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Merci per le quali può essere rilasciato il Carnet A.T.A.


Merci per le quali può essere rilasciato il Carnet A.T.A.

Secondo quanto previsto dal Reg. CEE 2454/93 del 2.7.1993, i Carnets possono essere rilasciati, nei Paesi dell'UE, per merci comunitarie (art. 797). L'elenco dettagliato delle merci ammesse al regime doganale A.T.A. nel territorio dell'UE è riprodotto nell'allegato n. 96 del medesimo regolamento.

In base all'articolo 3.4 della Convenzione, sono comunque escluse dalla utilizzazione del Carnet A.T.A. le merci temporaneamente importate per essere sottoposte a lavorazione o riparazione.

Le categorie di merci per le quali è consentito l'uso del Carnet possono essere sintetizzate come segue:

1) Merci destinate a essere presentate od utilizzate in occasione di una esposizione, fiera, congresso o manifestazione similare :

a) le merci destinate ad essere esposte o a formare oggetto di una dimostrazione nel corso di una manifestazione;

b) le merci destinate ad essere utilizzate in occasione di una manifestazione per esigenze di presentazione di prodotti importanti, quali:
 le merci necessarie per la dimostrazione di macchine o apparecchi esposti;
 il materiale di costruzione o di decorazione, compreso l'equipaggiamento elettrico, per i padiglioni provvisori di una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori della Comunità;
 il materiale pubblicitario, di dimostrazione e di equipaggiamento destinato ad essere utilizzato per la pubblicità delle merci importate ed esposte, quali le registrazionisonore, i films e le diapositive nonché l'apparecchiatura necessaria per la loro utilizzazione.

c) il materiale destinato ad essere utilizzato in occasione di riunioni, conferenze e congressi internazionali, comprese le apparecchiature per l'interpretazione, gli apparecchi di registrazione del suono e i films a carattere educativo, scientifico o culturale;

d) gli animali vivi destinati ad essere esposti, sottoposti a trattamenti veterinari o utilizzati per la riproduzione, ammaestrati o a partecipare a manifestazioni;

2) Materiali professionali, e cioè: 

a) materiale necessario ai rappresentati della stampa, della radiodiffusione o della televisione che si recano in un Paese per la realizzazione di reportages, o di registrazioni o di emissioni nel quadro di programmi determinati;

b) materiale necessario a persone o ditte che si recano in un Paese per la realizzazione di uno o più films cinematografici determinati;

c) materiale necessario all'esercizio del mestiere o della professione di una persona che si reca in un Paese per compiervi un lavoro determinato, con esclusione, però, del materiale destinato ad essere utilizzato:
 nei trasporti all'interno del Paese d'importazione;
 per la fabbricazione industriale;
 per il confezionamento di merci;
 per lo sfruttamento di risorse naturali, la costruzione, riparazione o manutenzione di immobili, l'esecuzione di lavori di terrazzamento o similari, a meno che, in questi casi, non si tratti di utensili a mano.

3) Materiale pedagogico;

4) Materiale scientifico;

5) Campioni rappresentativi di una determinata categoria di merci, ad esclusione degli articoli identici, e destinati ad essere presentati o ad essere oggetto di dimostrazione, per suscitare ordinazioni di merci analoghe;

6) Films cinematografici, impressionati o sviluppati, positivi, destinati ad essere visionati prima della loro utilizzazione commerciale;

7) Cavalli per ippoturismo montati da turisti.

Si evidenzia che nel punto 1) del presente paragrafo (merci da presentare o utilizzare in occasione di esposizioni, fiere, ecc.) sono comprese anche le merci appresso indicate:

a) macchine, animali, imbarcazioni e materiale vario destinati alle competizioni sportive (nota 1);

b) cavalli, con i relativi oggetti di selleria, per partecipare a gare o concorsi ippici;

c) armi e munizioni a seguito di sportivi partecipanti a gare di tiro a volo o di tiro a segno (nota 2).

Note:

Nota 1:
Per l'importazione temporanea deve essere presentata, oltre alla documentazione sanitaria, dichiarazione di partecipazione alle gare o concorsi ippici rilasciata dalla Federazione Italiana Sport Equestri o dalle rispettive società di corse.

Nota 2:
Per l'importazione temporanea deve essere presentata dichiarazione rilasciata dall'Unione Italiana di Tiro a Segno o dalla Federazione Italiana Tiro a Volo, vistata per conferma dagli uffici di polizia di frontiera. Nella dichiarazione devono essere indicate le gare cui l'interessato partecipa, nonché le armi e le munizioni fino ad un massimo di 1.000 cartucce, portate al seguito. Il numero delle armi deve essere contenuto nel limite massimo di tre per soddisfare, nei singoli casi, le esigenze sportive (art. 3 decreto ministeriale 5 giugno 1978, in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 1979).
Per l'esportazione temporanea deve essere presentata dichiarazione degli Organismi sopracitati, vistata dal questore della Provincia donde partono le armi. Detta dichiarazione deve essere esibita all'ufficio di polizia di frontiera che vi attesta l'effettiva uscita delle armi dal territorio nazionale con l'indicazione della relativa data. L'esportazione temporanea è consentita nei limiti di tre armi e di mille cartucce (art. 5 decreto ministeriale 24.11.1978, in Gazzetta Ufficiale n. 336 del 1978). Il facsimile della dichiarazione è riportato in allegato al decreto medesimo.

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Commercio estero

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Email: 
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su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.00
Contenuto aggiornato al:Mercoledì, 20 Dicembre, 2023 - 15:44
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