Le imprese individuali e le società devono avere di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, univoco e funzionante e comunicarlo al Registro delle imprese.
Tutte le imprese già iscritte, che non abbiano ancora comunicato il proprio domicilio digitale, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio perché non valido o non funzionante, dovranno provvedere alla regolarizzazione tramite apposita comunicazione al Registro delle imprese.
In assenza di regolarizzazione, l’impresa incorrerà in una
sanzione amministrativa, con conseguente
assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale da parte della Camera di Commercio (accessibile dal
cassetto digitale dell’imprenditore ) attivo solo in ricezione.
L’art. 37 del Decreto Legge 16 Luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede i seguenti importi delle sanzioni per le imprese prive del domicilio digitale:
- per le società un importo raddoppiato rispetto alla previsione del codice civile, articolo 2630, e pari quindi ad un minimo di € 206,00 fino ad un massimo di € 2.064,00;
- per le imprese individuali l'importo della sanzione prevista dall'art. 2194 codice civile è invece triplicato e va quindi da un minimo di € 30,00 ad un massimo di € 1.548,00.
Le imprese non in regola con il domicilio digitale
possono ancora comunicare la propria PEC al Registro delle imprese: la
comunicazione dell’indirizzo PEC è una procedura
semplice e gratuita che può essere fatta online dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa all’indirizzo
www.registroimprese.it/pratiche-semplici .
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