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Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni alla Camera di Commercio di Firenze

Approvato con la delibera di Consiglio n. 6/all. del 25 maggio 2012


Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni alla Camera di Commercio di Firenze

INDICE

 

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Presupposti per il conferimento degli incarichi

Art. 3 Selezione mediante procedure comparative

Art. 4 Incarichi in via diretta

Art. 5 Formalizzazione dell’incarico

Art. 6 Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico

Art. 7 Pubblicizzazione del conferimento dell’incarico

Art. 8 Limite annuo di spesa

Art. 9 Entrata in vigore

 

Art. 1 OGGETTO

  1. Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte della CCIAA di Firenze, di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i..
  2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione ed il contenimento della spesa per incarichi a soggetti esterni, nonché a garantire trasparenza ed imparzialità nell’individuazione degli esperti.
  3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:
    1. incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
    2. incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
    3. incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
  4. Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:
    1. per studi, ricerche e collaborazioni, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione;
    2. a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dall’utenza.
  5. Il presente regolamento non si applica:
    1. nel caso di incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e dell’organismo indipendente di valutazione della performance e ai membri di commissione di gara e di concorso;
    2. nel caso in cui il conferimento di incarichi sia disciplinato da una specifica normativa di settore e dalle norme sui contratti pubblici (per esempio, incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche.

 

Art. 2 PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

  1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, la Camera può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, professionale, in forma coordinata e continuativa, di natura occasionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione di regola universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
    1. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alle Camere di Commercio e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
    2. la Camera deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
    3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
    4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
  2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

 

Art. 3 SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

  1. La Camera procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all'art. 4, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi da esporre all’albo camerale, sul sito internet o da far conoscere tramite altri mezzi che non comportino spese o appesantimenti delle procedure.
  2. Negli avvisi sono evidenziati:
    1. l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico;
    2. il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
    3. la durata e il luogo di svolgimento della prestazione;
    4. il compenso previsto.
  3. La Camera procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali, di collaborazione coordinata e continuativa, occasionali, valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:
    1. abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
    2. caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
    3. tempi di realizzazione delle attività;
  4. Limitatamente agli incarichi professionali e occasionali, ribasso del compenso offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione o valutazione del compenso economicamente più conveniente per l’amministrazione fra quelli offerti.
  5. In relazione alle peculiarità dell'incarico, la Camera può definire, specificandoli nei provvedimenti di adozione e nell’avviso di cui al comma 1, ulteriori criteri di selezione.
  6. Prima dell’esame delle proposte pervenute, qualora il numero dei partecipanti alla selezione non sia considerato congruo da parte dell’amministrazione, la stessa si riserva la possibilità di ripetere la selezione e/o di invitare alla procedura comparativa ulteriori soggetti.

 

Art. 4 INCARICHI IN VIA DIRETTA

  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, l'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:
    1. nei casi in cui le norme in vigore lo consentono;
    2. nei casi di particolare urgenza quando le condizioni per la realizzazione delle attività, mediante l’esecuzione di prestazioni qualificate da parte di soggetti esterni, non rendano oggettivamente possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
    3. per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale e scientifica, non comparabili, in quanto la prestazione può essere eseguita, con i requisiti richiesti, da un solo soggetto in possesso dei medesimi ed i quali risultano strettamente connessi alle abilità o competenze specialistiche e relazionali del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
    4. per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
    5. nei casi di incarichi legali per difesa in giudizio o procedure di conciliazione, ovvero per attività riferite a notai;
    6. nel caso di incarichi connessi alle attività di formazione svolta da organismi del sistema camerale;
    7. nei casi di incarichi da conferire a strutture del sistema camerale (in house).

 

Art. 5 FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO

  1. L’Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore
  2. II disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni, nonché del compenso della collaborazione.

 

Art. 6 VERIFICA DELL’ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL’INCARICO

  1. Il dirigente competente, prima di provvedere alla liquidazione del compenso, a norma dell’art. 15 del DPR 254/05 verifica:
    1. il corretto svolgimento dell'incarico;
    2. il suo buon esito;
    3. i risultati ottenuti rispetto a quanto prefissato all’atto del conferimento.
  2. Il compenso è liquidato con provvedimento del dirigente medesimo previa verifica della documentazione eventualmente richiesta dalla Camera inerente gli aspetti previdenziali, assistenziali e fiscali.

 

Art. 7 PUBBLICIZZAZIONE DEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO

  1. La Camera rende noti gli esiti delle procedure di conferimento degli incarichi mediante pubblicizzazione sul sito internet camerale.
  2. La prestazione non può avere inizio prima della pubblicazione sul sito camerale degli atti previsti dalla normativa vigente in materia.

 

Art. 8 LIMITE ANNUO DI SPESA

  1. Il limite annuo di spesa ammessa per l’affidamento di incarichi di cui al presente regolamento è fissato dagli stanziamenti di cui al preventivo previsto dagli art. 6 e 12 del DPR 254/2005.

 

Art. 9 ENTRATA IN VIGORE

  1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo on line.

 

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Contenuto aggiornato al:Venerdì, 7 Aprile, 2017 - 12:35