Trascrizioni, annotazioni, ricorsi
Nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale e dal medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto (art. 139, Codice della Proprietà Industriale).
- aggiudicazione giudiziaria
- cessione parziale o totale di marchio, brevetto, disegno-modello ecc.
- cessione di azienda o di ramo d'azienda
- concessione in licenza d'uso esclusiva/non esclusiva
- conferimento di azienda o di ramo d'azienda
- costituzione/cancellazione di un diritto di garanzia (pegno o ipoteca)
- diritto d'uso (concessione diritto d'uso, comodato d'uso)
- dissequestro titoli di proprietà industriale
- domanda giudiziale
- donazione
- espropriazione
- estinzione di licenza esclusiva/non esclusiva
- fallimento
- fusione o scissione di azienda
- pignoramento (verbale di pignoramento, atto di esecuzione di pignoramento, sospensione)
- sentenza di accertamento di titolarità
- sequestro
- successione legittima o testamentaria
- usufrutto
- verbale di sospensione della vendita di brevetti pignorati
- compilazione al computer prima della stampa (non devono essere compilati a penna);
- stampa no fronte-retro;
- firma e consegna in triplice copia (almeno una con firma in originale).
- il richiedente, che può essere il vecchio o il nuovo proprietario/titolare (modulo TRA-RI vedi link: https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036104/Modulo%20TRA-RI_CDC_5_2021.pdf [2]). Nel caso di titolarità di più soggetti è sufficiente la firma di uno solo di essi.
- un avvocato (modulo per TRA-RA vedi link: https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036104/Modulo%20TRA-RA_CDC_5_2021.pdf [3])
- atto da trascrivere, registrato all'Agenzia delle Entrate e nel rispetto delle norme sull'imposta di bollo (una marca da bollo ogni 4 facciate). L'atto deve essere in originale o copia conforme all'originale, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o da ogni altra autorità competente. Gli atti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, asseverata mediante giuramento di fronte al Tribunale, in originale o copia conforme all'originale;
- istanza, per aggiungere ulteriori dettagli alla domanda di trascrizione; (Fac simile istanza di trascrizione [5])
- lettera di incarico o procura notarile se il deposito avviene tramite mandatario o avvocato.
La lettera di incarico, datata, sottoscritta con firma originale dal richiedente e dal mandatario/avvocato che agisce in nome e per conto del richiedente deve contenere il riferimento all'art. 201, decreto legislativo 10/02/2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale). Se la lettera di incarico è stata già consegnata è sufficiente allegarne copia o citare il numero di deposito; - per le trascrizioni di marchi internazionali: allegare formulario MM5 [6];
- All'atto del deposito della domanda, sono richieste n. 2 marche da bollo da € 16,00, di cui 1 sul modello di domanda, 1 sull'istanza. Nel caso in cui venga richiesta la copia autentica del verbale di deposito, dovrà essere acclusa una terza marca da bollo da € 16.00. Nel caso di lettera di incarico, occorre allegare un'ulteriore marca da bollo da € 16,00.
- Gli atti redatti in lingua straniera, ad eccezione di quelli francesi, devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, autenticata ed asseverata davanti alle competenti autorità italiane con registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
- per gli atti di fusione non occorre allegare alcun atto; sarà onere della Camera di Commercio verificare l'avvenuta fusione, ai sensi dell'art. 15 l. 183/2011;
- per gli atti di cessione o di concessione di licenza: è sufficiente una dichiarazione di cessione o di concessione di licenza, firmata dal cedente e dal cessionario, registrata all'Agenzia delle Entrate e nel rispetto delle norme sull'imposta di bollo (una marca da bollo ogni 4 facciate);
- per gli atti di successione: in mancanza di testamento, e quindi in caso di successione legittima, si deve produrre copia conforme della dichiarazione di successione registrata presso l' Agenzia delle Entrate. Nei casi previsti dall'art. 47 del DPR n. 445/2000 è facoltà degli eredi autocertificare la loro qualifica e depositare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- per gli atti di pignoramento: il verbale dell'avvenuto sequestro/pignoramento sottoscritto dall'ufficiale giudiziario e completo della "relata di notifica" deve essere depositato entro otto giorni dalla notifica. Nel conteggio rientrano anche i giorni di sabato, domenica e festivi (art. 137, comma 6, Codice della Proprietà Industriale).
