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Disciplinare per la gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento


Disciplinare per la gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Preventivo e compenso all’Organismo di composizione della crisi (OCC)
  1. Il gestore predispone il preventivo ai sensi dell’art 10, comma 3, del DM 202/2014 che sarà sottoposto al debitore per la sua eventuale accttezione, inserendo il valore minimo risultante dall’applicazione dei criteri di determinazione dei compensi.
  2. Il preventivo viene predisposto sulla base dei dati dichiarati nell’istanza e dagli elementi forniti dal debitore con una clausola di salvaguardia che consenta all’Organismo, nel caso che all’esito della procedura i valori di riferimento dovessero essere diversi, di formulare una richiesta economica sulla base dei dati effettivi emersi successivamente.
  3. L’Organismo può rideterminare il compenso nel caso in cui nel corso della procedura si verifichi una variazione dei parametri di riferimento del debitore (es. aumento dell’attivo e/o del passivo) o emergano elementi di complessità diversi.
  4. In assenza di precise disposizioni normative e ministeriali, si stabiliscono i seguenti parametri di riferimento in merito al versamento del compenso dovuto dal debitore:
    1. nel caso in cui l'istruttoria svolta dal Gestore, in seguito al deposito dell’istanza,  abbia un esito negativo (es. per la mancanza dei requisiti di legge, compresa la meritevolezza o la fattibilità del piano o dell’accordo), all'Organismo è dovuto un compenso fino ad un massimo del 50% dell’importo complessivo teoricamente dovuto;
    2. nel caso in cui il Giudice dichiari l'inammissibilità della proposta di accordo o di piano del consumatore o di liquidazione così come formulata e/o integrata, è dovuto all’organismo un compenso pari al 50% dell’importo complessivo teoricamente dovuto;
    3. nel caso in cui la proposta di accordo con i creditori venga dichiarata ammissibile dal Giudice, ma non approvata dai creditori, all'Organismo è dovuto un compenso pari al 50% dell’importo complessivo teoricamente dovuto;
    4. la riduzione del compenso viene altresì applicata in caso di rinuncia al procedimento da parte del debitore che intervenga dopo il deposito della domanda presso l’Organismo,  anche prima della redazione della relazione particolareggiata da parte del Gestore; tale riduzione viene calcolata tenendo conto dello stato di avanzamento della procedura e dell’attività sino a quel momento compiuta.
Modalità di corresponsione del compenso complessivo spettante all’Organismo
  1. L'Organismo richiederà all'istante, tenendo conto del preventivo accettato, almeno due acconti sull’importo complessivo. Le percentuali degli acconti e le modalità di versamento sono comunicate al debitore, il quale può proporre di rateizzare i relativi importi. E’ fatta salva la possibilità per l’Organismo di prevedere il versamento di ulteriori acconti.
  1. L’acconto successivo al versamento iniziale dei 200 euro + IVA, stabilito nel documento “Criteri per la determinazione dei compensi”, è pari almeno al 30% del preventivo accettato al debitore.
  1. Non sono previste ulteriori spese a titolo di onorario dell’Organismo fatta salva la possibilità di richiedere le spese vive sostenute e documentate.
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Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento

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su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.00
Contenuto aggiornato al:Mercoledì, 20 Dicembre, 2023 - 15:13
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Contenuto aggiornato al:Martedì, 31 Gennaio, 2023 - 12:43