Carnet sostitutivo
1) il Carnet A.T.A. originario è in procinto di scadere e la merce accompagnata dal documento non può essere riesportata entro i termini previsti;
2) L’autorità doganale estera lo ammette.
E' pertanto opportuno verificare attentamente quanto previsto in merito dal Paese estero interessato [1], anche eventualmente in termini procedurali e temporali, e richiedere l'emissione del carnet sostitutivo sempre con ampio anticipo.
Il nuovo documento avrà una validità massima di un anno dalla data di emissione; la documentazione necessaria e i costi sono gli stessi previsti per il rilascio ordinario di un Carnet, ivi compresa la presentazione di una nuova polizza assicurativa.
I due documenti (Carnet originario e “Carnet sostitutivo”) dovranno essere presentati contestualmente e, di norma, prima della scadenza del Carnet originario, sia alla Dogana italiana o comunitaria che aveva effettuato la prima operazione di esportazione, sia alla Dogana estera del Paese ove si trova la merce, che procederanno allo scarico del primo documento ad alla presa in carico del secondo.
Senza tale procedura non è garantito che il Carnet originario, in corso di scadenza, non possa essere assoggettato a richiesta di pagamento di diritti doganali.
In nessun caso potrà essere emesso un secondo Carnet sostitutivo.