Per i brevetti, sarà da ritirare presso l'Ufficio il modello F24 per il pagamento delle tasse di concessione governative (€ 50,00).
in questi casi deve essere eseguita una apposita annotazione nel registro dei brevetti e quindi si devono presentare alla Camera di Commercio - che redige apposito verbale dietro il versamento dei diritti di segreteria (euro 13,00 per rilascio di copia autentica, oppure euro 10,00 senza copia autentica da corrispondere esclusivamente tramite bancomat/carta di credito allo sportello). All'atto del deposito della domanda, sono richieste n. 2 marche da bollo da € 16,00, di cui 1 sul modello di domanda, 1 sull'istanza. Nel caso in cui venga richiesta la copia autentica del verbale di deposito, dovrà essere acclusa una terza marca da bollo da € 16.00. Nel caso di lettera di incarico, occorre allegare un'ulteriore marca da bollo da € 16,00.
- assunzione, variazione del mandato (vedi in "altre annotazioni")
nomina di un consulente in proprietà industriale o avvocato in rappresentanza del titolare del diritto di proprietà industriale- allegare lettera di incarico o procura notarile datata, sottoscritta con firma originale dal richiedente e dal mandatario/avvocato che agisce in nome e per conto del richiedente, deve contenere il riferimento all'art. 201, decreto legislativo 10/02/2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale);
- denominazione/ragione sociale del titolare;
- designazione di inventore (vedi in "altre annotazioni");
- domicilio elettivo (vedi in "altre annotazioni");
- indirizzo di residenza/sede legale del titolare;
- revoca/rinuncia al mandato;
- sentenza di decadenza o di nullità (parziale o totale) di un diritto di proprietà industriale (vedi in "altre annotazioni").
Allegare copia della sentenza o, in caso di sentenze non ancora notificate da parte degli uffici giudiziari, allegare copia conforme all'originale della sentenza da annotare, avendo cura di comunicarne successivamente l'avvenuto passaggio in giudicato; - trasferimento della titolarità da ditta individuale a persona fisica e viceversa;
- trasferimento della titolarità dei diritti di proprietà industriale a seguito di provvedimento di legge (es. privatizzazione delle società municipalizzate).
- generalità del richiedente e del mandatario se c'è;
- generalità del titolare del brevetto, il numero e la data del brevetto se concesso, oppure la data e il numero del verbale di deposito della domanda;
- se sono stati già concessi, è sufficiente una sola istanza per tutti i brevetti;
- se sono ancora allo stato di domanda, occorre una istanza separata per ogni domanda.
- licenza obbligatoria;
- offerta al pubblico di licenza non esclusiva per ottenere la riduzione del 50% dei diritti dovuti per il mantenimento in vita di titoli brevettuali:
il titolare di un brevetto nazionale, di una traduzione nazionale di brevetto europeo, di un modello di utilità, di un disegno o modello può avvalersi della possibilità della riduzione del 50% dei diritti di mantenimento in vita del titolo ai sensi dell'art. 80, commi 5 e 6, del Codice della Proprietà Industriale (decreto legislativo n. 30/2005)- allegare la dichiarazione di offerta al pubblico;
- rimborso
a seguito del ritiro della domanda è possibile richiedere un rimborso relativo al pagamento effettuato con il modello F24; - rinuncia totale o parziale
a un titolo di proprietà industriale (marchio, brevetto, ecc…) già registrato/concesso .- allegare dichiarazione di rinuncia in originale o copia conforme all'originale. La dichiarazione deve essere in bollo e registrata presso l'Agenzia delle Entrate (vedi esempio [12]);
- ritiro
di un titolo di proprietà industriale (marchio, brevetto, ecc…) prima che ne sia stata effettuata la registrazione/concessione.
All'interno del modulo è possibile chiedere il rimborso del pagamento effettuato con modello F24 inserendo la nota nel campo Annotazioni dell'Ufficiale rogante (ultima pagina).
Limitazioni delle classi e/o prodotti/servizi per i marchi o limitazioni delle rivendicazioni per brevetti. Le limitazioni devono essere indicate in una dichiarazione allegata al modulo.
Correzione o modifica della documentazione presentata, in risposta a specifiche richieste dell'esaminatore o su richiesta del titolare.
Inoltro successivo di allegati messi in riserva nella domanda originaria (entro 60 giorni dalla data di deposito della domanda originaria).
Risposte a specifiche richieste dell'esaminatore (a seguito di richiesta di regolarizzazione, rilievo o rapporto di ricerca). Allegare la documentazione richiesta.
