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Regolamento dell’Organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio


Regolamento dell’Organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio

Il regolamento è stato approvato con la delibera di Consiglio nr. 11 del 20/12/2022
 
Art. 1) Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intendono per:
  1. “Legge”: la l. 27 gennaio 2012, n. 3; 
  2. “Decreto”: il D.M.24 settembre 2014, n.202, recante disposizioni concernenti i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché in materia di modalità di formazione e revisione del registro, di sospensione e cancellazione degli iscritti e di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura, ai sensi dell’art. 15 della Legge; 
  3. “Organismo di Composizione della Crisi” (o semplicemente “OCC”): l’articolazione interna della Camera di Commercio di Firenze destinata all’erogazione del servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell’art.15 della Legge e ai sensi del Decreto;
  4. “Referente dell’Organismo” (o anche solo “Referente”): la persona fisica che indirizza e coordina l’attività dell’Organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi; 
  5. “Gestione della crisi”: il servizio reso dall’Organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio del debitore;
  6. “Gestore della crisi” (o anche solo “Gestore”): la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge le prestazioni inerenti alla gestione della crisi; 
  7. “Ausiliari”: i soggetti di cui può avvalersi il Gestore della crisi per lo svolgimento delle prestazioni inerenti alla Gestione sotto la propria personale responsabilità; 
  8. “Segreteria”: la struttura che presta attività di supporto all’Organismo per la Gestione della crisi; a capo della Segreteria è posto il Referente dell’Organismo. 
 
Art. 2) Ambito di Applicazione e Principi Generali
  1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo per lo svolgimento del servizio di Gestione della crisi, che verrà prestato mediante incarichi ai Gestori iscritti all’Organismo e nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, nell’osservanza di quanto previsto dalle norme vigenti in materia. 
  2. Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, informalità, riservatezza, efficienza, rapidità e professionalità. 
 
Art. 3) Il Referente dell’Organismo
  1. Il Referente dell’Organismo è individuato all’interno della Camera di commercio.
  2. L’atto di nomina è di competenza della Giunta camerale;
  3. Il Referente, fatte salve le ulteriori competenze previste dalle disposizioni vigenti, svolge le seguenti funzioni: 
    1. designa il Gestore della crisi; 
    2. sottoscrive la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dell’Organismo con la procedura; 
    3. controlla ed approva il preventivo del compenso dell’Organismo predisposto dal Gestore; 
    4. può disporre la sostituzione del Gestore, anche su richiesta del debitore, nei casi espressamente previsti di cui all’art.6 del Regolamento; 
    5. ove il giudice lo disponga, affida al Gestore la funzione di Liquidatore.
 
Art. 4) La Segreteria
  1. La Segreteria presta attività di supporto all’Organismo per la Gestione della crisi. 
  2. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere indipendenti ed imparziali, non entrare nel merito della gestione della crisi e non svolgere alcuna attività di consulenza. 
  3. La Segreteria verifica l'avvenuto deposito delle spese dovute. 
  4. La Segreteria predispone e conserva con criteri di riservatezza un apposito fascicolo e tiene un registro informatico per ogni affare trattato, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore incaricato, alla durata del procedimento ed al relativo esito. 
  5. La Segreteria esegue le comunicazioni e le notifiche inerenti la procedura sino all’accettazione della nomina da parte del Gestore. Successivamente, le suddette operazioni vengono svolte dal Gestore medesimo.
  6. I soggetti che operano presso la Segreteria possono assistere agli incontri del Gestore con il debitore. 
 
