Come indicare gli investimenti esteri nella dichiarazione dei redditi
Inviato da cecilia.turchi@... il 17/07/2018 - 02:07
Gli esperti suggeriscono come compilare il quadro RW con le attività finanziarie detenute fuori dai confini nazionali.

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Ai fini di una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi, le persone fisiche residenti in Italia, che detengono attività finanziare e/o patrimoniali all’estero, devono compilare il Quadro RW, per adempiere agli obblighi del c.d. monitoraggio fiscale.
I soggetti obbligati alla compilazione del modello RW sono non solo le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà, o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, ma anche i soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio, risultino essere i titolari effettivi delle suddette attività.
In sostanza, l’obbligo dichiarativo riguarda anche i casi in cui le attività estere, pur essendo intestate a società o ad entità giuridiche diverse dalle società (esempio fondazioni o trust), siano riconducibili a persone fisiche, ad enti non commerciali o a società semplici ed equiparate che, per la presenza di particolari requisiti, risultino “titolari effettivi” delle attività stesse.
Sono tenuti, inoltre, agli obblighi di monitoraggio non solo i possessori e/o titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (es. delega di firma su un conto corrente estero).
Cosa dichiarare:
- gli investimenti all’estero, ad es. immobili situati all’estero, anche se tenuti a disposizione, e i diritti reali immobiliari o quote di essi, oggetti preziosi o opere d’arte che si trovano fuori dal territorio dello Stato, navi o imbarcazioni iscritti in pubblici registri esteri, immobili in Italia posseduti per il tramite di fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all’estero ecc.;
- le attività estere di natura finanziaria, ad es. depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero, partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, obbligazioni estere, metalli preziosi detenuti all’estero, ecc.
Le attività di cui sopra devono essere dichiarate anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo di imposta.
L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a € 15.000 (art. 2 della L. n. 186/2014); resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE ovvero nel caso in cui la giacenza media sia superiore ad € 5.000,00. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero presso lo stesso intermediario. Se si possiedono possiedono rapporti cointestati, al fine della determinazione del limite di € 5.000, si tiene conto degli importi riferibili pro quota.
Dovrà inoltre essere indicato il periodo, la quota di possesso e il valore all’inizio e alla fine del periodo di imposta.
Gli adempimenti di cui sopra sono particolarmente delicati, in quanto l’omessa e/o l’incompleta presentazione del quadro RW è soggetta a rilevanti sanzioni.
In particolare è prevista una sanzione amministrativa dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati o dal 6% al 30% se le violazioni sono riferite ad attività o investimenti che si trovano in paesi black list (a fiscalità privilegiata). I termini di accertamento ed irrogazione delle sanzioni sono raddoppiati.
Le imposte sugli immobili detenuti all’estero (IVIE) e sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) sono dichiarate e liquidate direttamente nel quadro RW e calcolate proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso, come segue…
- IVIE: è dovuta in misura pari allo 0,76% (0,40% se abitazione principale);
- IVAFE: è pari al 2 per mille e, soltanto per i conti correnti e i libretti di risparmio, è stabilita nella misura fissa di € di 34,20 per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero.
Per evitare possibili effetti di doppia imposizione, tali imposte saranno versate al netto dell’eventuale imposta patrimoniale pagata nello Stato in cui è detenuto l’immobile e/o l’attività finanziaria, quando possibile.
Articolo curato da Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze
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