quanto omesso, fino alla data di emissione del ruolo, secondo il tasso legale.
L'importo richiesto nella cartella di pagamento può essere pagato:
  • entro i 60 gg. dalla notifica tramite il bollettino precompilato allegato;
  • oltre  i 60 gg. direttamente allo sportello del competente Agente della riscossione, Agenzia Entrate-Riscossione (ex Equitalia S.p.A.), con sede in Via Riguccio Galluzzi, 30 (zona Piazza Leopoldo) - Firenze - Tel. 06 0101 - dove potrà essere richiesta anche la rateizzazione, oppure online o tramite l'app dedicata "Equiclick";
  • oltre  i 60 gg., con il bollettino precompilato allegato alla cartella, potrà essere ricalcolato automaticamente il totale dovuto fino al giorno di pagamento, presentandosi presso gli uffici postali, presso i tabaccai autorizzati o tramite homebanking se la propria banca aderisce al CBILL.
 

Richiesta chiarimenti sulla cartella

L'ufficio diritto annuale è a disposizione per qualsiasi chiarimento sia telefonicamente (055-239.2144) che tramite e-mail (diritto.annuale@fi.camcom.it).
Nel caso l'ufficio riconosca una scorretta emissione della cartella verrà effettuato l'annullamento (sgravio totale o parziale) della medesima.
 

Richiesta di riesame della cartella

Il contribuente, dopo aver ottenuto i chiarimenti dall'ufficio, nel caso in cui ritenga comunque illegittima o infondata la cartella, può presentare al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze richiesta di riesame in autotutela, mediante presentazione di memorie difensive.
La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe, né sospende il termine per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria ed è sempre possibile anche decorso tale termine.
 

Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale

Avverso la cartella di pagamento è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze entro 60 giorni dalla data di notifica della stessa.
Il ricorso deve essere notificato anche alla Camera di Commercio di Firenze nei seguenti modi:
  • tramite Ufficiale Giudiziario
  • mediante spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento
  • mediante consegna a mano presso la Segreteria Generale della Camera di Commercio di Firenze.
Contatti: 

Diritto annuale

Diritto annuale
Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze
Telefono: 
055.23.92.144 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.00
Email: 
diritto.annuale@fi.camcom.it
Orari di apertura: 
su appuntamento lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.00
Contenuto aggiornato al:Giovedì, 21 Dicembre, 2023 - 12:37
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Contenuto aggiornato al:Giovedì, 21 Giugno, 2018 - 14:30