Art. 5 Elenco dei Gestori della Crisi
  1. L’Organismo predispone, conserva ed aggiorna l’elenco dei Gestori della crisi, stabilendone il numero in base al fabbisogno previsto ed individuandoli attraverso una procedura di selezione, del cui esito verrà data pronta comunicazione al Ministero della Giustizia per l’iscrizione nel registro, previa acquisizione del consenso dei candidati selezionati.
  2. Possono partecipare alle procedure di valutazione comparativa di cui al comma precedente i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai, nonché i laureati in materie economiche o giuridiche (o titoli equipollenti), purché in possesso dei requisiti di qualificazione professionale e di onorabilità previsti dalle disposizioni vigenti.
  3. La Segreteria predispone, conserva ed aggiorna, per ciascun Gestore della crisi, un fascicolo, anche su supporto informatico, contenente l’indicazione dei titoli di studio e professionali, il curriculum dettagliato, le specializzazioni eventualmente possedute, gli attestati relativi ai corsi frequentati, le procedure gestite con i relativi esiti, le schede di valutazione dell’operato, la documentazione, anche autocertificativa, presentata per l’iscrizione al registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
 
Art. 6) Richiesta del Debitore e attribuzione degli Incarichi
  1. Il debitore che si trovi nelle condizioni previste dalla Legge può presentare richiesta di assistenza dell’Organismo nella gestione della crisi. La richiesta è presentata tramite moduli messi a disposizione del pubblico (anche con modalità informatica), da trasmettersi con modalità cartacee (per posta o tramite deposito presso gli uffici del servizio) o telematiche (esclusivamente via PEC). 
  2. La Segreteria, previa verifica della completezza e della regolarità formale della richiesta, nonché dell’avvenuto versamento delle spese dovute, sottopone la richiesta medesima al Referente dell’Organismo. 
  3. Il Referente designa il Gestore della crisi, in composizione individuale o collegiale, tra gli iscritti all’elenco di cui all’Art. 5, applicando criteri di turnazione e tenendo conto del numero e del valore (per entità del passivo e dell’attivo) degli incarichi già affidati, nonché della complessità e dell’importanza della situazione di crisi del debitore, in maniera da assicurare l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento del servizio da parte del Gestore e degli eventuali Ausiliari.
  4. Il Gestore designato deve comunicare l’accettazione dell’incarico entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della nomina. 
  5. Il debitore è tenuto a comunicare e rappresentare al Gestore, con trasparenza e completezza, la propria situazione economica e patrimoniale, l’esposizione debitoria, le cause pendenti, le garanzie prestate, gli atti compiuti nel quinquennio anteriore alla richiesta e comunque a fornire tutte le informazioni utili per il corretto espletamento dell’incarico. Ogni omissione al riguardo resterà esclusivamente imputabile al debitore medesimo. 
  6. Il debitore può, in qualunque momento, rinunciare alla procedura corrispondendo all’Organismo i compensi maturati in proporzione all’attività svolta. 
  7. Il debitore può richiedere al Referente la sostituzione del Gestore per giustificati motivi. 
  8. Il Referente può disporre la sostituzione del Gestore anche d’ufficio, quando questi sia impossibilitato ad espletare l’incarico o quando risultino violati i doveri di imparzialità, indipendenza e neutralità od emergano inadempienze nello svolgimento dei suoi compiti. 
 
Art. 7) Obblighi dell’Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento
  1. L’Organismo, fatte salve le ulteriori competenze previste dalle disposizioni vigenti, è tenuto a: 
    1. istituire, conservare ed aggiornare un elenco dei Gestori della crisi ed un registro informatico degli affari trattati, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore designato ed all’esito del procedimento; 
    2. non assumere diritti ed obblighi connessi con gli affari trattati dai Gestori; 
    3. non accettare lo svolgimento del servizio di gestione della crisi quando risulti una situazione di conflitto di interessi: non sussiste conflitto di interessi quando la Camera di Commercio risulti creditrice per somme ad essa dovute in forza di obblighi di legge, salvo che le stesse siano oggetto di contestazione; 
    4. distribuire equamente gli incarichi tra i Gestori, tenendo conto della natura e dell’importanza delle procedure; 
    5. trattare i dati raccolti nel rispetto della normativa a tutela della privacy; 
    6. trasmettere al Responsabile del Registro Nazionale, entro il mese di dicembre di ogni anno, i dati necessari al monitoraggio statistico dei procedimenti;
    7. adottare il Codice di Autodisciplina dei gestori delle crisi allegato al presente Regolamento.
 
