OCC - Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Il D.Lgs n.14/2019 [1] (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) in vigore dal 15 luglio 2022, che ha sostituito la Legge n.3/2012, lo qualifica come lo stato di crsi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
I soggetti sovra-indebitati che non possono utilizzare le procedure concorsuali, e che quindi sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, possono provare a risolvere la crisi da sovra-indebitamento e cercare di ottenere l’esdebitazione.
- consumatore
- imprenditore agricolo;
- c.d. start up innovativa
- imprenditore minore ai sensi dell'art.2, lettera d), del D.lgs. n.14/2019 con il possesso congiunto dei seguenti requisiti negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di apertuta della liquidazione giudiziale: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
- imprenditore cessato;
- socio illimitatamente responsabile;
- professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
- società professionali ex L. 183/2011;
- associazioni professionali o studi professionali associati;
- società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
- enti privati non commerciali.
- L'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
- Chi, nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda, è già stato esdebitato;
- Chi ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione;
- Chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, dolo o frode.
L'OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista ("Gestore della crisi") che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti. Il Debitore, eventualmente con l’assistenza di un Legale di fiducia, sotto il controllo del Tribunale - può alternativamente:
- se non consumatore
- formulare una proposta di concordato minore ai creditori, quando consente di proseguire l'attività imprendiotriale o professionale ai quali viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto;
- se non è prevista la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale, formulare una proposta di concordato minore ai creditori con obbligo di apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
- se consumatore, formulare un piano di ristrutturazione dei debiti con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti stessi; in questo caso non è necessario il parere favorevole dei creditori;
- per tutti i debitori, chiedere la liquidazione controllata del patrimonio: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l’esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento; si può ottenere pertanto la liberazione di tutti i debiti pregressi.
- presentare istanza (utilizzando l’apposito modulo) con marca da bollo da € 16,00, tramite una delle seguenti modalità
- presso la sede della Segreteria dell'OCC (Piazza dei Giudici 3 – 50122 Firenze) previo appuntamento negli orari di apertura al pubblico - dal lunedì al venerdì, ore 8.30-13.00 e 14.00-15.00;
- per posta, all’indirizzo della Segreteria;
- all’indirizzo PEC cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it [2] (con scansione della domanda e di tutti gli allegati)
- copia di un documento d’identità
- attestazione di versamento di euro 244,00 (€ 200,00, oltre iva), quale acconto forfetario sui costi della procedura.
- quale Servizio, OCCS
- quale Causale “OCC - nuova procedura"
- Nome
- Cognome o denominazione dell'impresa
- Codice Fiscale o Partita Iva
- Indirizzo della residenza o sede legale
- Indirizzo e-mail a cui si desidera ricevere l'avviso di pagamento
Il debitore può rivolgersi esclusivamente ad Organismi aventi sede nel Circondario del Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore stesso e, in mancanza, può rivolgersi al giudice per la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi.
Il compenso all’OCC è stabilito in base ai parametri inseriti nel documento “Criteri per la determinazione dei compensi”.
Il Gestore incaricato dall’Organismo deve fornire, non appena in possesso di tutti i dati forniti dal Debitore, un preventivo di massima - approvato dal Referente dell’Organismo - del costo del procedimento.
- D.lgs n.14/2019 [1] - Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 [5] - Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento
- Decreto 24 settembre 2014, n. 202 [6] - Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.