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Regolamento per la concessione del patrocinio della Camera di Commercio di Firenze

Approvato con la delibera di Consiglio n. 3/all. del 22 febbraio 2016


Regolamento per la concessione del patrocinio della Camera di Commercio di Firenze

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze (d’ora in poi Camera).

 

Articolo 2

Definizioni

  1. Il patrocinio rappresenta un’attestazione di sostegno morale che la Camera, nell’esercizio della sua funzione istituzionale di supporto agli interessi generali delle imprese e dell’economia locale, concede ad iniziative significative ritenute meritevoli per le loro finalità economiche, culturali, artistiche, istituzionali, scientifiche, sociali o umanitarie e che abbiano una ricaduta positiva sullo sviluppo economico e sociale del territorio di competenza.
  2. Il patrocinio è concesso con specifico riferimento all’iniziativa o ai gruppi di iniziative (ad esempio composte da più appuntamenti o eventi) per cui è richiesto e solo per il periodo corrispondente ai medesimi.
  3. Il patrocinio è un riconoscimento che non comporta alcun obbligo finanziario a carico della Camera.

 

Articolo 3

Criteri per la concessione

  1. Il patrocinio è concesso tenendo conto dei seguenti criteri:
    1. Coerenza fra l’iniziativa e le finalità istituzionali della Camera, con riferimento sia agli ambiti consolidati di attività che alle potenzialità di diffusione di un’immagine positiva dell’Ente;
    2. Rilevanza dell’iniziativa per il territorio e, in particolare, per il sistema delle imprese;
    3. Carattere pubblico dell’iniziativa, che deve essere aperta e accessibile;
    4. Compatibilità dell’evento con l’immagine della Camera, valutata anche con riguardo alla campagna di comunicazione prevista.
  2. Non possono beneficiare del patrocinio
    1. Le iniziative di carattere politico;
    2. Le iniziative che hanno come scopo la promozione di interessi esclusivamente privati.

 

Articolo 4

Presentazione della richiesta

  1. Il patrocinio può essere richiesto da soggetti collettivi pubblici o privati (Enti, Istituzioni, Associazioni, Comitati, ecc.) con sede nel territorio di competenza dell’Ente camerale, ovvero promotori di un’iniziativa a favore dello sviluppo economico e/o sociale nel medesimo territorio. Per iniziative di particolare rilievo, per le quali sono prevedibili importanti e positive ricadute sul territorio, il patrocinio può essere richiesto anche da persone fisiche e società.
  2. La domanda, indirizzata al Presidente della Camera di Commercio di Firenze, può essere presentata tramite pec, a mano o posta ordinaria , indicando l’oggetto, le finalità, il programma dell’iniziativa.

 

Articolo 5

 Modalità di concessione

  1. Il patrocinio viene concesso dal Presidente della Camera, di norma previa acquisizione di parere favorevole della Giunta, salvo i casi di urgenza, per cui può provvedere autonomamente, dandone successiva comunicazione alla Giunta.

 

Articolo 6

Utilizzo del patrocinio

  1. La concessione del patrocinio deve essere resa nota attraverso l’apposizione del logo della Camera in tutte le forme di diffusione dell’iniziativa, accompagnato dalla dicitura “con il patrocinio della Camera di Commercio di Firenze”.
  2. Il logo camerale deve essere riprodotto senza alterazioni, apposto in adeguata evidenza e, comunque, con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di altri Enti pubblici patrocinatori.

 

Articolo 7

Vigilanza sull’utilizzazione del patrocinio

  1. La Camera di commercio può eseguire controlli per accertare il corretto utilizzo del patrocinio. Può, in ogni caso, ritirare il proprio patrocinio ad un’iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le sue modalità di svolgimento possano risultare negativi rispetto al ruolo e all’immagine della Camera di Commercio stessa.
  2. La Camera non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito a particolari situazioni in cui si vengano a trovare i soggetti richiedenti né in merito all’organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti in relazione ai quali ha concesso il patrocinio.

 

Articolo 8

Disposizioni transitorie e finali

  1. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione sull’Albo camerale on Line.

 

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Contenuto aggiornato al:Venerdì, 7 Aprile, 2017 - 09:46