Art. 8) Obblighi del Gestore della Crisi
  1. Il Gestore della crisi, con l’iscrizione nell’elenco di cui all’Art. 5, aderisce al Codice di Autodisciplina dell’Organismo, di cui all’articolo precedente.
  2. Il Gestore, per ciascuna procedura affidata e a pena di inefficacia dell’incarico, sottoscrive un’apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità.
  3. Sottoscritta la dichiarazione di cui al comma precedente ed accettato l’incarico, il Gestore non può rinunciarvi, se non per gravi e giustificati motivi. 
  4. Il Gestore, per conto dell’Organismo, deve comunicare al debitore il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili sino alla conclusione dell’incarico medesimo, nonché i dati della polizza assicurativa contratta dall’Organismo. 
  5. Il Gestore designato deve eseguire personalmente la prestazione, avvalendosi di eventuali Ausiliari, del cui operato è tenuto a rispondere. Gli Ausiliari sono tenuti a sottoscrivere un’apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Al Gestore ed agli Ausiliari è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti la prestazione del servizio, nonché di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore. 
  6. Il Gestore ed i suoi Ausiliari non potranno svolgere, per almeno due anni dalla chiusura dei procedimenti di gestione della crisi, neppure per interposta persona, funzioni di difensore, consulente, arbitro e mediatore in procedimenti ove è parte il debitore, nonché assumere incarichi professionali per conto del debitore medesimo. Salvo ipotesi di reato, la violazione costituisce motivo di cancellazione immediata ed irrevocabile dall’elenco di cui all’Art. 5 del presente regolamento, di segnalazione al Ministero della Giustizia, nonché all’ordine di iscrizione del professionista per i provvedimenti di rispettiva competenza.  
 
Art. 9) Svolgimento e Responsabilità della Procedura
  1. Il debitore deve garantire la massima collaborazione, con completezza e trasparenza, fornendo al Gestore tutti i dati e gli elementi necessari per la predisposizione di tutti i documenti previsti dalle disposizioni vigenti o comunque richiesti dal Tribunale. In caso di mancata cooperazione del debitore secondo principi di trasparenza, correttezza e buona fede, ivi compresa la mancata partecipazione agli incontri ed l’inottemperanza alle richieste del Gestore, quest’ultimo relazionerà al Referente per gli eventuali provvedimenti. 
  2. Qualora il debitore non si attivi nei termini assegnati, determinando l’impossibilità per il Gestore di svolgere i propri compiti, l’Organismo provvederà a notificare al debitore medesimo la circostanza. In mancanza di riscontro, il comportamento del debitore sarà inteso come rinuncia ed il procedimento verrà dichiarato concluso con diritto dell’Organismo ad ottenere il pagamento del compenso per il lavoro già svolto dal Gestore e dall’Organismo medesimo, oltre alle spese vive sostenute.
  3. Il Gestore della crisi cura il buon andamento della procedura e compie tutti gli atti previsti dalle disposizioni vigenti, nonché quelli richiesti dal Tribunale.
 
Art. 10) Riservatezza
  1. La Gestione della crisi è riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte ai sensi delle disposizioni vigenti.
  2. I componenti dell’Organismo, il Referente, la Segreteria, le parti e tutti coloro che assistono, non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione alla procedura. A tal fine i soggetti presenti agli incontri dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza. 
  3. I Gestori della crisi, per l’espletamento dell’incarico e nella perfetta osservanza dell’art. 15, comma 10, della Legge e delle disposizioni ivi richiamate possono accedere, previa autorizzazione del giudice, a dati ed informazioni sul debitore contenute nelle banche dati, conservando il segreto su quanto acquisito. Ai sensi dell’art. 15, comma 11, della Legge, i dati personali acquisiti possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione; dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima. 
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Contenuto aggiornato al:Martedì, 31 Gennaio, 2023 - 11:39