Imprese sotto soglia
Le imprese sotto soglia (cioè quelle che possiedono, congiuntamente, i requisiti di cui all’art. 1, comma 2, Legge fallimentare RD 267/42) possono richiedere la nomina dell’esperto a un Organismo di composizione della crisi o, tramite la piattaforma telematica www.composizionenegoziata.camcom.it [1], al Segretario generale della Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa. Se all’esito delle trattative non è possibile raggiungere l’accordo, l’imprenditore può chiedere l’accesso a una delle procedure disciplinate dalla legge n. 3/2012. Per questa procedura, il compenso dell’esperto, viene liquidato dal responsabile dell’OCC o dal Segretario Generale che lo ha nominato (se l’istanza è stata presentata al medesimo tramite piattaforma).
All'istanza deve essere allegata la documentazione prevista dalla norma (art. 5, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h) DL. 118/2021)