All'interno del modulo è possibile scegliere una delle seguenti modifiche:
comunicazione; continuazione della procedura; integrazioni ; istanza di proroga certificato (estensione pediatrica); osservazioni; proroga; revoca offerta al pubblico; traduzione brevetto europeo limitato (B3) (TB3); traduzione brevetto europeo limitato (B8) (TB8); traduzione brevetto europeo limitato (B9) (TB9); traduzione brevetto europeo modificato (B2) (TB2).
- lettera di incarico o procura notarile se il deposito avviene tramite mandatario o avvocato.
La lettera di incarico, datata, sottoscritta con firma originale dal richiedente e dal mandatario/avvocato che agisce in nome e per conto del richiedente deve contenente il riferimento all'art. 201, decreto legislativo 10/02/2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale). Se la lettera di incarico è stata già consegnata è sufficiente allegarne copia o citare il numero di deposito; - istanza/atti e documenti relativi all'istanza, dove previsto o per dettagliare la modifica richiesta;
- solo per le modifiche di marchi internazionali: allegare l'apposito formulario [23];
- modulo di consenso al trattamento dei dati personali [24]sottoscritto dai titolari di dati personali solo ed esclusivamente se contenuti nell'istanza. Leggi l'informativa sulla privacy [25];
- marca/marche da bollo e pagamento del diritto di segreteria secondo le modalità specificate alla pagina Costi e modalità di pagamento [26].
- entro il termine di 60 giorni dalla data in cui l'interessato riceve comunicazione o conoscenza del provvedimento; il ricorso deve essere notificato tramite ufficiale giudiziario sia all'UIBM che ai controinteressati a cui si riferisce. Per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, il termine di 60 giorni decorre dal giorno in cui scade il termine della loro pubblicazione, se questa è prevista da disposizione di legge o di regolamento;
- entro 30 giorni dall'ultima notifica (come sopra descritto) il ricorso deve essere depositato, con la prova delle avvenute notifiche e previo il pagamento delle tasse prescritte.
- in modalità telematica [1] direttamente sul sito dell'UIBM con un dispositivo di f [27]irma digitale.
Per usufruire del servizio è necessario avere una casella PEC. E' comunque richiesta la spedizione della documentazione in originale alla Commissione dei ricorsi; - a mezzo servizio postale, per raccomandata con ricevuta di ritorno spedita direttamente alla Commissione dei Ricorsi. In tal caso la Segreteria della Commissione cura l'inoltro alla Camera di commercio di Roma per la verbalizzazione del deposito del ricorso con la data corrispondente a quella di ricezione da parte di detta Segreteria;
- in modalità cartacea presso la Camera di commercio dove è avvenuto il deposito al quale il ricorso si riferisce.
- compilazione al computer prima della stampa (non devono essere compilati a penna);
- stampa no fronte-retro;
- firma e consegna in triplice copia (almeno una con firma in originale).
- direttamente il titolare (modulo per richiedente [28])
- un mandatario abilitato all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale (modulo per mandatario [29]). L'elenco dei mandatari autorizzati è disponibile sul sito www.ordine-brevetti.it [30];
- un avvocato (modulo per rappresentante [31]).
- ricorso in originale più n. 3 copie ed eventuali allegati;
- prova dell'avvenuta notifica del ricorso a UIBM e a eventuali controinteressati;
- eventuali memorie aggiuntive a sostegno del ricorso. Le memorie, in originale e n. 3 copie, devono pervenire alla Segreteria della Commissione almeno sette giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso, salvo diversa indicazione;
- modulo di consenso al trattamento dei dati personali [33]sottoscritto dai titolari di dati personali solo ed esclusivamente se contenuti nella domanda. Leggi l'informativa sulla privacy [34];
- lettera di incarico o procura notarile, in caso di modulo di domanda per "mandatario" o per "rappresentante". La lettera di incarico, datata, sottoscritta con firma originale dal richiedente e dal mandatario/avvocato che agisce in nome e per conto del richiedente deve contenere il riferimento all'art. 201, decreto legislativo 10/02/2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale). Se la lettera di incarico è stata già consegnata è sufficiente allegarne copia o citare il numero di deposito;
- bollettino postale in originale o quietanza di pagamento rilasciata dalla Tesoreria Provinciale per il pagamento della tassa di concessione governativa ed eventuale marca da bollo, secondo le modalità indicate alla pagina Costi e modalità di pagamento [35].
Articoli 135 e 136, d. lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale – CPI)
Previo appuntamento dalle 9,00 alle 12,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.