Mancato pagamento e sanzioni
Mancato Pagamento
Nei casi di pagamento nei 30 gg. dalla scadenza [5]:
- per le imprese di nuova iscrizione si applica la sanzione del 10% sul pagato (art. 4, co. 2, D.M. 27/01/2005, n. 54) e del 30% su quanto non pagato
- per le imprese già iscritte si applica la sanzione del 30% solo su quanto non pagato rispetto al dovuto con la maggiorazione dello 0,40%.
Sanzioni e Ruoli
In seguito all'emissione del ruolo, il competente agente della riscossione è Agenzia Entrate-Riscossione (ex Equitalia S.p.A.) che notifica una cartella di pagamento così composta:
- L’intestazione contiene i dati del contribuente: nome o denominazione, indirizzo, codice fiscale,...ecc. Nel caso di Società di persone la cartella viene notificata anche ai soci in qualità di coobbligati in solido al pagamento. In tal caso il pagamento di una sola delle cartelle notificate (sia che si tratti di quella intestata alla società od a uno dei soci), estingue totalmente il debito. Per le società di capitali in liquidazione è prevista la notifica al liquidatore.
- La parte tabellare presenta una riga per ogni codice tributo:
- il codice tributo 961 indica il diritto annuale da versare parzialmente o totalmente a seconda dei casi; a fianco del codice è indicato l’anno di competenza a cui si riferisce;
- il codice 962 si riferisce alla sanzione applicata in base a quanto previsto dal decreto 54/2005;
- il codice 992 si riferisce agli interessi, calcolati dalla scadenza del diritto annuale al giorno di pagamento e/o, per quanto omesso, fino alla data di emissione del ruolo, secondo il tasso legale.
- entro i 60 gg. dalla notifica tramite il bollettino precompilato allegato;
- oltre i 60 gg. direttamente allo sportello del competente Agente della riscossione, Agenzia Entrate-Riscossione (ex Equitalia S.p.A.), con sede in Via Riguccio Galluzzi, 30 (zona Piazza Leopoldo) - Firenze - Tel. 06 0101 - dove potrà essere richiesta anche la rateizzazione, oppure online [8] o tramite l'app dedicata "Equiclick [9]";
- oltre i 60 gg., con il bollettino precompilato allegato alla cartella, potrà essere ricalcolato automaticamente il totale dovuto fino al giorno di pagamento, presentandosi presso gli uffici postali, presso i tabaccai autorizzati o tramite homebanking se la propria banca aderisce al CBILL.
Richiesta chiarimenti sulla cartella
Richiesta di riesame della cartella
Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale
- tramite Ufficiale Giudiziario
- mediante spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento
- mediante consegna a mano presso la Segreteria Generale della Camera di Commercio di Firenze.