Etichettatura e sicurezza prodotti elettrici a bassa tensione
La direttiva in questione è la 2014/35/UE che contiene in realtà disposizioni già in vigore da oltre 30 anni, dal momento che nasce con lo scopo di riunire in un unico documento il testo della Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CEE con la decisione 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio .
In Italia la direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 19 maggio 2016, n.86 che ne definisce l’impianto sanzionatorio assieme al D.Lgs. 6 settembre 2005, n.206 (Codice del Consumo) per le parti riferibili ad esso.
Ambito di applicazione
Prima di tutto è bene evidenziare che si tratta di prodotti per i quali la tensione d’ingresso e quella di uscita rientrano in suddetti range; non va pertanto tenuto conto delle eventuali tensioni che possono generarsi all’interno di tali dispositivi.
Per seconda cosa è necessario comprendere cosa si intende per materiale elettrico, dal momento che la direttiva comprende non solo le apparecchiature (elettriche, d’illuminazione, di collegamento e controllo), ma anche componenti quali: motori elettrici e alternatori, cavi elettrici, connettori e cordoni, interruttori per uso domestico, fusibili, lampade, etc.
In generale, il campo di applicazione della direttiva comprende sia materiale elettrico destinato ad essere integrato in altri apparecchi, che le attrezzature destinate ad essere utilizzate direttamente senza essere incorporate.
Tuttavia, alcuni tipi di dispositivi elettrici, progettati e realizzati per essere utilizzati come componenti base da inserire in un’apparecchiatura elettrica, sono tali che la loro sicurezza in larga misura dipende da come sono integrati nel prodotto finale e dalle caratteristiche generali del prodotto finale. In questi casi si fuoriesce da quella che è la finalità della direttiva e tali dispositivi sono esclusi dalla sua copertura (ad esempio: transistor, diodi, condensatori, induttori, resistori, filtri, etc.)
Esclusioni
- materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
- materiali elettrici per radiologia e uso clinico;
- parti elettriche di ascensori e montacarichi;
- contatori elettrici;
- prese di corrente (basi e spine) a uso domestico;
- dispositivi di alimentazione di recinti elettrici;
- materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunità economica europea;
- è altresì escluso il materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità economica europea.
Etichettatura
Marcatura CE
- Il materiale elettrico reso disponibile sul mercato europeo deve obbligatoriamente riportare il marchio “CE”, la cui presenza è indice che il prodotto rispetta i requisiti della direttiva 2014/35/UE e le eventuali direttive applicabili e che il responsabile della sua immissione sul mercato europeo ha operato secondo le corrette procedure di valutazione dei rischi producendo un oggetto sicuro.
- La marcatura CE deve rispettare graficamente i requisiti fissati nel regolamento CE n.765/2008
- La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale elettrico o se ciò non è praticamente possibile, sull’imballaggio, sulle avvertenze d’uso o sul certificato di garanzia.
Avvertenze
Obblighi degli operatori economici
In termini generali gli operatori economici notificano, su richiesta, alle autorità di vigilanza: qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto, qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un prodotto. La documentazione inerente tali informazioni deve essere detenuta per almeno 10 anni dall’atto di immissione sul mercato per i fabbricanti, per 10 anni dalla fornitura per gli altri soggetti. Sono inoltre tenuti a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente di cooperare con quest’ultima e a fornire tutta la documentazione e le informazioni necessarie a dimostrare la conformità del materiale elettrico.
Obblighi del fabbricante
Oltre agli obblighi di indicazione dei dati relativi alla tracciabilità, la presenza del marchio CE e delle avvertenze, i fabbricanti sono tenuti a
- Eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità, applicabile in base alla norma
- Preparare e conservare per 10 anni dall’immissione sul mercato, la documentazione tecnica contenente tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati per garantire la conformità del prodotto
- Redigere la dichiarazione CE di conformità
- Garantire che il materiale elettrico prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite nella lingua ufficiale del paese in cui è commercializzato (italiano per l’Italia)
Il fabbricante può, mediante mandato scritto, designare un proprio rappresentante autorizzato all’interno della Comunità, il quale assume per conto del fabbricante soltanto gli oneri relativi la messa a disposizione dell’autorità nazionali di vigilanza, la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica, nonché offre la cooperazione richiesta per l’accertamento della conformità del materiale elettrico.
Obblighi dell’importatore
E’ compito dell’importatore immettere sul mercato solo prodotti conformi, accertandosi che il fabbricante abbia:
- eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità
- preparato la documentazione tecnica
- compilato la dichiarazione CE di conformità
- riportato tutte le indicazioni relative alla tracciabilità, la presenza del marchio CE e le avvertenze
- indicare sul prodotto o (dove non possibile) sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico: il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo dove poter essere contattato, che deve essere unico
- garantire che per la durata del tempo durante il quale il materiale è sotto la propria responsabilità non sia stata messa a rischio la conformità del prodotto per condizioni di immagazzinamento o trasporto
- conservare per 10 anni dalla data di immissione la dichiarazione CE di conformità e garantire che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile su richiesta dell’autorità di vigilanza
Obblighi del distributore
E’ compito del distributore rendere disponibili alla vendita solo prodotti conformi, accertandosi che il materiale elettrico riporti le indicazioni in italiano (in Italia) relative alle avvertenze, la marcatura CE, le istruzioni sulla sicurezza e alla tracciabilità (sia per quanto riguarda i dati del fabbricante che dell’importatore). Devono inoltre garantire che per la durata del tempo durante il quale il materiale è sotto la propria responsabilità non sia stata messa a rischio la conformità del prodotto per condizioni di immagazzinamento o trasporto.
Da notare che all’installatore possono venir attribuite le stesse responsabilità di messa a disposizione di materiale elettrico non conforme del distributore cioè, colui che effettua l’installazione di materiale elettrico non conforme è sanzionato come colui che lo ha posto in vendita.
E’ bene evidenziare che un importatore o un distributore che commercializza un prodotto a proprio nome o col proprio marchio commerciale è considerato ai fini della normativa, come un fabbricante ed è soggetto a tutti agli obblighi relativi.
Direttiva 2014/35/UE [2]
Normativa nazionale:
D.Lgs. 19 maggio 2016 n. 86 [3]
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 [4] (Codice del consumo)
Guide all'etichettatura
Guida della commissione europea [5] (formato PDF - dimensione 187 Kb)