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Regolamento sullo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

Modificato con la delibera di Consiglio n. 8/all. del 26 luglio 2018

Regolamento sullo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

Art. 1
OGGETTO E FINALITA’
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. delle disposizione legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato DPR n. 445/2000), presentate alla Camera di Commercio di Firenze – fatte salve le diverse disposizioni della normativa vigente – in attuazione di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del citato T.U. che si ha qui per integralmente richiamato.
Il presente regolamento non si applica alla procedura di rinnovo degli organi camerali.
Il presente regolamento disciplina altresì i controlli attivati da parte di altre amministrazioni o da parte di privati su dati ed informazioni contenute nelle banche dati della Camera di Commercio di Firenze.
I controlli di cui al presente regolamento sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell’azione amministrativa e la repressione degli eventuali abusi in relazione all’ottenimento di benefici di qualunque specie.
 
Art. 2
DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento, come previsto dal DPR 445/2000, si intende per:
  1. Certificato: il documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;
  2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione: il documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione del certificato;
  3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: il documento, sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000;
  4. Documento amministrativo: ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni, o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;
  5. Documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
  6. Amministrazioni procedenti: le amministrazioni e nei rapporti con l’utenza i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà o provvedono agli accertamenti d’ufficio ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000;
  7. Amministrazioni certificanti: le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71 del DPR 445/2000.
 
Art. 3
TIPOLOGIA E TEMPISTICA DEI CONTROLLI
I controlli effettuati dalla Camera di Commercio di Firenze sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà ad essa presentate possono essere svolti secondo le seguenti modalità:
  1. controllo a campione: viene effettuato su almeno il 5% delle dichiarazioni presentate in merito a ciascun procedimento; l’individuazione delle dichiarazioni da assoggettare a controllo avviene utilizzando criteri di casualità tramite l’utilizzo di strumenti informatici;
  2. controllo totale: concerne le dichiarazioni rese per la partecipazione a gare d’appalto e la partecipazione a concorsi;
  3. controllo puntuale: ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, riguarda tutte le dichiarazioni sostitutive per le quali sorgono fondati dubbi circa la veridicità di quanto dichiarato, qualora si sia in presenza di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell’ufficio, o quando vi sono imprecisioni, omissioni o lacune tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire dati non veritieri.
 
Art. 4
MODALITA’ OPERATIVE PER EFFETTUARE CONTROLLI
I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all’articolo 46 del DPR 445/2000 sono effettuati mediante consultazione diretta degli archivi dell’amministrazione certificante ovvero mediante richiesta di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati detenuti dall’amministrazione certificante. In tutti i casi in cui il responsabile del procedimento acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l’amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l’acquisizione dei certificati non sono necessari e  le suddette informazioni sono acquisite senza oneri con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
Nel caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del DPR 445/2000 se le relative informazioni non sono certificabili o attestabili da altro soggetto pubblico o privato, né documentabili direttamente dall’interessato, il responsabile del procedimento, laddove ne abbia facoltà, può compiere verifiche in loco oppure effettuare controlli attraverso il competente organo della pubblica amministrazione.
Non possono essere richiesti al privato documenti che siano in possesso della Camera di Commercio di Firenze o che possano essere acquisiti presso altre Pubbliche Amministrazioni.
Per il principio di non aggravamento del procedimento, di cui all’art. 1 della L. 241/90, la documentazione spontaneamente prodotta dal privato potrà comunque essere utilizzata.
Al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili e giudiziari, le informazioni contenute nei certificati e nei documenti trasmessi da altre pubbliche amministrazioni saranno trattate esclusivamente dal personale assegnato al procedimento di controllo.
I casellari ad uso Pubbliche Amministrazioni acquisiti per fini di controllo dovranno essere distrutti successivamente al controllo medesimo, salvo i casi in cui risultino iscrizioni che obblighino alla revoca del beneficio.
 
Art. 5
INTEGRAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Qualora le dichiarazioni sostitutive presentino irregolarità od omissioni rilevabili nel corso del procedimento amministrativo, l’ufficio competente ne dà notizia all’interessato invitandolo, con comunicazione scritta, alla regolarizzazione e/o al completamento della dichiarazione entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, con l’avvertenza che, in mancanza di regolarizzazione, il procedimento amministrativo in relazione al quale la dichiarazione sostitutiva è stata resa non avrà seguito e verrà adottato provvedimento negativo. La comunicazione di cui sopra viene inviata anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 bis della Legge n. 241/1990.
 
Art. 6
ESITI CONTROLLI
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, il Dirigente competente, o il responsabile del procedimento se delegato, adotta il provvedimento di decadenza dai benefici eventualmente ottenuti, ex articolo 75 del DPR 445/2000, e inoltra la denuncia all’autorità giudiziaria.
Dell’avvio del procedimento di decadenza dai benefici dovrà essere data comunicazione alla persona interessata, così come del provvedimento finale.
 
Art. 7
ATTIVITA’ DEGLI UFFICI CAMERALI IN SEGUITO AI CONTROLLI ATTIVATI
DALLE AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI
In attuazione dell’articolo 3 bis della Legge 241/90, nello scambio delle informazioni fra pubbliche amministrazioni che hanno attivato i controlli sulle dichiarazioni sostitutive, gli uffici camerali devono applicare criteri di semplicità ed immediatezza, facendo ricorso prevalentemente agli strumenti informatici e telematici.
Le comunicazioni in risposta a richieste di controllo devono indicare l’esito del controllo, l’ufficio controllante, il responsabile del procedimento e la data di effettuazione del controllo.
E’ vietato l’accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l’esattezza.
Al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili e giudiziari, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.
Le risposte agli uffici richiedenti devono essere fornite nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
 
Art. 8
CONTROLLI SU RICHIESTA DI SOGGETTI PRIVATI
Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentano ai sensi dell’art. 2 del DPR 445/2000, la Camera di Commercio di Firenze, previa definizione di appositi accordi, può fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza tra quanto dichiarato e le risultanze dei dati in possesso dell’amministrazione camerale.
 
Art. 9
MODALITA’ DELLE COMUNICAZIONI
Le comunicazioni di cui al presente regolamento dovranno avvenire, quando prescritto, utilizzando le modalità indicate nel Codice dell’Amministrazione Digitale.
 
Art. 10
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo sul sito web camerale.
 
 
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Contenuto aggiornato al:Martedì, 28 Agosto, 2018 - 13:00