Riesportazione e reimportazione dopo la data di scadenza
Premesso che il Carnet Ata è rilasciato con validità annuale e che non può essere in alcun modo prorogato, la riesportazione dopo i termini può essere autorizzata esclusivamente dalle Dogane estere. Generalmente, la riesportazione effettuata fuori termine costituisce irregolarità e fa sorgere l'obbligo del pagamento di diritti e sanzioni, come se la merce fosse stata immessa in consumo.
Qualora la reimportazione in Italia avvenga entro un mese dal termine di scadenza e le merci risultino in dogana (italiana), la dogana stessa può consentire la reimportazione ritardata delle merci.
Se la reimportazione avviene dopo tale periodo, il titolare dovrà chiedere a mezzo PEC alla Camera di Commercio che ha emesso il Carnet il nulla osta alla reimportazione oltre i termini di scadenza [1]. Una volta ottenuto tale nulla osta, sarà necessario richiedere alla dogana (italiana) competente l'autorizzazione all'operazione di reimportazione.
Ciò non esonera, comunque, il titolare dal pagamento di somme eventualmente richieste da Dogane estere.
Diritti di segreteria per il rilascio del Nulla Osta alla reimportazione ritardata del carnet: 3,00 €
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Commercio estero
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