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Manutenzioni, IVA al 10% per i beni significativi


Manutenzioni, IVA al 10% per i beni significativi

Come si applica l'aliquota ridotta sui lavori se eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa.
 
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Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, se eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa, la normativa prevede l'aliquota Iva ridotta del 10%.
 
L'agevolazione coinvolge le prestazioni di servizi complessivamente rese e comprende anche le materie prime e semilavorate e gli altri beni necessari per realizzare l'intervento, a condizione che siano forniti da chi ha eseguito i lavori. Il valore di tali beni, in sostanza, confluisce nel valore della prestazione di servizi e, ai fini del bonus, non è necessaria una loro distinta indicazione.
 
Tuttavia, quando l'appaltatore fornisce beni "di valore significativo", l'Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
 
Il meccanismo è il seguente:
a) costo totale dell'intervento: 10.000 euro;
b) costo per la prestazione lavorativa (manodopera): 4.000 euro;
c) costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari): 6.000 euro.
- Sul costo per la prestazione lavorativa (b = 4.000 euro) l'iva è sempre al 10%.
- Sul costo dei beni significativi l'Iva al 10% si applica sulla differenza tra l'importo complessivo dell'intervento e il costo dei beni significativi (a - c = 10.000 - 6.000 = 4.000).
- Sul valore residuo dei beni (2.000 euro) l'Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.
 
I beni significati sono stati individuati espressamente dalla legge nei seguenti: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; sanitari e rubinetterie da bagno e impianti di sicurezza.
 
Di recente la legge di Bilancio 2018 e la circolare n. 15/E del 12 luglio 2018 hanno preso in esame alcuni aspetti controversi e in particolare, con valore anche per il passato, è stato chiarito quanto segue.
 
La disciplina dei beni significativi riguarda solo le manutenzioni ordinarie e straordinarie su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.  Per interventi di restauro e risanamento conservativo o per le ristrutturazioni, l'aliquota è sempre il 10%.
 
La lista dei beni significativi è tassativa, tuttavia ne fanno parte anche i beni con le stesse funzionalità di quelli elencati. Tra gli esempi, la circolare summenzionata cita le stufe a pellet che, se utilizzate per riscaldare l'acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria, possono essere assimilate alle caldaie, vale a dire a "beni significativi"; se utilizzate solo per il riscaldamento dell'ambiente non possono essere equiparate alle caldaie.
 
Il valore delle parti staccate del bene significativo confluisce in quello della prestazione, cioè gode dell'aliquota agevolata al 10%, solo se tali parti sono connotate da una propria autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. L'esempio classico è quello dell'installazione di tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere, inferriate o grate di sicurezza. Tali beni sono generalmente autonomi rispetto agli infissi (beni significativi) e il loro costo non viene attratto da quello di questi ultimi.
 
Ma, nel caso in cui le tapparelle, gli altri sistemi oscuranti e le zanzariere siano strutturalmente integrate negli infissi, il loro valore, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, confluisce in quello dei beni significativi. Grate e inferriate, invece, sono sempre autonome e vanno in ogni caso al 10%.
 
Riguardo al valore del bene significativo è stato precisato quanto segue. Se il bene significativo è acquistato dal prestatore presso terzi il suo valore non può essere inferiore al suo valore di acquisto e va escluso il margine aggiunto dal prestatore.  Se il bene significativo è stato prodotto dal prestatore stesso, si assume come valore del bene il relativo costo di produzione. Quindi assumono rilevanza, oltre ai costi direttamente imputabili al prodotto, (materie prime e manodopera) anche i costi indiretti sostenuti nel corso della produzione dei beni (come l'ammortamento di beni materiali e immateriali, le manutenzioni e le riparazioni, ecc.), ad esclusione dei costi generali e amministrativi e dei costi di distribuzione dei prodotti. Nel caso in cui il fornitore dei beni significativi sia un'impresa individuale, il valore della manodopera impiegata potrà essere determinato tenendo conto della remunerazione del titolare.
 
Articolo curato da ADC FIRENZE