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Aggiornamento sull’iper-ammortamento dopo il decreto Dignità


Aggiornamento sull’iper-ammortamento dopo il decreto Dignità

Prorogata la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Impresa 4.0.
 
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Il decreto Dignità (decreto legge n. 87/2018), è intervenuto sulle disposizioni relative all’iper-ammortamento, introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 e prorogate con modifiche dalla Legge di Bilancio 2018.
 
La legge di bilancio 2017 (Legge n. 232/2016) con l’articolo 1, comma 9, ha introdotto il beneficio del cosiddetto iper ammortamento per gli investimenti effettuati dal primo gennaio 2017 in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica e industriale in chiave industria 4.0. La misura consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione degli stessi pari al 150 per cento che, consente di ammortizzare, pertanto, un valore pari al 250 per cento del costo di acquisto. Il beneficio ha solamente valenza fiscale in quando la quota di ammortamento così calcolata è deducibile ai fini delle imposte sul reddito.
 
Il beneficio, è stato esteso con la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017): l’iper ammortamento, è riconosciuto per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero, fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
 
La stessa legge di bilancio 2018 ha prorogato per lo stesso anno la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. 
 
Il Decreto Dignità integra le disposizioni concernenti l’iper ammortamento; nello specifico, all’articolo 7 ha previsto la clausola di territorialità, subordinando l’applicazione dell’iper ammortamento fiscale alla condizione che, il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, su cui si fonda l’agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale.
 
Inoltre, viene specificato che, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento, attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
 
Non si procede al recupero suddetto nel caso dei cosiddetti investimenti sostitutivi secondo il quale non viene meno il beneficio dell’iper ammortamento, per le quote residue, se il bene originariamente agevolabile viene sostituito con un bene materiale strumentale nuovo, purché il nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste nella Legge di Bilancio 2017. Inoltre l'impresa deve attestare l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione, secondo le modalità previste per l'investimento originario.
 
Infine, anche nei casi in cui i beni agevolati siano destinati per loro natura all'uso in più sedi produttive anche all'estero, detti trasferimenti temporanei non sono soggetti alla restituzione dell'agevolazione.
 
Le disposizioni in commento, si applicano agli investimenti effettuati dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del Decreto Dignità), senza alcun effetto retroattivo.
 
Articolo curato da ADC Firenze