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Come indicare gli investimenti esteri nella dichiarazione dei redditi


Come indicare gli investimenti esteri nella dichiarazione dei redditi

Gli esperti suggeriscono come compilare il quadro RW con le attività finanziarie detenute fuori dai confini nazionali.
 
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Ai fini di una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi, le persone fisiche residenti in Italia, che detengono attività finanziare e/o patrimoniali all’estero, devono compilare il Quadro RW, per adempiere agli obblighi del c.d. monitoraggio fiscale.
 
I soggetti obbligati alla compilazione del modello RW sono non solo le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà, o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, ma anche i soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio, risultino essere i titolari effettivi delle suddette attività.
 
In sostanza, l’obbligo dichiarativo riguarda anche i casi in cui le attività estere, pur essendo intestate a società o ad entità giuridiche diverse dalle società (esempio fondazioni o trust), siano riconducibili a persone fisiche, ad enti non commerciali o a società semplici ed equiparate che, per la presenza di particolari requisiti, risultino “titolari effettivi” delle attività stesse.
 
Sono tenuti, inoltre, agli obblighi di monitoraggio non solo i possessori e/o titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (es. delega di firma su un conto corrente estero).
 
Cosa dichiarare:
- gli investimenti all’estero, ad es. immobili situati all’estero, anche se tenuti a disposizione, e i diritti reali immobiliari o quote di essi, oggetti preziosi o opere d’arte che si trovano fuori dal territorio dello Stato, navi o imbarcazioni iscritti in pubblici registri esteri, immobili in Italia posseduti per il tramite di fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all’estero ecc.;
- le attività estere di natura finanziaria, ad es. depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero, partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, obbligazioni estere, metalli preziosi detenuti all’estero, ecc.
Le attività di cui sopra devono essere dichiarate anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo di imposta.
L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a  € 15.000 (art. 2 della L. n. 186/2014); resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE ovvero nel caso in cui la giacenza media sia superiore ad € 5.000,00. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero presso lo stesso intermediario. Se si possiedono possiedono rapporti cointestati, al fine della determinazione del limite di € 5.000, si tiene conto degli importi riferibili pro quota.
Dovrà inoltre essere indicato il periodo, la quota di possesso e il valore all’inizio e alla fine del periodo di imposta.
 
Gli adempimenti di cui sopra sono particolarmente delicati, in quanto l’omessa e/o l’incompleta presentazione del quadro RW è soggetta a rilevanti sanzioni.
In particolare è prevista una sanzione amministrativa dal 3% al 15% dell’ammontare degli  importi  non dichiarati o dal  6% al 30% se le violazioni sono riferite ad attività o investimenti che si trovano in paesi black list (a fiscalità privilegiata). I termini di accertamento ed irrogazione delle sanzioni sono raddoppiati.
 
Le imposte sugli immobili detenuti all’estero (IVIE) e sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) sono dichiarate e liquidate direttamente nel quadro RW e calcolate proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso, come segue…
- IVIE: è dovuta in misura pari allo 0,76% (0,40% se abitazione principale);
- IVAFE: è pari al 2 per mille e, soltanto per i conti correnti e i libretti di risparmio, è stabilita nella misura fissa di € di 34,20 per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero.
 
Per evitare possibili effetti di doppia imposizione, tali imposte saranno versate al netto dell’eventuale imposta patrimoniale pagata nello Stato in cui è detenuto l’immobile e/o l’attività finanziaria, quando possibile.
 
Articolo curato da Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze