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Come ottenere il bonus alberghi


Come ottenere il bonus alberghi

La Finanziaria 2017 ha confermato l’agevolazione per le spese di ristrutturazione per finalità di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica o antisismica.
 
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La Finanziaria 2017 ha confermato per gli esercizi 2017 e 2018 il “bonus alberghi”. Trattasi del credito d’imposta, già disponibile dal 2015, per le spese di riqualificazione e accessibilità delle strutture alberghiere a condizione che detti interventi abbiano finalità di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica o antisismica.
 
L’importo agevolato è rappresentato dal 65% delle spese sostenute; trattandosi di spese legate alla ristrutturazione edilizia sono state confermate anche le agevolazioni per le spese relative all’acquisto di mobili.
 
La Legge di Bilancio per l’anno 2018 ha esteso, in relazione alle sole spese sostenute dal 1° gennaio 2018, il credito d’imposta alla riqualificazione delle strutture che prestano cure termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
 
Soggetti beneficiari - Possono beneficiare del bonus alberghi:
-           le imprese alberghiere;
-           gli agriturismi;
-           gli stabilimenti termali.
Tali strutture devono essere esistenti alla data del 1° gennaio 2012.
 
Spese agevolabili - Le spese che danno diritto al bonus sono le seguenti:
-           manutenzione straordinaria, (lettera b), articolo 3, comma 1, D.P.R. 380/2001);
-           restauro e risanamento conservativo, (lettera c), articolo 3, comma 1, D.P.R. 380/2001);
-           ristrutturazione edilizia (lettera d), articolo 3, comma 1, D.P.R. 380/2001);
-           eliminazione delle barriere architettoniche (Legge n. 13/1989 e D.M. 236/1989);
-           acquisto di mobili e componenti d’arredo (con obbligo di mantenere le dotazioni fino all’8° periodo d’imposta);
-           realizzazione di piscine termali;
-           acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
 
Determinazione del bonus - Il bonus è pari al 65% delle spese sostenute, per competenza, nei due esercizi 2017 e 2018 (per gli stabilimenti termali il riferimento è alle spese sostenute dal 1° gennaio 2018).
Il sostenimento delle spese deve essere attestato alternativamente dal:
-           presidente del collegio sindacale;
-           revisore legale iscritto nel relativo Registro;
-           dottore commercialista;
-           consulente del lavoro;
-           responsabile CAF.
L’importo massimo agevolabile è pari a 200.000 euro che corrisponde ad un limite di spese agevolabili di 307.692,30 euro.
 
Accesso al beneficio - Per usufruire dell’agevolazione è necessario presentare apposita domanda in via telematica o tramite pec al Ministero dei beni culturali.
La scadenza per l’invio della domanda per le spese sostenute nel 2018, sarà il prossimo 28 febbraio 2019.
 
Per l’assegnazione del credito vale l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Entro 60 giorni il Ministero verifica le domande e comunica il diniego o il riconoscimento del credito oltre all’eventuale importo spettante.
 
L’agevolazione rientra nel regime de minimis, e non è cumulabile, in merito alle medesime spese, con altre agevolazioni.
 
Utilizzo del credito - Il credito, diviso in 2 quote annuali di pari importo, può essere utilizzato in compensazione con modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione degli interventi, esso va riportato nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta per il quale è concesso.
 
Il credito non è imponibile ai fini delle imposte dirette e non concorre alla determinazione del limite di deduzione degli interessi passivi.
 
Articolo curato da ADC Firenze