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Procedura della composizione negoziata


Procedura della composizione negoziata

Il Segretario Generale, ricevuta l’istanza di nomina, la comunica entro i successivi due giorni lavorativi alla Commissione, unitamente a una nota sintetica contenente il volume di affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l’impresa. Entro i successivi cinque giorni lavorativi, la commissione nomina l’esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell’elenco, secondo criteri che assicurino la rotazione e la trasparenza. L’esperto, verificata la propria indipendenza e il possesso delle competenze, entro due giorni dalla ricezione della nomina comunica all’imprenditore l’accettazione e contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma.
 
L’esperto convoca l’imprenditore, e, se ritiene che ci siano fondate prospettive di risanamento, incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta i possibili interventi, e fissa incontri a cadenza periodica. Se invece l’esperto non ritiene che vi siano prospettive di risanamento, lo comunica all’imprenditore e al Segretario Generale della Camera di commercio, che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione. L’incarico dell’esperto si ritiene concluso se decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina, le parti non individuano, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata al superamento della crisi. L'incarico può proseguire, per non oltre 180 giorni, quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente. Al termine dell’incarico, l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all’imprenditore (oltre che al Giudice che ha eventualmente emesso le misure protettive e cautelari, che ne dichiara cessati gli effetti).
 
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Contenuto aggiornato al:Mercoledì, 18 Gennaio, 2023 - 14:24